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SVOLGIMENTO DI SESSIONI SUPPLEMENTARI, CAUSA COVID, PER L’ASSUNZIONE DI PUBBLICI DIPENDENTI

a cura di Salvio Biancardi

Deve ritenersi ammissibile lo svolgimento di sessioni di esami di concorso suppletive e supplementari a favore di candidati impossibilitati a sostenere la prova concorsuale causa covid.

Lo ha precisato il T.A.R. Lazio, sez. III-bis, nella sentenza 11680/2022.

Il caso trattato

Nel caso trattato dai giudici i candidati al concorso per il reclutamento di docenti contestavano gli atti del Ministero che demandava alle Commissioni di calendarizzare le prove senza prevedere lo svolgimento di prove suppletive nei confronti di tutti i candidati impossibilitati a presentarsi in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e contenimento del virus Covid 19.

Con il ricorso i ricorrenti lamentavano, in sostanza, che i provvedimenti impugnati presentavano vizi di illegittimità in quanto, non tenendo conto dell’eccezionalità della situazione epidemiologica del periodo in cui era stato bandito e si era svolto il concorso, avevano decretato la loro esclusione dallo stesso.

In particolare, per circostanze indipendenti dalla loro volontà, i ricorrenti, pur avendone i requisiti ed avendo fatto domanda, non avevano potuto partecipare alla fase della prova scritta della procedura ed erano stati quindi esclusi dalla stessa, senza la concessione di una prova suppletiva.

Nella sostanza veniva contestata la violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali dell’ordinamento a tutela del cittadino e del diritto al lavoro: violazione degli artt. 4, 32 e 51 della costituzione, disparità di trattamento nell’accesso al pubblico impiego, violazione e falsa applicazione del principio del favor partecipationis, eccesso di potere, irragionevolezza, inadeguatezza.

L’Amministrazione si era tempestivamente costituita in giudizio contestando quanto dedotto dai ricorrenti e sostenendo la mancata dimostrazione dei requisiti fattuali della domanda e la sua infondatezza per la prevalenza del principio tradizionale che vuole gli impedimenti personali non idonei a dare luogo ad un rinvio delle prove d’esame o alla indizione di una sessione suppletiva.

In particolare, l’Amministrazione aveva affermato che l’emergenza epidemiologica da Covid-19, unitamente alle conseguenti misure adottate a tutela della pubblica incolumità, non sarebbero state idonee a scalfire il tradizionale principio della irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove scritte di un esame, onde assicurare l’osservanza delle regole di contemporaneità e contestualità delle relative sessioni, funzionali a garantire il rispetto della par condicio tra i candidati.

Le considerazioni espresse dai giudici

I giudici hanno rammentato i contenuti della sentenza del medesimo T.A.R. n. 696/2022, dove è stato affermato che la mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce omissione della “lex specialis” illogica e irragionevole.

Il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un’emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell’obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione della pandemia nella collettività.

Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali.

La previsione di prove suppletive, costantemente disposta nella giurisprudenza amministrativa, appare inidonea a incidere sulla par condicio tra i concorrenti e sulla regolarità di svolgimento del procedimento amministrativo, risultando inidonea a incidere sulla capacità dei concorrenti di dimostrare la loro preparazione, in relazione alla aleatorietà – comunque esistente – legata alla traccia estratta.

Il caso dei meri impedimenti individuali

La sentenza sopra riportata si sofferma poi sui meri impedimenti individuali del candidato ostativi alla partecipazione, precisando che non impongono all’Amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l’interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall’Amministrazione attraverso l’indizione della procedura di reclutamento.

Tuttavia, tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l’impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute non solo individuale, del candidato colpito dall’evento impeditivo, ma anche pubblica, della generalità dei consociati.

Il principio della contestualità delle prove

Secondo i giudici il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute.

L’eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica.

Infatti, risulta dirimente osservare come lo stesso legislatore, nel quadro delle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 1 aprile 2021, n. 44, abbia previsto che: “Le amministrazioni […] possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate […] e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti”.

In definitiva, lo stesso ordinamento positivo giustifica, in condizioni di eccezionale gravità, una deroga al principio di contestualità delle prove, purché sia assicurata la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate.

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