Accesso Abbonati


Massima attenzione per le notifiche al portiere o vicino di casa

La Corte di Cassazione con la recente ordinanza  n. 22707 del 08 novembre 2016 richiama fortemente l’attenzione degli ufficiali notificatori che hanno l’obbligo di svolgere e quindi relazionare su tutti gli adempimenti necessari ed utili a giustificare la notifica a mani del portiere e perché no del vicino di casa, che devono rappresentare soluzioni marginali dopo che è stato impossibile eseguire la notifica a mani del destinatario o dei soggetti preferenzialmente abilitate.

Gli Ermellini infatti così concludono relativamente alla notifica di un avviso di accertamento eseguita a mani del portiere dello stabile in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che della assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’articolo 139 del Codice di procedura civile secondo la successione preferenziale da detta norma stabilita. È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata”.

Quindi attenzione, perché il procedimento  che elude questi passaggi obbligati provoca la “nullità”della notifica. 


La Relata è sufficiente a provare la Notifica della Cartella spedita tramite il Servizio Postale

La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 23049 dell’11 novembre 2016 ha fatto chiarezza circa  lo strumento di prova idoneo a validare la notifica della cartella, qualora questa venga spedita dal Concessionario tramite il servizio postale,in busta chiusa raccomandata.

Gli Ermellini ritengono che le relate prodotte, sostanzialmente gli avvisi di ricevimento che attestano l’avvenuta notifica operata dall’ufficiale postale, siano più che sufficienti a dimostrare l’avvenuta regolare notifica della cartella.

Infatti così si esprimono:” le relate prodotte attestano come la notifica, effettuata direttamente dal concessionario a mezzo del servizio postale, fosse una di quelle previste alternativamente dal modello normativo di riferimento, di cui all’art. 26 del DPR n. 602/73, senza che fosse necessario produrre alcuna copia delle cartelle notificate, di cui il concessionario non è più in possesso, per averla inviata in plico chiuso al contribuente, ed essendo tale modalità d’invio assistita dalla presunzione circa la ricezione non solo della cartolina, ma anche del plico accluso”

Ricordano i supremi giudici che è consolidato l’indirizzo della Corte che in tema di “riscossione delle imposte” ha affermato che “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione

Letto 1594 volte

Copyright © 2021 OggiPA.it Tutti i diritti riservati.

Direttore di Redazione: Dott. Arturo Bianco

Editore: Pubbliformez s.r.l. - Autorizzazione Tribunale di Catania n°7/2013

Sede: Via Caronda 136 - 95128 Catania - P.IVA 03635090875

Recapiti: Tel. 095/437045 - Fax 095/7164114 - email: claudiogagliano@oggipa.it