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L’APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO: LE INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

di Arturo Bianco

Il tetto del fondo per il salario accessorio non può essere derogato da nessuno degli aumenti previsti dal contratto nazionale dello scorso 21 maggio. Nell’ambito del tetto del salario accessorio devono anche restare le risorse per le indennità dei titolari di posizione organizzativa. Sono queste le prime indicazioni fornite dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Puglia e della Lombardia sull’applicazione del nuovo contratto del personale delle funzioni locali.

IL TETTO AL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Gli aumenti disposti dal CCNL 21.5.2018 al fondo per la contrattazione decentrata non possono essere considerati in deroga al tetto del fondo per il salario accessorio; possono essere così riassunte le principali indicazioni fornite dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia, con la deliberazione n. 98/2018. Siamo in presenza di una lettura che, ove consolidata, determinerebbe l’effetto di risurre ulteriormente le già scarse risorse destinate all’applicazione del nuovo contratto nazionale. Una indicazione che non tiene conto delle considerazioni che la stessa Corte dei Conti nazionale ha assunto all’atto della verifica del costo del contratto nazionale. E, soprattutto, che questi oneri sono compresi nel tetto del 3,48% del monte salari 2015 al netto della indennità di vacanza contrattuale che è stato autorizzato dalla legge di bilancio 2018 e, che senza questi oneri rimane al di sotto di tale tetto.

In premessa il parere chiarisce che il D.Lgs. n. 75/2017 “prevede in materia di salario accessorio, con effetto dall’1 gennaio 2017 e senza una scadenza, disposizioni vincolistiche sostanzialmente analoghe” a quelle previste dalla precedente normativa in vigore dal 2011, salva l’eccezione del tetto del fondo 2015. Ed ancora, “la suddetta norma contrattuale, di contenuto univoco, non risulta smentita dalla successiva dichiarazione congiunta n. 5, allegata al C.C.N.L. costantemente adottate negli ultimi anni dal legislatore. Nel computo del tetto di spesa previsto dalla menzionata disposizione rientrano, se non diversamente previsto dalla legge, tutte le risorse stanziate in bilancio dall’ente con destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’origine delle eventuali maggiori risorse, proprie dell’ente medesimo, a tal fine destinate. Il limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio riguarda, infatti, sia le risorse tratte dai fondi per la contrattazione integrativa (circolare MEF-RGS n.12/2011 e SS.RR. in sede di controllo n.51/2011/CONTR), sia le risorse poste direttamente a carico del bilancio delle singole amministrazioni (Sezione delle Autonomie, n.26/2014/QMIG). Nel trattamento accessorio del personale rientrano, quindi, tutti gli oneri accessori del personale, ivi comprese le risorse destinate a finanziare le posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali (Sez. controllo Lombardia n.54/2018/PAR)”.
Anche il nuovo contratto nazionale del personale delle funzioni locali rispetta questo principio, si veda l’articolo 67, comma 7. D’altronde, “la suddetta norma contrattuale, di contenuto univoco, non risulta smentita dalla successiva dichiarazione congiunta n. 5, allegata al C.C.N.L.. atteso che, come talvolta confermato anche dalla stessa ARAN, le dichiarazioni congiunte non hanno valore normativo e, quindi, né sono vincolanti, né, tantomeno, possono derogare a norme di contenimento della spesa pubblica. La possibile contraddizione tra l’art.67, comma 7 e la citata dichiarazione congiunta può essere superata osservando che, in pratica, un incremento del suddetto fondo delle risorse decentrate può risultare legittimo se non comporta un incremento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale .. l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è tuttora vigente e si applica anche in rapporto agli aumenti previsti dall’art. 67, comma 2, del C.C.N.L. del personale non dirigente degli enti locali del 21 maggio 2018. Nessuna rilevanza, in senso contrario, può essere attribuita alla dichiarazione congiunta n.5, allegata al C.C.N.L. in parola, non avendo la stessa alcun valore normativo e non risultando, quindi, né vincolante, né, tantomeno, idonea a derogare a norme di contenimento della spesa pubblica”.

LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Le risorse necessarie per l’aumento della misura delle indennità per le posizioni organizzative devono restare nell’ambito del tetto del fondo per il salario accessorio e non possono andare in deroga a tale limite. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n, 200/2018.

In primo luogo leggiamo che il legislatore ha dettato nel D.Lgs. n. 75/2017 “un limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, non distinguendo fra quelle aventi fonte nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto (Circolare MEF-RGS n. 12/2011 e Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 51/2011/CONTR) e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni (come ha avuto modo di affermare, dopo un iniziale convivenza di orientamenti contrapposti, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 26/2014)”.
Viene aggiunto che “il Contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018 ha uniformato le modalità di finanziamento delle posizioni organizzative, prevedendo che, in entrambi i casi (sia per gli enti locali con dirigenti che per quelli che ne sono privi), le indennità, di posizione e di risultato, spettanti ai titolari dei predetti incarichi, debbano essere finanziate dal bilancio indistinto dell’ente. La scelta contrattuale ha comportato, per gli enti locali con dirigenti, una parallela decurtazione delle risorse destinate, fino al 2017, ai fondi per la contrattazione integrativa (pari al valore delle indennità spettanti ai titolari di posizione organizzativa nel predetto esercizio)”.   Ed ancora, “il combinato disposto degli illustrati articoli del CCNL Funzioni locali (art. 15, comma 5, da un lato, e 67, comma 1, dall’altro) evidenzia, appunto, come, dal 2018, le risorse destinate alla remunerazione delle indennità dei titolari di posizione organizzativa devono trovare copertura direttamente nel bilancio dell’ente locale. Tuttavia, ai fini del rispetto dei limiti di finanza pubblica posti al trattamento economico accessorio del personale, lo stesso art. 67, al comma 7, del nuovo CCNL, si premura di precisare che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017”. Infine, viene evidenziato che “il CCNL consente agli enti di rimodulare, all’interno del tetto massimo posto all’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, le risorse destinabili ai titolari di posizione organizzativa rispetto a quelle spettanti al restante personale, accrescendo le une e diminuendo le altre o viceversa. Ulteriore argomento a supporto della soggezione di un eventuale incremento delle indennità spettanti ai titolari di posizione organizzativa al limite di finanza pubblica posto dalla vigente norma legislativa (art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75 del 2017) si trae, a contrario, dalla “dichiarazione congiunta n. 5”, apposta in calce al CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in base alla quale solo per gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lett. a (euro 83,20, moltiplicato per il personale in servizio al 31 dicembre 2016, a valere dal 2019) e b (differenze derivanti dall’aggiornamento di valore delle c.d. progressioni economiche), le parti contraenti hanno ritenuto che, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti”.

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