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L’INTRODUZIONE DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Di Arturo Bianco

Il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche e tutti coloro che svolgono la propria attività presso le PA, anche sulla base di contratti di lavoro subordinato alle dipendenze di società private, dovranno necessariamente essere in possesso del green pass a partire dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre del 2021, data che è individuata espressamente in quanto “termine di cessazione dello stato di emergenza”.

Sono queste le principali disposizioni che impattano sulla organizzazione delle attività delle PA che sono contenute nel recente DL sull’uso della certificazione verde in ambito lavorativo. Analoga previsione è dettata anche per l’ingresso ni luoghi di lavoro privati.

L’USO DEL GREEN PASS

I destinatari delle nuove disposizioni sull’uso del green pass sono i dipendenti di tutte le PA: siamo in presenza di una disposizione che ha un ambito di applicazione assai vasto.

L’obbligo legislativo è duplice: essere in possesso della certificazione verde ed esibirla a richiesta dell’ente e, per essa, del soggetto dallo stesso individuato per lo svolgimento delle attività di controllo. La previsione riguarda “l’accesso nei luoghi in cui il personale svolge l’attività lavorativa”: tale formula deve essere quindi intesa come riferita all’accesso nei pubblici uffici, quindi non si estende allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e/o smartworking.

Esso è dettato non solo per i dipendenti pubblici, ma anche per “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni (pubbliche), anche sulla base di contratti esterni”. Quindi, sono assoggettati a tale vincolo i dipendenti delle società che collaborano con le PA e/o che svolgono la propria attività per loro conto. L’obbligo si estende anche ai volontari ed a coloro che svolgono attività di formazione per gli enti pubblici. Rimangono fermi i vincoli vaccinali dettati per il personale sanitario e per quello delle residenze sanitarie ed assistenziali.

Sono esentati dall’obbligo del possesso della certificazione verde e della sua esibizione i dipendenti che sono “esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

Si deve ricordare che i vincoli di possesso ed esibizione del green pass si applicano anche ai componenti gli organi di governo, che sono anch’essi assoggettati ai controlli ed a cui si applicano le sanzioni pecuniarie disposte dal decreto.

LE VERIFICHE

Nei confronti dei dipendenti delle PA e di quelli dei soggetti privati che svolgono la propria attività nelle sedi delle amministrazioni pubbliche i controlli vanno effettuati dai “datori di lavoro del personale “ delle PA. Occorre ricordare che, sulla base delle previsioni dettate dal d.lgs n. 165/2001, le prerogative e le competenze dei datori di lavoro sono svolte nelle amministrazioni pubbliche dai dirigenti o, nei comuni che ne sono sprovvisti, dai responsabili titolari di posizione organizzativa. Nei confronti dei dipendenti delle società che svolgono la propria attività per conto delle amministrazioni i controlli vanno effettuati “anche dai rispettivi datori di lavoro”. Quindi, per i dipendenti delle società che lavorano con gli enti pubblici è previsto un controllo duplice.

LE MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE

Sia le PA sia le società che per loro conto svolgono la propria attività lavorativa devono definire “le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche”. Occorre quindi che gli enti si diano delle specifiche regole e previsioni. Non pare necessario che vi sia un provvedimento della giunta o dell’organo di governo: la disposizione fa infatti riferimento ai datori di lavoro ed essi sono nelle PA, sulla base di una espressa previsione del d.lgs. n. 165/2001, i dirigenti e non gli organi di governo o i suoi componenti. L’intervento dell’organo di governo può servire a dettare delle linee guida ed eventualmente ad individuare il dirigente cui fare riferimento. Tale competenza si deve ritenere assegnata, in via ordinaria, al soggetto che svolge le funzioni di datore del lavoro ai fini dell’applicazione delle norme sulla sicurezza. Spetta inoltre ai dirigenti in quanto datori di lavoro, individuare “con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi” di possesso ed esibizione del green pass.

Il legislatore indica due modalità per lo svolgimento dell’attività di verifica, modalità che non sono certamente esaustive, ma che hanno un carattere esemplificativo: l’effettuazione “a campione” e la previsione per cui in via prioritaria esse devono essere “effettuate al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”. Le modalità di effettuazione dei controlli saranno dettate con uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Viene inoltre prevista la possibilità di adottare delle “linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative dei controlli sul possesso e sulla esibizione del green pass. Tali linee guida, per regioni ed enti locali, saranno adottate previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza Unificata.

LE SANZIONI

Il personale che comunicherà di non essere in possesso della certificazione verde o che ne risulterà privo “al momento dell’accesso al luogo di lavoro” viene in modo automatico considerato come assente ingiustificato. Dopo 5 giorni di assenza si determina la sospensione dal lavoro “fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021”. Durante questo periodo si determina la interruzione della erogazione della retribuzione e di tutte le altre forme di trattamento economico. Per una chiara ed espressa previsione della disposizione si stabilisce che non vi siano “conseguenze disciplinari” ed il dipendente continua ad avere “diritto alla conservazione del posto di lavoro”. Previsione che deroga alle prescrizioni dell’articolo 55 quater del d.lgs n. 165/2001, per il quale si deve irrogare il licenziamento disciplinare a seguito di “assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a 3 nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi 10 anni”.

Per la irrogazione di questa sanzione non è necessaria la instaurazione di un procedimento disciplinare, con conseguente attribuzione di questo compito all’ufficio dei procedimenti disciplinari. Tale incombenza spetta “al datore di lavoro o al soggetto da lui delegato”.

La disposizione stabilisce che debba essere erogata una specifica sanzione nel caso di “accesso del personale nei luoghi di lavoro .. in violazione degli obblighi” dettati dalla normativa: essa è fissata tra 600 e 1.500 euro.

Viene dettata una sanzione, quella prevista dal d.l. n. 19/2020 per la violazione delle norme sul cd lockdown, nel caso di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di verifica del rispetto della previsione legislativa e/o del vincolo a darsi delle specifiche misure organizzative.

Il dl assegna la competenza alla irrogazione di queste sanzioni al Prefetto, cui i soggetti che ogni ente ha incaricato dell’applicazione della disposizione trasmettono i relativi atti.

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