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Dott. Daniele Perugini

I fondi pensione negoziali per i dipendenti pubblici, tra criticità ed opportunità – parte seconda

managementTra le domande più frequentemente poste ai promotori di un fondo pensione quella sulla natura ed entità delle prestazioni erogate è forse quella che più desta interesse. Se questa, dal lato del potenziale aderente, è una richiesta comprensibilmente lecita - per via delle aspettative riposte in uno strumento previdenziale che prevede l’investimento di contribuzioni, TFR e, eventualmente, di altre risorse aggiuntive proprie – tutto diventa per certi versi decisamente più complicato dal lato di chi è chiamato a rispondere, per una serie di motivazioni che si proverà ora ad enunciare, seppur sommariamente.

Va sicuramente sottolineato che, in un dato momento, ogni lavoratore è rappresentato dalla propria storia professionale e previdenziale, dalla durata residua della vita lavorativa, dalle prospettive di carriera, ma anche dalla propria potenzialità economica.

Come già accennato nei precedenti contributi sull’argomento, la riforma della previdenza complementare - introdotta con il decreto legislativo n. 252/2005 - non ha trovato applicazione per il settore del pubblico impiego per il mancato esercizio della delega prevista nella legge n. 243/2004.

Lo stesso decreto del 2005 ha peraltro previsto che ai Fondi pensione negoziali riservati ai dipendenti pubblici - quindi, sostanzialmente, ad Espero e a Perseo Sirio - venisse applicata la normativa previgente, contenuta nel decreto legislativo n. 124/1993.

MONTANTE REALE E VIRTUALE

In base a tale disciplina, il lavoratore pubblico aderente ad uno dei due Fondi negoziali citati ed iscritto previdenzialmente alla Gestione pubblica presso Inps, durante la c.d. «fase di accumulo» vedrà accrescere la propria posizione individuale grazie:

       ai contributi netti versati (quelli dell’aderente - eventualmente integrati oltre il minimo previsto - e quelli dell’amministrazione datrice di lavoro), ai rendimenti conseguiti con gli investimenti di tali risorse sui mercati finanziari, nonché ad un bonus di contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro pari a 0,5% della retribuzione utile ai fini del TFR, per 12 mensilità (ma solo nei primi due anni di vita del Fondo): queste risorse costituiscono il c.d. «montante reale» presso il Fondo;

       agli specifici accantonamenti del TFR maturando (in misura diversa a seconda della data di prima assunzione), nonché all’ulteriore accantonamento figurativo per i soli lavoratori c.d. “optanti” (pari all’1,5% della base contributiva TFS):  queste risorse, di natura figurativa e gestite dall’Inps, vengono invece contabilizzate e virtualmente rivalutate nelle forme previste e rappresentano il c.d. «montante virtuale», che verrà conferito al fondo pensione solo alla cessazione definitiva dal servizio (o, meglio, laddove vi sia almeno un giorno di interruzione rispetto al successivo rapporto di lavoro).

COSTI DI PARTECIPAZIONE

Vale qui la pena di precisare che per “contributi netti” si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente (sostanzialmente riassumibili nella quota di iscrizione da versare “una tantum” all’adesione, nelle spese richieste dal fondo nella «fase di accumulo», nonché di quelle relative alla fase di erogazione delle prestazioni) e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

Occorre anche sottolineare che, in ogni caso, non solo i fondi negoziali, ma anche ciascuna delle soluzioni di secondo e terzo pilastro prevede specifici costi di partecipazione (che comprimono le risorse investite dalle quali ci si aspettano le plusvalenze).

Tuttavia, notoriamente, i fondi pensione negoziali hanno costi di solito molto più contenuti rispetto alla previdenza promossa dal sistema bancario o assicurativo: ciò è facilmente verificabile attraverso la consultazione degli indicatori sintetici di costo (ISC), periodicamente pubblicati anche sul sito web della Covip.

L’indicatore sintetico dei costi consente di avere, in modo semplice e immediato, un’idea meramente orientativa di quanto i costi complessivi praticati dalla forma pensionistica complementare incidano percentualmente ogni anno sulla posizione individuale. Per le distinte forme complementari (fondi pensione negoziali, fondi aperti, PIP), l’ISC viene calcolato per differenti periodi di partecipazione (2, 5, 10 e 35 anni) perché alcuni costi (costo di iscrizione, spesa annua in cifra fissa o in percentuale sui versamenti) hanno un impatto che diminuisce nel tempo al crescere della posizione individuale maturata.

Secondo le indicazioni fornite dalla stessa Covip, l’indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un “aderente tipo” che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

Nell’ultima rilevazione disponibile - aggiornata al 31 dicembre 2015 - per il Fondo Perseo Sirio, caratterizzato da una sola linea di investimento, sono stati stimati Indicatori Sintetici di Costo rispettivamente pari a 0,48% (2 anni di permanenza), 0,22% (5 anni), 0,12% (10 anni) e 0,03% (35 anni).

