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A NOVEMBRE LA CONCLUSIONE DELLA RATEIZZAZIONE DELLE ADDIZIONALI IRPEF

Di Pierluigi Tessaro

Con il cedolino del mese di novembre si conclude la rateizzazione delle ritenute riferite agli importi delle addizionali regionali e comunali relative all’anno precedente.

Si tratta di valori che vengono addebitati mensilmente a partire dal mese di gennaio, fino a novembre compreso, in un numero massimo di 11 rate.

 

Per gli enti che, invece, operano i conguagli nel mese di febbraio, applicando il c.d. principio di cassa allargato, secondo le disposizioni dettate dall’art. 51 del TUIR, D.P.R. 917/86, la rateizzazione di tali valori decorre dal mese di marzo, in concomitanza con l’inizio dell’acconto sull’addizionale comunale riferita all’anno corrente.

Comunque, con il mese di novembre si conclude il percorso relativo agli addebiti di queste somme, variabili sia da regione a regione per quanto riguarda l’addizionale regionale, che da comune a comune per quel che concerne le singole realtà locali.

Le addizionali appartengono alla categoria dei “tributi propri derivati”, cioè tributi i cui introiti sono attribuiti alle Regioni e Comuni, ma la cui istituzione e regolamentazione deriva da una legge nazionale, nello specifico l'articolo 50 del D.lgs.vo n. 446/97 per l’addizionale regionale e l'articolo 1 del D.lgs.vo n. 360/98 per l’addizionale comunale.

Ciò comporta che gli enti territoriali possono esercitare la propria autonomia impositiva, ma secondo precisi vincoli dettati dalla normativa statale, poiché non possono disciplinarne autonomamente i contenuti, i termini e le modalità applicative.

Nel corso degli anni le aliquote sono cresciute progressivamente, soprattutto nelle regioni alle prese con pesanti deficit sanitari, determinando quindi differenze piuttosto marcate fra le varie Regioni.

Come noto, le disposizioni relative all’applicazione delle addizionali regionali prevede una misura minima di addebito, fissata dal Governo centrale e pari all’1,23%, con la possibilità, da parte di ogni singola Regione,  di operare un ulteriore addebito del 2,1% in più.

Per ciò che concerne, invece, le addizionali comunali, le aliquote variano dallo 0 allo 0,8%, con l’unica eccezione rappresentata da Roma Capitale, la cui aliquota è pari allo 0,9%.

Tuttavia, gli enti locali possono prevedere aliquote agevolate per i soggetti disabili.

Nel caso in cui i dipendenti si dovessero trovare in situazioni di incapienza, cioè senza retribuzione o con una retribuzione insufficiente a coprire le ritenute, causa, ad esempio, aspettative non retribuite, il Ministero delle Finanze, con la Circolare n. 98/E del 17/5/2000, al punto 6.1, ha disposto che il sostituto d’imposta dovrà prelevare l’importo non ancora trattenuto dalle retribuzioni immediatamente successive, operando, in sostanza, una riduzione del numero delle rate.

In ogni caso, comunque, il sostituto d’imposta dovrà versare all’Erario, entro il mese di dicembre, l’importo delle addizionali Irpef, anche se tale importo non è stato integralmente trattenuto causa incapienza della retribuzione del dipendente.

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