L'intervento, che è connotato da un alto grado di selettività, interesserà quattro categorie di dipendenti:
- i disoccupati senza reddito;
- gli invalidi;
- chi assiste parenti disabili;
- chi espleta attività gravose.
La norma si riferisce agli iscritti alla assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata dell'Inps.
Per i disoccupati , il testo prevede che deve trattarsi di dipendenti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (quella cioè che si attiva per le imprese che impiegano più di 15 dipendenti, ex art. 7 della legge 604/1966), e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante ( Naspi, Aspi o all'indennità di mobilità) da almeno tre mesi ( chiaramente la norma si riferisce ai privati e non dovrebbe produrre alcun effetto sul pubblico impiego).
Per quel che concerne i caregivers ( persone che assistono, senza alcun compenso, un proprio congiunto non in grado autonomamente di svolgere gli atti necessari alla vita quotidiana a causa dell'età, di una disabilità, di una malattia ), la proposta di legge riguarda coloro che assistono, al momento della richiesta della prestazione della istanza , da almeno sei mesi ,il coniuge o un parente di primo grado (esempio il figlio o il genitore) convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992.
Nella categoria degli invalidi, è, invece, annoverato chi ha una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74 %.
Per quanto riguarda le attività difficoltose o rischiose , infine, è prevista l’inclusione dei lavoratori dipendenti (sarebbero, dunque, esclusi gli autonomi) che svolgono una o più delle professioni elencate nell'allegato alla legge di bilancio da almeno 6 anni , in via continuativa; trattasi di attività lavorative "per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo". Le suddette attività saranno meglio individuate da un successivo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per accedere all'Ape sociale, come già detto, è necessario aver cumulato un minimo di 30 anni di contributi, che però si incrementano a 36 anni per i lavoratori impiegati nelle attività difficoltose o rischiose .
I dipendenti interessati potranno ottenere, con decorrenza dal 1° maggio 2017 e non prima del compimento del 63° anno di età, un assegno di accompagnamento sino alla maturazione della pensione di vecchiaia , corrisposto direttamente dall'Inps spalmato su i 12 mensilità, pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso all'indennità stessa. La bozza di legge, all’esame del Parlamento, è stata concepita nell’ottica di prevedere che la misura dell’indennità non potrà, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi ,non rivalutabili annualmente (l'indennità sarà tassata come un normale reddito da lavoro dipendente).
Tale indennità non avrà alcun riflesso sull'importo pensionistico futuro, stante che l'operazione sarà a totale carico dello stato (e non del dipendente così come accadrà con l'APE volontario). E’ prevista pure la possibilità di poter farsi finanziare l'eccedenza, nel caso in cui il valore dell'assegno sia superiore al reddito ponte erogato tramite il sussidio.
La norma sarà operativa sino alla data del 31.12.2018. A differenza di quanto previsto con l'APe volontario, per l'accesso all’Ape social non è richiesto che la pensione futura non risulti inferiore ad un importo minimo , né è previsto che chi vi accede si trovi nella condizione di essere a non più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento nel regime obbligatorio.
Sebbene la norma di proposta di legge non lo specifichi, appare verosimile ritenere che non sarà prevista l'attribuzione di contribuzione figurativa per il periodo di erogazione del sussidio (sarebbe, però, opportuno chiarire se il lavoratore potrà effettuare versamenti volontari durante il periodo di percezione dell'assegno per incrementare la misura dell'assegno pensionistico futuro).
Giova, ancora, evidenziare che il testo conferma che il beneficiario decadrà dal diritto all’indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato prima della naturale pensione di vecchiaia. Nella fattispecie, l’ipotesi si concretizza allorquando, ad esempio, un soggetto che accede all'APe agevolato ha già cumulato 42 anni di contributi e 63 anni di età e continua a lavorare, maturando così, nei 10 mesi successivi, l'anzianità contributiva necessaria per conseguire la pensione anticipata. In questo caso specifico, al compimento della predetta anzianità contributiva ( 42 anni e 10 mesi) , il sussidio cesserà di essere erogato prima del raggiungimento dell'età di vecchiaia.
Un altro aspetto ( purtroppo negativo !!) da segnalare riguarda i termini di pagamento delle indennità di fine servizio e del trattamento di fine rapporto che inizieranno a decorrere dal raggiungimento della pensione secondo le regole Fornero e non da quella dell'accesso all'Ape agevolata. In pratica, non si godrà di alcuna anticipazione del T.F.S e del T.F.R. rispetto alla data di pensionamento determinata con le regole Fornero.
Le modalità di attuazione della misura dovranno essere, in ogni caso, disciplinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.
In particolare, il provvedimento dovrà determinare :
- le caratteristiche specifiche delle attività lavorative difficoltose o rischiose sopra citate;
- le procedure accertative delle condizioni per l’accesso al sussidio e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
- gli elementi utili e basilari per l’attività di monitoraggio dell'impiego delle risorse.
Qualora dal monitoraggio delle istanze che sono state presentate ed accolte, emergerà uno scostamento, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie, la decorrenza della indennità verrà differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. La normativa così congegnata, conduce alla conclusione che l'APE agevolato non sarà un diritto soggettivo che l'interessato potrà invocare in qualsiasi momento quanto piuttosto una indennità che potrà essere compressa o addirittura negata, laddove le risorse stanziate non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le richieste presentate.
Entro il 31.12. 2018 l’Esecutivo dovrà verificare i risultati della sperimentazione, al fine di proporre o meno una sua eventuale prosecuzione.