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LE NOVITA’ LEGISLATIVE PER LA MOBILITA’ VOLONTARIA

Di Arturo Bianco

Negli enti locali che hanno un numero di dipendenti non superiore a 100 la mobilità volontaria deve essere sempre autorizzata da parte dell’ente. E’ quanto prevede l’articolo 12 del d.l. n. 146/2021, cd fiscale, correggendo l’errore contenuto nel d.l. n. 80/2021, disposizione che -ad una lettura testuale- sembrava avere reso impossibile la mobilità volontaria sia in entrata sia in uscita in tutti gli enti locali aventi un numero di dipendenti compreso entro le 100 unità.

La nuova disposizione estende a queste amministrazioni le disposizioni dettate per gli enti del servizio sanitario nazionale. Per cui, occorre necessariamente acquisire il consenso del proprio ente per potersi trasferire in mobilità volontaria presso un’altra PA. In questo modo, a tali amministrazioni viene offerto uno strumento ulteriore per potere evitare effetti negativi sulla funzionalità della propria organizzazione.

IL CONSENSO DELL’ENTE

Sulla base delle nuove disposizioni prima ricordate, negli enti locali aventi fino a 100 dipendenti in servizio, la mobilità volontaria è assoggettata sempre al nulla osta del proprio ente; in quelli con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250 la mobilità volontaria è subordinata al consenso dell’amministrazione se essa determina una carenza di organico superiore al 5% nel profilo, in quelli aventi un numero di dipendenti non superiore a 500 se si determina una carenza nell’organico fino al 10% ed in quelli con un numero di dipendenti superiore a 500, come in tutte le altre PA, se si determina una carenza in organico di almeno il 20%. Occorre inoltre, disposizione che si applica a tutte le PA, ricordare che occorre il consenso dell’ente se la posizione è stata dichiarata come “motivatamente infungibile”, il che richiede una esplicita e preventiva dichiarazione deliberazioni, che può essere effettuata anche in sede di programmazione del fabbisogno e di modifica della dotazione organica.

GLI ALTRI LIMITI

Si deve aggiungere che negli enti locali si applicano due ulteriori disposizioni che ampliano i margini a disposizione delle amministrazioni per potere gestire senza traumi la fuoriuscita in mobilità volontaria. Viene in primo luogo stabilito o, per molti aspetti ribadito, che la mobilità volontaria in uscita non è possibile nei 5 anni successivi alla “prima assegnazione”, cioè alla assunzione tramite concorso o scorrimento di graduatoria o tramite stabilizzazione. Viene inoltre deciso che “in ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento”. In questo modo si appresta una base giuridica alla scelta compiuta da molte amministrazioni di subordinare la mobilità volontaria in uscita alla sostituzione del dipendente, aggiungendo anche la possibilità di prevedere un periodo di affiancamento. Il differimento della sostituzione e la utilizzazione dell’istituto che consente il supporto al dipendente neo assunto da parte di quello che ha svolto tale attività devono essere motivati dall’amministrazione. 

LA NATURA GIURIDICA E LE PROCEDURE

La mobilità volontaria è un istituto che, per il dipendente, dà luogo ad una mera modificazione del rapporto di lavoro, mentre per le amministrazioni equivale sempre più di fatto ad una nuova assunzione. Basti ricordare che, a seguito delle modifiche dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 alle capacità assunzionali, essa non è più neutra nella determinazione delle risorse che le amministrazioni possono destinare al finanziamento delle assunzioni a tempo indeterminato, visto che comunque produce effetti di aumento o riduzione della spesa per il personale e, di conseguenza, sul rapporto con le entrate correnti. Ed ancora, che essa è preclusa -al pari delle assunzioni dall’esterno- negli enti che non hanno adottato entro la scadenza i documenti contabili.
Continua ad essere necessaria la pubblicazione degli avvisi di mobilità volontaria per almeno 30 giorni sul sito dell’ente, non essendo invece necessaria -salva diversa previsione regolamentare- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dal momento in cui sarà concretamente operativa questa funzionalità, le amministrazioni dovranno trasmettere queste informazioni allo specifico portale della Funzione Pubblica.La mobilità volontaria prima della indizione di un concorso non è obbligatoria fino a tutto il 2024, sulla base delle previsioni dettate dal d.l. n. 80/201. Ricordiamo che il carattere vincolante o meno del previo esperimento della mobilità volontaria in caso di scorrimento di graduatorie è un tema sul quale non vi sono indicazioni univoche.Si conferma che i dipendenti in comando o fuori ruolo hanno la priorità nel caso di ricorso alla mobilità volontaria, ovviamente in caso di identità del profilo; tale disposizione si applica anche nel caso in cui il dipendente presti servizio in un’area diversa.Appare infine opportuno che i bandi di mobilità degli enti prevedano che le domande di mobilità volontaria siano accompagnate dal nulla osta dell’ente di provenienza o dalla dichiarazione che lo stesso non è necessario. Ed ancora, che in tali attestazioni sia chiarito se le amministrazioni hanno o meno intenzione di avvalersi del possibile differimento del trasferimento fino alla assunzione del sostituto o per altri 30 giorni per l’affiancamento ovvero dello spostamento per esigenze organizzative fino ai 60 giorni successivi alla presentazione della richiesta.

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