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La Notifica è valida anche se non viene barrata la qualifica del Consegnatario

Con la recente sentenza n. 26700 del 22 dicembre 2016 la Corte di Cassazione è ancora una volta intervenuta sulla nullità della notifica per posta affermando che la notifica risulta comunque provata seppur l’agente postale ha omesso di barrare la casella  che indica la qualifica del soggetto “consegnatario”.

Per gli Ermellini è sufficiente tenere presente che”nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 cod. proc. civ.”. Ciò comporta che in questa vicenda va considerata “valida la notifica delle cartelle di pagamento”, avvenuta “a mani proprie del destinatario”.


E’ legittima la Notifica dell’accertamento al domicilio indicato in dichiarazione.A nulla rileva la diversa residenza.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25680 del 14/12/2016 ha messo fine a tanti dubbi sorti nel tempo in relazione a dove correttamente andava notificato l’avviso di accertamento nel momento in cui il domicilio fiscale,ovvero quello indicato in dichiarazione, seppur nello stesso Comune, risultava diverso da quello di effettiva residenza.

Per gli Ermellini è “regolare la notifica degli avvisi di accertamento effettuata presso il domicilio indicato nelle dichiarazioni dei redditi, indicazione costituente notizia legale in ordine al domicilio fiscale, ancorché non coincidente con le risultanze anagrafiche”

Concludono i Giudici affermando che “le notificazioni degli atti tributari debbono essere eseguite al domicilio fiscale del contribuente, che per le persone fisiche si identifica con quello del Comune nella cui anagrafe sono iscritte”, ma ciò non significa che “dovendo l’Ufficio, prima di notificare un atto al contribuente, controllare, mediante una verifica sui registri anagrafici, l’attualità dell’indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi, detta indicazione sia priva di effetti ai fini della notifica degli atti dell’Amministrazione finanziaria”. Soprattutto perché, in caso contrario, “tale interpretazione renderebbe del tutto priva di scopo l’indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi”.

Di conseguenza, si può affermare, concludono i giudici, che “altro è il caso di un cambio di residenza e altro è il caso di una originaria difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi: in quest’ultimo caso, infatti, la notificazione che si sia perfezionata presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi (anche quando, come nella specie, il perfezionamento della notifica avvenga tramite il meccanismo della compiuta giacenza dell’atto in casa comunale) deve considerarsi valida, nonostante che tale indicazione sia difforme rispetto alle risultanze anagrafiche”.Ciò comporta che, “posto che l’Amministrazione finanziaria era a conoscenza del domicilio del contribuente, come indicato nelle dichiarazioni dei redditi presentate”, è da ritenere “valida” in questa vicenda “la notificazione dell’atto impositivo siccome eseguita nel domicilio indicato nelle dichiarazioni dei redditi del contribuente”, e ciò rende legittima “la conseguente cartella esattoriale”.

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