Ricordando che Perseo Sirio non ha fini di lucro - per cui gli oneri che gravano sull’associato durante la fase di accumulo attengono ai soli costi effettivamente sostenuti dal fondo – si riportano di seguito i principali costi previsti per la partecipazione:

       spese di adesione: € 2,75 a carico dell’aderente. Sono inoltre previsti ulteriori € 2,75 a carico del datore di lavoro, già cumulativamente versati per i comparti pubblici, ad esclusione delle Università, la cui quota è però ridotta ad € 2,58;

       spese nella fase di accumulo: € 16,00 annui;

       commissioni di gestione: 0,30% sul patrimonio in gestione, più il 10% dell’extrarendimento del portafoglio rispetto all’80% del rendimento del TFR (commissione di overperformance):

       altri costi legati alla fase di erogazione, non ancora quantificati.

COMPARTO GARANTITO

L’investimento sui mercati finanziari dei contributi degli aderenti, per quanto attuato nelle forme normativamente tutelate del risparmio previdenziale, è comunque soggetto a “rischio”, inteso come variabilità del rendimento atteso di un titolo in un determinato periodo: non è la medesima cosa, infatti, investire in titoli obbligazionari o in titoli azionari e, d’altro canto, la durata dell’investimento è discriminante ulteriore ai fini del risultato finale.

Considerata la possibilità di plusvalenze e di minusvalenze negli investimenti, risulta evidente che l’ammontare della pensione complementare non è predefinito, né, tantomeno, predeterminabile.

Tuttavia, in presenza di una garanzia, il rischio è limitato, seppur a scapito del rendimento, in quanto questo risente dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa.

Con riferimento alle proposte di investimento delle risorse disponibili in Perseo Sirio, l’unico comparto (cioè la linea di investimento) al momento attivo, denominato Garanzia, “… è volto a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale” e che “…la presenza di una garanzia di risultato consente  di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio”, assicurando la “…restituzione di un importo almeno pari alla somma dei contributi versati, al netto delle sole spese direttamente a carico dell’aderente…. Qualora si realizzi in capo agli aderenti uno dei seguenti eventi: esercizio del diritto alla prestazione pensionistica; riscatto per decesso; riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi” (cfr. Nota informativa per i potenziali aderenti).

Successivamente, nel caso venissero attivati altri comparti di investimento, l’impiego delle risorse avverrà sulla base delle scelte dell’aderente, tra le proposte che Perseo Sirio proporrà all’avvio della gestione multi-comparto.

PRESTAZIONI DEL FONDO SIRIO PERSEO

Lo scopo principale del Fondo pensione Perseo Sirio è quello di consentire all’aderente di percepire una pensione complementare, aggiuntiva rispetto alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio.

Alla luce della normativa attualmente applicabile - che differenzia i lavoratori pubblici da quelli privati non solo sulle risorse contributive, ma anche sulla fiscalità e sulle prestazioni concedibili dal Fondo - sarà sulla base dell’entità della posizione individuale, costituita dal coacervo delle citate risorse «reali» e «virtuali», che potranno poi essere erogate all’aderente, in costanza dei requisiti previsti, le prestazioni indicate nello statuto del Fondo pensione.

L’importo della prestazione pensionistica complementare complessivamente erogabile sarà tanto più elevato quanto maggiore sarà il capitale accumulato nella posizione individuale dell’aderente, obiettivo più agevolmente conseguibile in presenza di:

       sostanziali versamenti contributivi (attuabili mediante un incremento dell’aliquota minima di contribuzione);

       continuità nell’effettuazione dei versamenti (senza interruzioni o sospensioni, né ritardi);

       maggiore permanenza nel fondo (per l’incremento legato all’accumulo dei versamenti e alle ipotetiche plusvalenze finanziarie, il cui coacervo capitalizza in modalità composta).

Per i dipendenti pubblici, il fondo Perseo Sirio, in presenza dei prescritti requisiti, prevede l’erogazione di diverse prestazioni, sia all’atto del pensionamento, sia durante la fase di accumulo, seppur con specificità.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Perseo Sirio eroga la pensione complementare di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’aderente abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione al Fondo.

In alternativa, l’aderente matura il diritto alla pensione complementare di anzianità solo se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

       cessazione dell’attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo;

       compimento di un’età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;

       almeno quindici anni di partecipazione al Fondo. In via transitoria, entro i primi 15 anni di autorizzazione all’esercizio delle attività, tale termine di permanenza è ridotto a cinque anni.

L’anzianità eventualmente già maturata presso altre forme di previdenza complementare (fondi e PIP) verrà riconosciuta da Perseo Sirio ai fini dei requisiti previsti per l’erogazione delle prestazioni.

