Accesso Abbonati

IL BONUS UNA TANTUM A LUGLIO 2022. IL D.L. N. 50/2022

A cura di Pierluigi Tessaro

L’art. 31 del D.L. n. 50/2022, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, ha previsto l’erogazione di un’indennità a favore dei lavoratori dipendenti, che riceveranno nel mese di luglio un importo una tantum di € 200 a titolo di bonus, che andrà ad aumentare il netto in busta paga e non costituirà reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali.

 

Il compenso non sarà gravato di contributi né imposte e sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti, agli autonomi, ai lavoratori domestici e stagionali, ai disoccupati e ai beneficiari del reddito di cittadinanza.

In particolare, ne beneficeranno i lavoratori dipendenti che hanno goduto, anche per una sola mensilità, dello sgravio contributivo dello 0,8% previsto dall’articolo 1, comma 121, della L. n. 234 del 30/12/2021.

L’indennità una tantum verrà riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18, ovvero di non essere beneficiario di uno o più trattamenti pensionistici e di non fruire del reddito di cittadinanza.

L’importo corrisposto non sarà cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e spetterà ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui  questi siano titolari di più rapporti di lavoro.

Beneficeranno dell’indennità una tantum anche altri soggetti, nello specifico i pensionati, a condizione che il reddito imponibile ai fini Irpef per l’anno 2021 non sia risultato superiore a € 35.000, i lavoratori domestici (in questo caso il contributo sarà erogato a domanda),  i soggetti percettori della Naspi e Dis-Coll, con indennità riconosciuta d’ufficio dall’INPS, a coloro che, nel corso del 2022, hanno percepito l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il loro reddito non ha oltrepassato € 35.000 ai fini fiscali nel 2021, i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo, dello sport, i percettori del reddito di cittadinanza, i lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio, a determinate condizioni.

Anche i lavoratori a tempo determinato potranno beneficiare dell’indennità una tantum, anche se alcuni aspetti della norma dovranno essere chiariti: chi dovrà erogarla, se il lavoratore si trovasse disoccupato a luglio e non avesse ancora percepito la Naspi, dopo aver lavorato fino a giugno?

Per questi dubbi, e per le necessarie istruzioni ai datori di lavoro, si dovrà attendere un’apposita circolare Inps.

Letto 1311 volte

Copyright © 2021 OggiPA.it Tutti i diritti riservati.

Direttore di Redazione: Dott. Arturo Bianco

Editore: Pubbliformez s.r.l. - Autorizzazione Tribunale di Catania n°7/2013

Sede: Via Caronda 136 - 95128 Catania - P.IVA 03635090875

Recapiti: Tel. 095/437045 - Fax 095/7164114 - email: claudiogagliano@oggipa.it