In tal modo, dovrebbe essere definitivamente posta la parola “fine“ alla penalizzazione che grava sulla pensione anticipata. L'articolo 28 del disegno di legge di bilancio contiene, infatti, una disposizione che annulla il sistema di disincentivazione al pensionamento per quei dipendenti iscritti presso forme di previdenza pubbliche obbligatorie (Ago, Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi e fondi ad essa sostitutivi ed esclusivi) che accedono alla pensione anticipata in presenza di un’età anagrafica inferiore a 62 anni.
La legge Monti- Fornero (legge n.214/2011) aveva, come è noto, previsto che coloro che accedevano alla pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni subivano una riduzione sul trattamento di quiescenza di un importo pari all' 1% per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61), riduzione destinata poi ad aumentare del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età. La riduzione si applicava sulle quote retributive dell'assegno pensionistico. E’, altresì, altrettanto noto che l’articolo 1, comma 113, della legge 190/2014 ha in un certo senso, “mitigato “ questo meccanismo, congelandolo di fatto sino alla data del 31.12.2017.
Specificatamente, la suddetta legge n.190/2014 ha previsto che la decurtazione non trovasse applicazione:
a) nei confronti delle prestazioni aventi decorrenza ricompresa tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017;
b) nei confronti delle prestazioni aventi decorrenza successiva al 31.12.2017, a condizione però che siano stati raggiunti i requisiti contributivi per la pensione anticipata entro il 31.12.2017.
Con una norma successiva ( la legge n. 208/2015 ), il legislatore ha provveduto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla eliminazione della penalizzazione, anche nei confronti dei dipendenti che, con un’età anagrafica inferiore a 62 anni, avevano avuto accesso alla pensione anticipata prima del 31.12.2015. Oggi, pertanto, a legislazione vigente, chi maturerà i requisiti per la pensione anticipata a decorrere dal dal 1° gennaio 2018 subirebbe la predetta decurtazione dell'uno o due per cento per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni.
La bozza di legge, recependo quanto stabilito e contenuto nel verbale quadro siglato in data 28.09.2016 con le parti sindacali, cancellerà il meccanismo di disincentivazione al pensionamento anche con riferimento a coloro che matureranno il requisito contributivo utile per conseguire la pensione anticipata dopo il 31.12.2017. La norma inserita prevede, infatti, che "con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2018 le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione".
La riduzione, come indicato, si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo . Pertanto:
- per coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31.12.1995, la riduzione interessa la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31.12.2011;
- per coloro, invece, che hanno conseguito un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31.12.1995.
Quindi:
- La decurtazione non interessa chi appartiene e rientra nel sistema di calcolo interamente contributivo( coloro cioè che non possono vantare alcuna contribuzione prima della data del 1° gennaio 1996 );
- parimenti la medesima decurtazione non interessa le lavoratrici che accedono alla quiescenza facendo ricorso e scegliendo l', né i salvaguardati, e, in generale, coloro che mantengono l'ultrattività delle vecchie regole pensionistiche, come ad esempio i lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico che, com'è noto, non sono stati interessati dalla Riforma Fornero
In definitiva, perciò, il predetto meccanismo verrà cancellato in maniera definitiva, per cui sarà possibile accedere alla pensione anticipata (cioè al raggiungimento, fino al 31.12.2018, del requisito di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini o 41 anni e 10 mesi le donne), anche dopo il 31.12.2017, a prescindere dall'età anagrafica, senza incorrere in alcuna decurtazione dell'assegno. Appare chiaro, pertanto, che questa norma si applicherà anche a coloro che godranno dal prossimo 1° maggio 2017 della possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi se hanno lavorato almeno 12 mesi prima del 19° anno di età.
Potranno, infatti, accedere alla pensione anticipata (senza prestito - Ape) con 41 anni di contributi i cosiddetti “lavoratori precoci” , ovvero coloro che possono vantare 12 mesi di contributi, anche non continuativi , versati prima dei 19 anni . Ciò anche prima di aver raggiunto i 63 anni di età, limite previsto per l’Ape agevolata. Attualmente per accedere alla pensione anticipata bisogna aver maturato 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini; si tratterebbe, in ultima analisi, di uno sconto di 10 mesi per le donne e di 1 anno e 10 mesi per gli uomini.