Si deve sottolineare che il divieto di effettuare assunzioni di personale opererà per le amministrazioni pubbliche che non rispettano i vincoli dettati dal legislatore solamente dopo l’emanazione delle prime citate Linee Guida.
IL PIANO DEL FABBISOGNO
Il documento prende il posto della vecchia programmazione del fabbisogno del personale. Rimane confermato che esso deve essere approvato ogni anno e che ha, nel contempo, una valenza triennale. In assenza di nuove disposizioni dobbiamo ritenere che questo documento deve continuare ad essere allegato al DUP, documento unico di programmazione. E ciò anche in considerazione della finalità di documento riassuntivo di tutte le scelte programmatiche che caratterizza il DUP.
La dotazione organica continua a permanere, ma il suo rilievo è fortemente depotenziato, mentre viene accresciuto il ruolo assegnato al piano triennale del fabbisogno di personale: la dotazione organica discende a questo punto dal documento di programmazione del fabbisogno di personale.
LE FINALITA’
Sulla base delle nuove regole dettate dalla riforma del testo unico delle leggi sul pubblico impiego la organizzazione degli uffici deve essere ispirata al rispetto dei seguenti scopi dettati dalla normativa:
a) dare applicazione ai vincoli di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001: accrescere l’efficienza delle PA; razionalizzarne i costi; realizzare la migliore utilizzazione del personale pubblico garantendo nel contempo pari opportunità, tutela rispetto a forme di discriminazione ed assicurando la formazione e lo sviluppo professionale;
b) essere conforme al “piano triennale dei fabbisogni”;
c) essere contenuta nei documenti previsti dall’ordinamento dell’ente;
d) ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili per il perseguimento di “obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini”;
e) garantire “l'ottimale distribuzione delle risorse umane”;
f) essere coerente con “la pianificazione pluriennale delle attività e della performance”;
g) essere coerente “con le linee di indirizzo” che devono essere emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
h) dare corso alla individuazione delle “risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano”;
i) tenere conto delle “risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio” e di “quelle connesse alle facoltà assunzionali” dell’ente ;
j) essere preceduta dalla informazione ai soggetti sindacali, ma a condizione che ciò sia previsto dai contratti collettivi nazionali. Per cui si deve escludere qualunque forma di relazione sindacale più pregnante, quale ad esempio la concertazione, l’esame congiunto etc.
LE CONSEGUENZE
Sulla base delle nuove disposizioni vengono ad essere superate le condizioni di anomalia che si determinavano con riferimento al personale cd in sovrannumero o extra dotazione organica.
Sono da chiarire le conseguenze delle nuove disposizioni rispetto alle previsioni dettate dalla normativa e direttamente collegate alla dotazione organica.
Si deve in primo luogo ricordare al riguardo quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000, norma che è stata ritenuta dal Consiglio di Stato applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni, per cui lo scorrimento delle graduatorie è da considerare inibito nel caso di posti di nuova istituzione o di trasformazione di posti esistenti in dotazione organica. Occorre chiarire se questa disposizione, in considerazione dello spostamento della centralità della programmazione in capo al piano del fabbisogno a scapito della dotazione organica, continua ad essere applicabile, peraltro anche in considerazione della sorte che si vuole riservare al vincolo posto alle PA di attingere da tali graduatorie.
Si deve inoltre chiarire come si applica il tetto del 30% dei posti dirigenziali previsti nella dotazione organica che i comuni possono destinare ad assunzioni di dirigenti sulla dell’articolo 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; in particolare se adesso questa percentuale si deve calcolare sul personale dirigenziale in servizio e su quello di cui è programmata l’assunzione.
Viene disposta dal legislatore la sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale da parte delle amministrazioni inadempienti. Si deve ricordare che questo divieto non si applica alle assunzioni delle categorie protette necessarie per garantire il rispetto delle cd quote d’obbligo.
Si deve inoltre ritenere che continui ad essere applicabile il vincolo per cui è necessario il parere dei revisori dei conti su questo documento e ciò in considerazione della assenza di una abrogazione espressa ed in quanto la formulazione di tale parere si pone in coerenza con i compiti attribuiti a questo organismo.
Occorre infine ricordare le disposizioni transitorie dettate dall’articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017. Esso dispone che le Linee Guida della Funzione Pubblica debbano essere adottate entro il 90 giorni successivi alla entrata in vigore del provvedimento, cioè entro il 22 settembre, termine che non è ovviamente imperativo. Si stabilisce inoltre che, in fase di prima applicazione, il divieto per le PA di effettuare assunzioni di personale in caso di mancata adozione del piano triennale del fabbisogno entrerà in vigore solamente a partire dal prossimo 30 marzo 2018 e, comunque, decorsi almeno 60 giorni dalla pubblicazione delle Linee Guida. La conseguenza di tale disposizione è che anche per il 2017 devono continuare ad adottare la programmazione del fabbisogno e che la programmazione del fabbisogno per il triennio 2018/2020 deve dalle amministrazioni locali essere inserita nel DUP di tale triennio, quindi nel documento da adottare entro il 31 luglio 2017, termine che non è comunque imperativo.