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NESSUN CONTO GIUDIZIALE PER CHI UTILIZZI LA CARTA DI CREDITO

di Salvio Biancardi

Non è tenuto a redigere il conto giudiziale, ma solo quello amministrativo, l’utilizzatore della carta di credito aziendale. Tale soggetto non è, pertanto, agente contabile (ma amministrativo), fatta eccezione nel caso in cui il medesimo coincida con la figura dell’economo.

Lo ha chiarito la Corte dei conti per il Lazio, con la sentenza n. 302/2024.

IL CASO TRATTATO

Il caso analizzato ha avuto riguardo l’utilizzo della carta di credito prepagata da parte di alcuni dipendenti pubblici che si erano recati in missione.

L’indirizzo favorevole alla natura di agente contabile in chi utilizzi la carta di credito di una p.a.

Il magistrato istruttore ha ritenuto rilevante e prioritario definire la questione inerente la qualificabilità delle attività gestorie poste in essere mediante carta prepagata e carta di credito tra quelle da cui scaturisce l’obbligo di resa del conto.

Sul punto, il magistrato ha dato atto dell’indirizzo della giurisprudenza contabile che assegna natura di agente contabile in chi utilizzi, all’interno di una pubblica amministrazione, a qualunque titolo, la carta di credito aziendale.

Al riguardo ha evidenziato che l’utilizzo della carta di credito da parte di dipendenti pubblici è stato già oggetto di approfondimento da parte della giurisprudenza contabile.

In particolare, in alcune recenti pronunce si è giunti a qualificare l’utilizzatore delle carte di credito aziendali quale ordinatore di spesa e agente contabile, dal momento che, con un unico atto, decide l’effettuazione della spesa e ne eroga materialmente l’importo al terzo accipiente.

Per questo indirizzo giurisprudenziale a prescindere dallo strumento di pagamento utilizzato, il contabile è obbligato a rendicontare i risultati della gestione realizzata attraverso il conto giudiziale, unico strumento idoneo a fornire una rappresentazione della gestione operata conforme ai parametri di cui all’art. 616 R.D. 827/1924 (carico, scarico, resti da esigere, introito, esito e rimanenza).

Ne consegue, dunque, ad avviso di tale orientamento, che l’utilizzatore di una carta di credito dell’Amministrazione sia a tutti gli effetti un agente contabile. Questo per l’evidente ragione che i mezzi elettronici di pagamento, quali sono appunto le carte di credito, tengono luogo del denaro contante rappresentando degli strumenti attraverso i quali si procede all’acquisizione di beni o di servizi in favore di una Pubblica Amministrazione.

Nella sostanza, l’utilizzatore della carta di credito è un soggetto “pagatore” che dispone di somme messe a disposizione dell’amministrazione (nel caso dell’economo tale somma è individuata nell’anticipo, nel caso di utilizzo di carta di credito può essere individuata nella disponibilità della carta), al fine di soddisfare prontamente necessità di cassa.

Corollario di tale lettura sembra essere la possibilità di affermare il principio generale che dall’utilizzo di una carta di credito di un’Amministrazione pubblica discenda ex se l’obbligo di resa del conto giudiziale, a prescindere sia dalla natura delle spese sostenute che dagli obblighi di rendicontazione amministrativa previsti, in quanto prevarrebbe il profilo del ‘maneggio’, seppur attraverso uno strumento elettronico di pagamento, di risorse riconducibili all’amministrazione, con una gestione analoga a quella posta in essere da un economo.

L’indirizzo giurisprudenziale che sostiene che l’utilizzatore di una carta di credito non sia agente contabile

Altra parte della giurisprudenza contabile ha fatto leva sui contenuti del D.M. 701/1996 (“Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche”) evidenziato il solo obbligo in capo all’utilizzatore della carta di credito, di produrre entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle spese un riepilogo delle spese medesime, con allegata la documentazione giustificativa.

Nella sostanza, vi sarebbe l’obbligo giuridico di:

1) dar conto mese per mese delle spese effettuate, attraverso la presentazione di un riepilogo;

2) corredato da adeguata documentazione comprovante non solo l’effettuazione della spesa, ma la conformità della stessa spesa alle finalità istituzionali.

