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L’ OSMOSI DEI FONDI DESTINATI ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Di Donato Benedetti

Oggi è molto discusso il problema del limite quantitativo delle risorse destinate al c.d. “salario accessorio”, tanto che rischia di consolidarsi, ad una lettura non aderente alla ratio legis complessiva della normativa in materia, l’errata opinione che vi possa essere un “trasferimento” di risorse da un fondo ad un altro, come in un processo di osmosi. Questo è il risultato cui potrebbe portare una lettura interpretativa affrettata di un interessante parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Toscana (v. all.to 1), rilasciato al Sindaco del Comune di Poggibonsi

Asserisce la Corte dei Conti, che l’art. 23 -  2° comma –del D.lgs.75/2017,   sancisce che l’ammontare complessivo delle risorse destinante annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2016, senza distinzioni tra le risorse destinate alle singole categorie di personale.

La Corte ricorda ancora che tale soluzione interpretativa, che si colloca in linea con quanto affermato da altre pronunce contabili in materia (Sezione regionale di controllo per la Puglia, delib. 27/2019/PAR – all.to 2), sembra anche confermata, indirettamente, da un recente arresto della Sezione delle autonomie (delib. 17/SEZAUT/2019/QMIG – all.to 3) la quale, risolvendo una questione di massima relativa alla determinazione dei valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale, riferiti alle cessazioni dell’anno precedente, nonché ai resti assunzionali del triennio precedente, ha affermato che essi “possono essere cumulati tra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non…”. Per quanto esposto, continua la Corte, il tetto di spesa previsto dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 non può che essere riferito alla spesa complessiva, e non a quella delle singole categorie.

Purtroppo – come spesso accade – nell’applicazione interpretativa delle disposizioni di legge incorriamo in pareri non sempre omogenei rilasciati da soggetti istituzionali competenti.

Chi deve applicare le disposizioni si trova pertanto spesso nell’imbarazzo di dover scegliere una via applicativa delle norme la più “giudiziosa” possibile.

Chi scrive ritiene di dover dare i suggerimenti “giudiziosi” che seguono, che comunque paiono in linea con quanto affermato dalla Corte, che non sostiene la possibilità di “trasferire risorse da un fondo all’altro, ma che il limite in oggetto – sic et simpliciter – non distingue tra le risorse destinate alle singole categorie di personale.

Le conclusioni cui si deve arrivare sono quelle che seguono.

Nella formazione dei “fondi” di ogni Ente, vi sono delle regole precise da seguire, quindi ogni fondo deve essere costituito “separatamente” da ogni altro.

Quindi, una volta costruito ogni fondo rigorosamente sulla base delle disposizioni che lo regolamentano, si può verificare se la somma dei tre fondi rientri nel limite dell’art. 23 – 2° comma – del D.lgs.75/2017.

Se la somma dei tre fondi così come costituiti è inferiore al limite sancito dalla norma suddetta, posso scegliere di aumentare uno dei tre fondi, ma sempre seguendo rigorosamente le regole che disciplinano quel fondo che decido di aumentare, non prelevando risorse da un altro fondo. Più precisamente ad esempio, non è possibile aumentare sic et simpliciter le risorse fisse del fondo del personale non dirigente, qualora abbia risorse disponibili all’interno di un altro fondo e del limite dell’art. 23 – 2° comma citato.

Parimenti se ho disponibilità ”finanziaria” per aumentare le risorse variabili del fondo, dovrò fare questa operazione sempre nel rigoroso rispetto delle disposizioni che regolamentano il fondo interessato all’aumento stesso.

Se – in ultimissima analisi – in sede di presentazione del conto annuale, si verificherà l’ipotesi di aumento di uno dei fondi rispetto al limite suddetto, occorrerà – dopo avere fatto preventivamente questa valutazione – fornire i doverosi chiarimenti alla Ragioneria Generale dello Stato qualora richiesti.

Quest’ultima osservazione viene ribadita per suggerire sempre la massima attenzione nell’effettuare operazioni di questo genere, laddove i pareri  rilasciati dagli organi competenti interpretazioni applicative vigenti non siano sempre di univoca interpretazione applicativa.

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