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LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI NON POSSONO PREVEDERE REQUISITI DIVERSI DA QUELLI STABILITI DAL CCNL

di Pierluigi Tessaro

Con la sentenza n. 19703/2023, la Corte di Cassazione ha stabilito la nullità dei contratti decentrati posti in essere in contrasto con le disposizioni del contratto nazionale di riferimento.

Nel caso esaminato dalla Corte, le progressioni orizzontali, definite nei nuovi ccnl 2019-2021 differenziali economici di professionalità, erano state attribuite con il solo requisito dell’anzianità di servizio.

 

La finalità delle progressioni orizzontali/differenziali di professionalità è quella di remunerare il maggior grado di competenza progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area.

Tali benefici costituiscono incrementi stabili del trattamento economico fondamentale.

Nella sentenza, i giudici hanno stabilito che la contrattazione decentrata integrativa non può utilizzare il solo parametro dell’anzianità di servizio in quanto insufficiente a definire il livello di professionalità acquisita.

Secondo le indicazioni più recenti della giurisprudenza, sussiste “un potere/dovere in capo al giudice di rilevare d’ufficio la nullità del contratto …. laddove, pur emergendo dagli atti di causa, non sia stata dedotta dall’attore”.

L’aspetto principale evidenziato nella decisione riguarda il contrasto fra la norma della contrattazione nazionale che prevede più parametri di valutazione, che nel contesto oggetto della sentenza non sono stati stabiliti. Risultava, invece, necessario individuare altri criteri di progressione economica, basati sulla reale professionalità dei dipendenti e sul loro concreto impegno e non fondati soltanto sull’anzianità di servizio.

La Corte, richiamando la precedente sentenza n. 2144 del 8/1/2018, ribadisce la nullità dei contratti integrativi decentrati posti in essere con clausole in contrasto con le disposizioni previste nei ccnl.

Nell’ambito dei rapporti fra contrattazione collettiva di livello diverso, la Corte conferma il precedente orientamento giurisprudenziale, secondo cui la contrattazione integrativa deve rimanere all’interno dei parametri di valutazione previsti dalle disposizioni del ccnl di riferimento e non può derogare alle disposizioni previste dal contratto nazionale.

Nel caso sussistano condizioni in contrasto con la disciplina contrattuale nazionale va dichiarata la nullità del contratto decentrato.

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