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Prof. Arturo Bianco

Il fondo per le risorse decentrate

direttoreLe risorse trasferite dalle regioni per il finanziamento di attività attribuite ai comuni non possono incrementare il fondo per la contrattazione decentrata integrativa, salvo che vi siano specifiche previsioni normative. Le amministrazioni che non hanno rispettato il patto di stabilità non possono, nell’anno successivo inserire risorse nella parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata. Le risorse non utilizzate nel fondo di un anno vanno ad incrementare quello dell’anno successivo.. Sono queste le più recenti indicazioni sulla costituzione dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa fornite dall’Aran e da sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

L’AUMENTO DEL FONDO CON LE RISORSE TRASFERITE DALLE REGIONI

Le risorse messe a disposizione dalle regioni per il finanziamento di attività trasferite ai comuni possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale solamente se le norme lo prevedono espressamente. E’ quanto chiarisce il parere Aran, RAL 1794, dello scorso 7 ottobre.

Viene in premessa ricordato che la materia è disciplinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che dettano le modalità di costituzione dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa. Sulla base di queste disposizioni non si può trarre la conclusione che “una quota delle risorse derivanti da proventi o da altri rimborsi comunque provenienti da altre amministrazioni possa essere destinata al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale” in assenza di una specifica previsione contrattuale.

Perché ciò possa legittimamente realizzarsi l’Aran ricorda che “sulla base della specifica formulazione della clausola contrattuale, possono integrare le disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione integrativa solo quelle risorse che particolari previsioni legislative destinano in modo specifico ed espresso all’incentivazione del personale, secondo le quantità e le modalità stabilite direttamente dalla legge ed a favore dei beneficiari indicati da quest’ultima”.

IL PATTO DI STABILITA’ ED IL FONDO DI PARTE VARIABILE

Le amministrazioni locali che non hanno rispettato il patto di stabilità non possono, nell’esercizio successivo, inserire risorse nella parte variabile del fondo. E’ quanto ricorda il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 263 del 30 settembre.

Alla base di tale indicazione vi sono le prescrizioni dettate dall’articolo 40, comma 3 quinquies, del DLgs n. 165/2001, che subordinano l’inserimento da parte dell’ente di risorse nel fondo per la contrattazione decentrata al rispetto del patto di stabilità e dei vincoli alla spesa del personale.

Ci dicono i giudici contabili della Sicilia che “il mancato rispetto dell’obiettivo fissato dalle norme di disciplina del patto di stabilità riveste un evidente effetto ostativo ai fini dell’attribuzione di risorse aggiuntive nell’esercizio finanziario successivo non rendendo pertanto possibile fruire della previsione contemplata dalla predetta norma. L’impossibilità della destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa degli enti locali nei casi del mancato rispetto del patto di stabilità nell’esercizio finanziario precedente o nell’esercizio in corso è già stata affermata, con indirizzo univoco, in numerose pronunce delle Sezioni regionali della Corte dei conti (ex multis Sezione di controllo per la regione Veneto n.280/2012/PAR; Sezione di controllo per la regione Toscana n. 13/2013/PAR), ponendo in evidenza la rilevanza di tale specifico vincolo imposto agli enti locali qualificato dalla stessa Corte Costituzionale quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica”.

Ed ancora occorre aggiungere che “il chiaro tenore letterale della disposizione richiamata non consente interpretazioni di segno opposto essendo chiaramente individuabile la volontà espressa dal legislatore di garantire le risorse aggiuntive da destinare alla contrattazione integrativa all’esclusiva condizione del rispetto dei vincoli e dei limiti in materia di finanza pubblica posti dalle diverse disposizioni normative succedutesi nel corso degli ultimi anni”.

Nella lettura fornita dal parere sono comprese in questo divieto anche le risorse che derivano dalla incentivazione ex articolo 92 DLgs n. 163/2006 della progettazione e realizzazione di opere pubbliche.

LA UTILIZZAZIONE DELLE ECONOMIE

Le economie del fondo per la contrattazione decentrata vanno utilizzate nel fondo dell’anno successivo; in questa direzione va il parere della sezione regionale di controllo delle Marche n. 179, che riprende le indicazioni dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato, dall’Aran e da altre sezioni regionali di controllo della magistratura contabile.

Il parere ci ricorda che “la Ragioneria generale dello Stato – sin dalla prima applicazione della novella normativa (cfr. nota 81507 del 13 luglio 2011) – ha chiarito che le somme destinate alla contrattazione integrativa definitivamente non utilizzate nell’anno precedente costituiscono, non già un incremento ma, un mero trasferimento temporale di spesa relativamente a somme, in precedenza certificate. Ne consegue che le stesse non rilevano ai fini del limite di cui all’art. 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010”. Tale tesi è stata ribadita successivamente nella circolare della stessa RGS n. 16/2012, relativa alla trasmissione del conto annuale del personale del 2011. Tali circolari hanno inoltre dettato le modalità applicative delle disposizioni contrattuali sulla utilizzazione delle economie del fondo dell’anno precedente: è “necessaria una ricognizione amministrativa, certificata dagli organi di controllo, finalizzata ad asseverare l’entità delle risorse degli anni precedenti che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento, e, per altro, come gli importi delle economie debbano essere depurati delle poste che, per previsione contrattuale o di legge, non possano essere riportate nel nuovo fondo (economie sui nuovi servizi non realizzate, risparmi per assenze per malattia, ecc.)”.

Nella stessa direzione anche l’Aran con il parere 30 ottobre 2012, n. 23668 e con la circolare n. 25/2012.
Infine, queste letture sono confermate dai pareri prevalenti resi dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti. Sono citati i pareri della Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 110/PAR/2014 e della Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 280/PAR/2013 laddove “si ribadisce che le risorse residue di parte stabile, per effetto del trascinamento all’anno successivo una tantum, divengano parte delle risorse variabili e come, pertanto, le stesse non possano essere destinate al finanziamento di voci del trattamento economico accessorio aventi carattere di stabilità”.

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