L’aderente, all’atto della domanda, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione maturata mediante una rendita vitalizia (calcolata in base al capitale accumulato e all’età anagrafica ed erogata attraverso gestori di rendite convenzionati con il Fondo pensione) oppure in capitale, ma entro le misure previste dalle vigenti disposizioni di legge: attualmente è possibile richiedere che venga erogato immediatamente sotto forma di capitale un massimo del 50% del montante totale, mentre il restante 50% va necessariamente convertito in rendita. Tuttavia, nel caso in cui, convertendo in rendita vitalizia il 50% della posizione individuale si ottenga un importo inferiore al 50% dell’assegno sociale, sarà possibile ricevere interamente la prestazione in unica soluzione sotto forma di capitale.

Si sottolinea che, a parità di capitale accumulato da convertire in rendita, vi sarà differenza nella prestazione erogata a due diversi soggetti per effetto dell’applicazione dei diversi coefficienti di conversione che tengono conto dell’andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso.

Peraltro, al momento del pensionamento, l’iscritto a Perseo Sirio ha la possibilità di richiedere la reversibilità della rendita in favore del beneficiario da lui nominato: questa possibilità di ripartire la prestazione “su due teste” riduce, tuttavia, l’entità dell’assegno anche nella fase dell’erogazione diretta all’aderente pensionato.

Nel caso, invece, di decesso del lavoratore pubblico prima del pensionamento, la sua posizione individuale è riscattata (cioè, viene restituita) dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero, se già viventi e fiscalmente a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell’iscritto, in assenza delle quali la posizione individuale resterà acquisita dal Fondo.

PRESTAZIONI PRIMA DEL PENSIONAMENTO

Con riguardo ai dipendenti pubblici ed al verificarsi di particolari condizioni, le somme effettivamente versate a titolo di contribuzione a Perseo Sirio e i rendimenti maturati (quindi il solo «montante reale«, con esclusione di quello «virtuale», in quanto di quest’ultimo Perseo Sirio non ne può disporre fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno, come già accennato, la continuità iscrittiva all’Inps-Gestione pubblica) possono essere richiesti prima del raggiungimento dei requisiti previsti per le prestazioni pensionistiche complementari.

Il Fondo prevede per l’aderente la possibilità di richiedere un’anticipazione per il totale o per parte della posizione accumulata presso il Fondo, purché siano trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo e per le seguenti motivazioni: acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli; spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari; spese per congedi per la formazione e formazione continua. La percezione di un’anticipazione riduce, ovviamente, la posizione individuale dell’aderente e le prestazioni future; proprio per questo è comunque prevista la possibilità di reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al Fondo.

Nel caso in cui cessi il rapporto lavorativo prima del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, il lavoratore pubblico può chiedere il riscatto (qui nell’accezione di pagamento, restituzione) della posizione individuale maturata presso il Fondo.  In pratica, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’associato a Perseo Sirio potrà, in alternativa:

     riscattare, come descritto, il capitale maturato;

     trasferire la posizione maturata presso un altro Fondo pensione negoziale al quale intenda partecipare in presenza dei requisiti di adesione;

     trasferire la posizione maturata presso una  forma pensionistica individuale;

     mantenere la posizione in Perseo Sirio, seppur in assenza di contribuzione, in attesa di riacquisire le caratteristiche per proseguire nella partecipazione con versamento delle contribuzioni (si pensi ai periodi intercorrenti tra contratti a tempo determinato).

Peraltro, dopo almeno tre anni di permanenza nel Fondo, il dipendente pubblico può chiedere il trasferimento ad un’altra forma di previdenza complementare dei contributi netti versati e dei rendimenti della gestione finanziaria: anche in questo caso, la porzione di posizione individuale riferibile al «montante virtuale» sarà liquidata dall’Inps alla forma pensionistica complementare di nuova destinazione solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all’Inps Gestione pubblica.

Il Fondo Perseo Sirio - in aggiunta alle qui descritte prestazioni pensionistiche complementari - ha inoltre attivato, in collaborazione con una organismo specialistico convenzionato, una copertura sanitaria integrativa di base (gratuita, con attivazione automatica contestuale all’adesione al Fondo) in favore dei propri iscritti, con la possibilità di estendere ulteriormente la protezione attraverso Piani integrativi (onerosi ed attivabili su base volontaria individuale).

Nei prossimi contributi verranno fornite informazioni sugli aspetti comunicazionali del Fondo, considerazioni sui vantaggi all’adesione (in considerazione del sistema fiscale e di altri fattori determinanti), riferimenti sulle modalità di adesione da parte dei potenziali aderenti, nonché indicazioni sugli adempimenti demandati alle amministrazioni pubbliche in quanto datrici di lavoro.

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