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INCENTIVI TECNICI AL PERSONALE. LE RISORSE CORRISPONDENTI ALLE FUNZIONI NON SVOLTE CONFLUISCONO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

A cura di Salvio Biancardi

Le risorse economiche degli incentivi concernenti le funzioni non svolte, non possono essere re distribuite, ma confluiscono nel risultato di amministrazione. Lo ha rammentato la Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, n. 131 del 23 settembre 2021.

Nel caso esaminato dalla Corte, un Comune aveva presentato una richiesta di parere sull’interpretazione del penultimo periodo dell’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a proposito della destinazione delle «quote parti dell’incentivo [per funzioni tecniche] corrispondenti a prestazioni non svolte dai […] dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’amministrazione».

Il Comune ha chiesto di sapere come potessero essere utilizzate le quote in questione, prospettando la seguente alternativa:

a) se debbano essere necessariamente destinate ad aumentare la quota del restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, secondo le previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo (il quale prevede la destinazione all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali), di fatto oltre il 20% previsto dalla norma, non potendo maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura;

b) se debbano essere, a conclusione dell’appalto, mandate in avanzo di amministrazione non potendo essere destinate né ai dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura (ex deliberazione CDC Lombardia n. 333/2016/Par) né ad incrementare la quota del 20% (quota massima definita dalla norma).

La Corte dei conti ha evidenziato che la prima ipotesi prospettata dal Comune non può essere condivisa.

Infatti, la deliberazione della medesima sezione n. 333/2016/PAR, non aveva neppure preso in considerazione questa possibilità, che non è coerente con il dato letterale delle disposizioni in questione: l’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, dopo aver previsto al comma 2 «un apposito fondo», ha distintamente stabilito al comma 3 la quota da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate dallo stesso comma 2 per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura; al comma 4 la quota residua, nella misura del venti per cento, destinata all’acquisto di beni, strumentazioni, e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Ebbene, se l’articolo 113 avesse voluto destinare le quote del fondo non ripartite tra i dipendenti ai cosiddetti acquisti innovativi, il penultimo periodo del comma 3 avrebbe dovuto fare riferimento al comma 4, che di questo utilizzo del fondo reca la disciplina.

Dunque, il mancato riferimento al comma 4 da parte del comma 3, che invece rinvia al precedente comma 2, e la determinazione della quota destinata ai cosiddetti acquisti innovativi nella misura fissa del venti per cento, non autorizzano la prima interpretazione proposta dal Comune.

La Sezione ritiene invece conforme al dato letterale delle disposizioni di legge la seconda ipotesi formulata dall’interrogante, con una precisazione sugli ineludibili vincoli derivanti dall’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 187, e dai principi contabili, con riguardo all’utilizzo delle quote non ripartite dell’incentivo per funzioni tecniche.

Da un lato, infatti, come appena chiarito, le «quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai […] dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’amministrazione» non possono alimentare gli acquisti innovativi previsti dal comma 4 dell’articolo 113; dall’altra, non possono essere ripartite tra i dipendenti con il risultato di «maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura», né vi sarà un’economia di spesa immediatamente riutilizzabile.

L’incremento del fondo determinato dall’affidamento all’esterno di una o più delle prestazioni elencate dall’articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, dunque, astretto da questo duplice vincolo, alla chiusura dell’esercizio in cui si conclude l’appalto dovrà confluire nel risultato di amministrazione.

Secondo l’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tuttavia, com’è noto, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Le «quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai […] dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’amministrazione», pertanto, al termine dell’esercizio devono confluire distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura.

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