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A FEBBRAIO 2023 L’EROGAZIONE DELL’EMOLUMENTO ACCESSORIO UNA TANTUM E DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO

di Pierluigi Tessaro

risorse umaneNel cedolino paga del mese di febbraio i dipendenti troveranno diverse novità contenute nella legge di Bilancio 2023, n. 197 del 29/12/2022. Le misure per il 2023 prevedono, infatti, la corresponsione di un emolumento accessorio una tantum a favore dei dipendenti pubblici e l’ampliamento per tutti i dipendenti, pubblici e privati, dello sgravio contributivo, già attribuito lo scorso anno.In mancanza di risorse per i rinnovi dei contratti 2022-2024 per il pubblico impiego, l’art. 1, comma 330, della legge n. 197/2022 ha previsto, per il solo anno 2023, l’erogazione di un emolumento accessorio una tantum per tredici mensilità, nella misura dell’1,5% dello stipendio tabellare, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

In questi giorni la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato sul proprio sito le tabelle con i valori da corrispondere a tale titolo ai dipendenti nel cedolino paga di febbraio insieme all’importo riferito al mese di gennaio 2023. Per il corrente anno, il comma 330 prevede che gli oneri a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30/12/2021, n. 234, vengano incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione dell’emolumento accessorio una tantum.

Per quanto riguarda gli enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, il comma 332 dispone che gli oneri saranno a carico dei rispettivi bilanci.

In busta paga l’una tantum apparirà come una voce distinta, che dovrà essere assoggettata dal punto di vista contributivo e fiscale e che avrà riflessi ai soli fini pensionistici ed Irap, ma non porterà alcun beneficio né ai fini della liquidazione (TFS o TFR) né ai fini dell’indennità sostitutiva del preavviso.

Considerando che il parametro è rappresentato dallo stipendio, il beneficio sarà maggiore per i redditi più alti ed inferiore per quelli più bassi, con importi che si aggireranno sui 23 euro mensili circa per un dipendente in categoria A fino ad arrivare a circa 52 euro per il personale dirigente.Risulta evidente come gli importi erogati a tale titolo non rispondano a logiche di sostegno alle famiglie, ma penalizzanti per i redditi più modesti, in particolare in quest’ultimo periodo contraddistinto da un aumento esponenziale dell’inflazione.Sarebbe stato più logico mantenere l’elemento perequativo (ora assorbito nei nuovi ccnl 2019-2021 all’interno dello stipendio tabellare), che, erogato a “piramide rovesciata”, cioè con valori più alti per i redditi inferiori e viceversa, salvaguardava, in parte, i redditi più bassi.Oltre all’emolumento accessorio una tantum, i dipendenti troveranno nella busta paga di febbraio un altro beneficio rappresentato dall’esonero contributivo.Il 24/1/2023 l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 7, relativa allo sgravio contributivo disposto dall’art. 1, comma 281, della legge di bilancio 2023, che ha ampliato la misura rispetto allo scorso anno. Per i periodi di paga 1/1/2023-31/12/2023 è previsto, infatti, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (IVS), pari a:-      2% a favore dei lavoratori con un imponibile contributivo mensile non superiore a 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;-      3% a favore dei lavoratori con una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, che non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.La disposizione si applica a tutti lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, con eccezione di quelli con rapporto di lavoro domestico. Quindi, se l’imponibile contributivo non dovesse superare l’importo mensile di 1.923 euro, il lavoratore avrà diritto ad uno sgravio pari al 3%, con una ritenuta pari al 5,85% (8,85% come aliquota ordinaria diminuita del 3% di sgravio), mentre, invece, se non dovesse oltrepassare l’imponibile previdenziale di 2.692 euro, l’esonero contributivo sarà pari al 2%, quindi con una trattenuta del 6,85%.Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il che significa che il dipendente non subirà alcuna decurtazione sulla pensione considerando che la differenza percentuale è a carico dello Stato.Il calcolo dell’imponibile previdenziale andrà fatto mese per mese, per cui potrà succedere che l’agevolazione potrà essere attribuita in una mensilità, ma non in un’altra, oppure con percentuali diverse a seconda dell’imponibile contributivo conseguito nei vari mesi. Il dipendente non potrà, però, beneficiare dello sgravio nel caso in cui avesse cessato il rapporto di lavoro nel 2022 e nel corso del 2023 gli venissero erogate delle competenze accessorie, oppure nel caso in cui dovesse cessare nel 2023 e dovesse percepire competenze residue nel 2024 (permessi, ferie, ecc.).

Nella parte finale della circolare, alle sezioni “Poscontributiva”, “PosPA” e “PosAgri” del flusso Uniemens, l’INPS ha indicato le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero.

Infine, nello stipendio di febbraio 2023 troveremo un altro piccolo incremento costituito dall’aggiornamento delle tabelle dell’indennità di vacanza contrattuale, indicata dall’art. 2 dei ccnl 2019-2021, di cui all’art. 47-bis, comma 2, del D.lgs.vo n. 165/2001, pubblicate in questi giorni dalla Ragioneria Generale dello Stato.  

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