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IL CONTO ANNUALE PER IL 2023

di Arturo Bianco

I revisori dei conti possono certificare la regolarità della costituzione del fondo per la contrattazione decentrata sia all’atto in cui esso viene adottato sia al momento in cui stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo. Nelle informazioni che devono essere fornite occorre tenere conto delle novità introdotte dal contratto collettivo nazionale di lavoro del triennio 2019/2021. Lo dice la circolare della RGS 3 luglio 2024 n. 32 “Il conto annuale 2023 – rilevazione prevista dal titolo V del d.lgs. n. 165/2001”.

Gli enti devono inviare il conto annuale del personale 2023 alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 6 settembre. Si deve inoltre ricordare che la struttura delle informazioni che le PA devono inviare come è rimasta sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno.

LA CIRCOLARE ILLUSTRATIVA

Nella circolare illustrativa la Ragioneria Generale dello Stato viene chiarito, rispondendo ai dubbi che sono nati in numerose amministrazioni, che la pubblicazione sullo specifico portale del Dipartimento della Funzione Pubblica del PIAO non fa venire meno il vincolo di trasmettere il piano annuale e triennale del fabbisogno allo stesso, tramite il SICO, cioè il sistema con cui si invia il conto annuale. Ricordiamo che tale invio costituisce una delle condizioni necessarie per potere dare corso ad assunzioni di personale.

IL RUOLO DEI REVISORI DEI CONTI

Viene confermata la necessità dell’intervento del o dei revisori dei conti dell’ente. Essi sono chiamati ad asseverare il conto annuale subito dopo l’inserimento dei dati in SICO (cioè il sistema di trasmissione di questo documento). Viene ricordato che essi possono inserire anche degli specifici commenti e che sono tenuti a dare il proprio parere su tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie successivamente alla trasmissione del documento. Ci viene ricordato che l’intervento dei revisori è necessario soprattutto per il controllo e l’asseverazione della sezione cd SICI (Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa). Per potere compilare la parte relativa alla costituzione del fondo i revisori devono consultare:

a) l’atto formale di costituzione del fondo, la cui adozione è “di pertinenza esclusiva dell’amministrazione”. Viene così ribadito a chiare lettere che non è lasciato alcun margine all’intervento della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

b) “i verbali di certificazione dei Fondi da parte dell’organo di controllo” quindi nelle amministrazioni locali dei revisori;

c) la relazione tecnico finanziaria predisposta dall’ente, che ricordiamo deve essere anch’essa asseverata, unitamente alla relazione illustrativa da parte del o dei revisori dei conti;

d) gli “atti amministrativi riferiti a sezioni della retribuzione accessoria non sottoposte annualmente a certificazione”, quali la costituzione del fondo e la certificazione delle risorse destinate nel 2018 al finanziamento delle posizioni organizzative;

e) per la parte relativa alla destinazione ed alla utilizzazione del fondo, occorre consultare tutte le scritture contabili con cui l’ente ha dato corso alla erogazione del salario accessorio.

La circolare impone ai revisori dei conti di certificare il fondo per la contrattazione decentrata, ma consente che tale operazione possa essere effettuata sia al momento della sua costituzione, come veniva in precedenza richiesto dalle stesse circolari, sia unitamente alla ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo.
La circolare illustrative ci ricorda che, se la certificazione non è avvenuta, le voci della tabella 15, quella della costituzione e della utilizzazione del fondo per le risorse decentrate, siano lasciate in bianco.

Ci viene infine ricordato dalla stessa circolare che il modello certificato del conto annuale deve essere pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dell’amministrazione.

LE ALTRE NOVITA’

A seguito della rivisitazione dell’inquadramento professionale operata dai contratti nazionali del triennio 2019/2021, le tabelle contengono solamente l’inquadramento per aree e non più per categorie e posizioni di progressione economica.

E’ stata inoltre modificata la struttura della tabella 15, relativa al fondo ed alla contrattazione decentrata in modo da recepire le novità introdotte dai citati contratti collettivi nazionali di lavoro.

Nelle voci di utilizzazione sono stati introdotti il riferimento alla possibilità di finanziare il welfare integrativo e la possibilità di dare corso all’adeguamento del fondo del personale e di quello per il finanziamento delle elevate qualificazioni in caso di aumento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018, per come è previsto dall’articolo 33 del Dl 34/2019.

Nella verifica del tetto del salario accessorio del 2016, come già evidenziato negli ultimi conti annuali, si deve tenere conto anche del trattamento accessorio dei segretari comunali e provinciali, senza considerare però le variazioni conseguenti alle modifiche delle relative convenzioni se non vi è stata variazione del salario accessorio in effettivo godimento da parte dei segretari.

I DATI DEGLI ULTIMI CONTI ANNUALI

Dal conto annuale dell’anno 2022, i cui dati sono stati trasmessi nel 2023, viene fuori che i dipendenti del comparto delle funzioni locali e regionali sono il 15% del totale dei dipendenti pubblici contrattualizzati, con una diminuzione di tale incidenza rispetto agli anni precedenti.

I dipendenti di tale comparto erano alla fine del 2022 491.882, mentre nell’anno 213 erano 577.736, quindi con una variazione in valore assoluto di ben 85.914 unità e, in valore proporzionale, di poco meno del 14,9%.
I dipendenti con contratto di assunzione flessibile sono stati nel 2022 pari a 36.250, cioè il 7,4% del personale a tempo indeterminato. Tra questi con contratto a tempo determinato e/o di formazione e lavoro erano 27.759, con contratto di somministrazione erano 5.178 ed LUSU/LPU erano 33.312, con una spesa di oltre 755 milioni di euro ed una diminuzione di ben lo 11,4% rispetto all’anno 2013.
Nel comparto sono stati stabilizzati nell’anno 2022 ben 2.025 dipendenti, di cui 148 unità ex articolo 35, comma 3 bis d.lgs. n. 165/2001, 1.247 ex articolo 20, d.lgs. n. 75/2017 e 670 ex LSU/LPU. Dal 2007 nel comparto delle funzioni locali e regionali sono stati stabilizzati 61.252 dipendenti.

La spesa per il personale delle funzioni locali è il 12,9% del totale della spesa per i dipendenti pubblici contrattualizzati. Nel 2022 è stato pari a 23.222 milioni di euro, mentre nel 2013 era di 25.653 milioni di euro, quindi con una diminuzione del 9,5% Gli aumenti voluti dai contratti nazionali sono stati del 3,48% per i dipendenti e dirigenti con il CCNL del triennio 2016/2018 e del 4,51% con il CCNL 16.11.2022 del personale dipendente.

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