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Edizione del 17/10/2016


Contribuente e persone abilitate assenti. Valida la notifica degli avvisi se è stata corretta la procedura di comunicazione.

La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23604 del 4 luglio 2016 ha affermato che  qualora il contribuente destinatario dell’atto risultasse temporaneamente assente  e lo fossero anche le persone abilitate alla ricezione della notifica,così come risulta dagli atti dell’ufficiale notificatore, la procedura notificatoria si perfeziona comunque con il tempestivo deposito del piego presso l’ufficio postale preposto alla consegna e con l’invio di una comunicazione,in busta chiusa,  trasmessa con lettera raccomandata  con avviso di ricevimento,posta nella cassetta postale della corrispondenza dell’abitazione del civico del contribuente, con cui il contribuente viene informato dei tentativi posti in essere dall’ufficiale notificatore volti alla notifica dell’atto.

In buona sostanza,per la fattispecie decisa con la citata ordinanza,gli avvisi di pagamento ICI inviati dal Comune al contribuente e notificati tramite il Servizio postale nazionale,avendo rispettato la procedura appena citata, risultano correttamente notificati ed in conseguenza nulla può eccepire il contribuente avverso la conseguente successiva iscrizione ed emissione della relativa cartella di pagamento.


Legittima la consegna alla segreteria della commissione qualora risulta impossibile notificare l’avviso al difensore.

La Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 13238 del 27 giugno 2016 ha affermato che qualora risultasse impossibile notificare al difensore della controparte l’avviso di trattazione della causa,appare logico e corretto ripiegare sulla “Segreteria della Commissione Tributaria” per la consegna del predetto avviso.Il caso in esame coinvolge l’Agenzia delle Entrate in sede di appello innanzi la Commissione Tributaria Regionale.

Con l’rdinanza in parola gli Ermellini affermano che “l’Agenzia ha compiuto le opportune ricerche al fine di individuare il domicilio del soggetto indicato come domiciliatario, riscontrando che all’Ordine professionale di appartenenza il professionista non aveva comunicato variazioni”, quindi “corretta è da ritenere “la

notifica effettuata nella segreteria della Commissione”.

Su questo punto, difatti, bisogna tener presente che “nel processo tributario, qualora manchino l’elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato, ovvero se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono notificati o comunicati presso la segreteria della Commissione”. Di conseguenza, “la notificazione dell’avviso di trattazione della causa in segreteria, effettuata dopo l’inutile tentativo presso l’unico domicilio eletto noto, è conforme alla legge”, e non si può certo parlare di “violazione del principio del contraddittorio”.



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