di Salvio Biancardi
Tra le questioni che gli uffici economato possono trovarsi ad affrontare, rinveniamo il rimborso delle spese di viaggio a favore degli amministratori che risiedono fuori dalla sede dell’Ente presso il quale svolgono il proprio mandato politico.
Una recente se ntenza della Corte dei conti per la Regione Toscana (si tratta della n. 2 del 16 gennaio 2025) ha stabilito i paletti del rimborso, prevedendo che questo possa essere riconosciuto solo quando la presenza presso l’Ente sia “necessaria” e non nel caso in cui la presenza sia discrezionalmente rimessa alla valutazione soggettiva dell’amministratore.
La disciplina generale
L’art. 84, co. 3 del D.Lgs. 2657/2000 precisa che:
“3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.
Nella sostanza, il rimborso delle specie di viaggio assume una diversa natura e finalità nelle due fattispecie contemplate, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 3 dell’art. 84 del d.lgs. n. 267/2000.
Nella seconda di tali fattispecie, la spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all’amministratore locale, il quale abbia la necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all’ente presso cui esercita il proprio mandato, non configura una spesa di missione bensì un onere finalizzato all’effettivo esercizio costituzionalmente tutelato della funzione.
Ai fini del rimborso delle spese di cui all’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, l’uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi “necessitato” soltanto se finalizzato all’effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie o delegate, e quando ne sia accertata la convenienza economica nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico manchi del tutto o non sia idoneo a consentire l’agevole ed utile svolgimento della funzione.
Ricorrendo tali presupposti, il rimborso della relativa spesa può essere regolamentato dall’ente anche secondo le modalità previste dall’art. 77-bis, comma 13, del d.l. n. 112/2008.
Si rammenta che tale disposizione prevede che:
“13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina”.In sostanza, al consigliere comunale, che si trovi costretto ad utilizzare il mezzo proprio, devono essere rimborsate le spese di viaggio necessarie per raggiungere la sede dell'ente locale in occasione delle riunioni degli organi collegiali e dell'espletamento delle proprie funzioni, quantificando le stesse con la spesa dei pedaggi autostradali e con un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina, escludendo, invece, dal rimborso, eventuali ulteriori costi.
La sentenza della Corte dei conti per la Regione Toscana n. 2 del 16 gennaio 2025
La Corte dei conti, nella sentenza n. 2 del 16 gennaio 2025, ribadisce la regola secondo la quale le spese sono rimborsabili solo in caso di presenze strettamente necessitate.
Infatti, i magistrati hanno affermato che il rimborso di cui all'art. 84, comma 3, compete, pertanto, alla stregua di due ipotesi normative:
1) da un lato, nel caso di partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari o esecutivi;
2) da un altro lato, nei casi di svolgimento delle funzioni proprie o delegate, purché la presenza risulti "necessaria".
Con riguardo al requisito della "necessarietà", che limita e restringe il campo dell'esercizio delle funzioni, la Corte ha richiamato quanto enunciato dalla Sezione Autonomie, secondo cui "… è da ritenersi "necessaria" quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell'interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l'esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa (si veda Cass. Civ., Sez. I, n. 19637/2005).
I magistrati hanno precisato che sia da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall'amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall'indennità di funzione di cui all'art. 82 del d.lgs. n. 267/2000 (Deliberazione n. 38/SEZAUT/2016/QMIG).
Alla stregua del principio così enunciato, il diritto al rimborso delle spese di viaggio ricorre nei casi in cui la presenza non sia rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'interessato o sia aliunde qualificata dalla preesistenza di un obbligo giuridico che elimina in detto soggetto qualsiasi facoltà di una scelta diversa per l'esercizio della funzione (si veda Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 31/2019/PAR).
LA sezione della Corte dei conti della Toscana - con deliberazione n. 127/2017/PAR - ha elencato una serie di fattispecie che non possono dar luogo a rimborso di spese di viaggio.
Tra queste la presenza di sindaco o assessori:
1) in orario di ricevimento al pubblico affissi alla casa comunale e pubblicizzati sul sito istituzionale dell'ente;
2) ad incontri con professionisti e cittadini per discutere su temi di interesse della comunità; 3) per incontri con i Responsabili dei Servizi per individuazione obiettivi di Piano Performance e monitoraggio della relativa attuazione subordinata a convocazione e verbalizzazione delle sedute;
4) a commissioni consiliari subordinata a convocazione e verbalizzazione delle sedute.
A corollario del principio enunciato deriva che ulteriori e diverse spese - per esercizio di funzioni prive del requisito della "eterodeterminazione" e dunque da ritenersi non necessarie - non sono rimborsabili, in quanto già coperte dalla indennità di mandato ex art. 82 (si veda Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 228/2024/PAR).
In tal senso, non assume alcun rilievo la mancanza di percezione in concreto dell'indennità di funzione ex art. 82, che derivi da volontaria rinunzia alla stessa (si veda Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 18/2017/PAR).
Conclusioni
In conclusione, i magistrati, non ravvisando, nel caso di specie, ragioni di fatto o di diritto che inducessero a discostarsi dagli orientamenti sopra citati, hanno confermato il consolidato indirizzo, secondo il quale, ai fini del rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali - per le presenze in giornate diverse da quelle riconducibili alla partecipazione delle sedute degli organi collegiali ed esecutivi - non è sufficiente il mero esercizio di funzioni proprie o delegate, dovendo altresì ricorrere quel requisito della "necessarietà" della presenza stessa, qualificata dalla preesistenza di un obbligo giuridico in capo all'interessato e dalla eterodeterminazione della scelta.
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