La Corte dei Conti, nella pronuncia in esame, ha quindi aderito a quell’orientamento secondo il quale:

  1. a) risulti incontrovertibile che la carta di credito autorizzata da parte di una pubblica amministrazione non possa essere usata come apertura di credito in bianco in favore del titolare per qualsiasi tipo di spesa, ma che sia ammessa solo come strumento alternativo di pagamento per quelle spese, singolarmente individuate ed autorizzate, in presenza delle specifiche circostanze ed in risposta alle peculiari esigenze normativamente individuate;

A norma dell’art. 1, co. 2 del DM 701/1996 le spese sostenibili sono le seguenti:

“Art. 1, co. 2. L'utilizzazione della carta di credito, nei limiti delle assegnazioni allo scopo disposte e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di assunzione di impegni, è consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, per l'esecuzione delle spese relative a:

  1. a) beni, lavori e servizi in economia disciplinati da speciali regolamenti ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
  2. b) rappresentanza delle amministrazioni in Italia ed all'estero;
  3. c) organizzazione e partecipazione a seminari ed a convegni;
  4. d) trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale abilitato all'uso della carta di credito in occasione di missioni;
  5. e) espletamento di servizi per le esigenze di campagna, di bordo e di volo per le unità dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
  6. f) esercizio di funzioni di giustizia, di emergenza affidate a strutture della protezione civile, di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico”.

Quanto ai soggetti autorizzati all’utilizzo della carta di credito, secondo il citato D.M.:

“Art. 2, co. 1 I soggetti abilitati- Titolari della carta di credito possono essere i soggetti incaricati dell'indirizzo politico-amministrativo e degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, nonché magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato, i dirigenti generali ed equiparati, nonché i dirigenti ed i funzionari delle amministrazioni civili e militari dello Stato”.

  1. b) la mancata rendicontazione della spesa del denaro pubblico, determina un inadempimento degli obblighi di servizio che rileva sul piano "sostanziale" prima ancora che su quello "processuale", in quanto nel rapporto giuridico che si instaura tra l'ente che mette a disposizione la risorsa pubblica ed il destinatario della stessa, la "giustificazione" della spesa forma oggetto di un'obbligazione correlata alla fondamentale esigenza di garantire l'interesse alla trasparenza ed alla legittimità dell'impiego del denaro pubblico. Ne discende che la verifica puntuale e coeva - già all'atto della liquidazione, mediante esame del previsto riepilogo e della idonea documentazione giustificativa - circa la rispondenza della spesa agli specifici fini cui essa era destinata, costituisce il presupposto indispensabile per la liceità della stessa.

LA DIVERSA TIPOLOGIA DI OBBLIGHI

La Corte, quindi, ha aderito all’indirizzo giurisprudenziale che distingue tra:

  1. a) l'obbligo di rendere il conto giudiziale (agente contabile);
  2. b) l'obbligo di rendere il conto nei confronti della propria amministrazione per effetto di una “apertura di credito” (agente amministrativo).

LA FIGURA DELL’ECONOMO

Ad un dato economo, può essere anche assegnata una carta di credito, per esempio prepagata, per l’effettuazione delle spese economali.

In questo caso appare prevalere la funzione di strumento di pagamento della stessa, che si innesta nel quadro regolamentare della gestione economale, non dando vita ad una fattispecie autonoma assimilabile all’apertura di credito, in quanto la relativa provvista finanziaria appare “girare” comunque nell’anticipazione relativa alla costituzione del fondo economale.

Le spese sostenute nel caso esaminato

Nel caso esaminato dalla Corte, gli utilizzatori avevano fruito della carta di credito prepagata per fare fronte a spese riconducibili alla fattispecie della lettera “d” dell’art. 2, comma 1 del DM 701/1996 riferita alle spese per missioni; si trattava, pertanto, di un caso riconducibile alla qualificazione dell’utilizzatore della carata di credito come un ordinatore secondario della spesa, come tale tenuto non alla resa del conto giudiziale, bensì di un rendiconto amministrativo, fermo, comunque, l’assoggettamento:

- alla responsabilità amministrativa, in caso di mancata rendicontazione della spesa del denaro pubblico;

- e di inadempimento all’obbligo dell’utilizzatore della carta di credito di garantire l'interesse alla trasparenza ed alla legittimità dell'impiego del denaro pubblico.

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