Lo strumento normativo su cui inciderà la modifica sarà il cumulo previsto dall'articolo 1, commi 238 e seguenti della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), sul quale interverranno i commi da 195 a 198 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017 . La previgente normativa ( legge . 218/2018), infatti, consentiva già a decorrere dal 1° gennaio 2013 di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti presenti in tutte le gestioni previdenziali dell'Inps (Ago, Ex-Inpdap, Ex-Enpals, compresa la gestione separata) al fine di perfezionare i requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia (in presenza di almeno 20 anni di contributi).Detta previsione normativa, però, ha presentato due limiti che ne hanno, di fatto, segnato sino ad oggi il suo destino e , nello stesso tempo, la sua inadeguatezza :
1) non è possibile usufruire del dettato normativo se è stato raggiunto un diritto autonomo in una delle gestioni interessate al cumulo (cioè, in sostanza, se sono stati raggiunti i 20 anni di contributi in una singola gestione previdenziale);
2) l’istituto non può essere utilizzato per raggiungere i requisiti contributivi per la pensione anticipata ma solo ed esclusivamente per il pensionamento di vecchiaia.
La legge di bilancio 2017, appena approvata dal Parlamento, comporterà il superamento dei due limiti appena citati.
Il cumulo sarà utilizzabile dal 1° gennaio 2017 e, pertanto, potrà essere esercitato anche se è stato raggiunto un diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte nel cumulo e, ( aspetto innovativo e di grande importanza) anche per raggiungere i requisiti contributivi utili per il conseguimento della pensione anticipata, così come previsto dalla Legge Fornero, cioè al perfezionamento dei 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Da ciò se ne deduce che il ricorso alla totalizzazione sarà, di fatto, superfluo, stante che essa, così come attualmente risulta essere congegnata, penalizza i dipendenti perché , pur essendo gratuita, prevede spesso una penalità sull'assegno frutto del ricalcolo con sistema contributivo.
Unica condizione cui soggiace la norma è quella per cui il soggetto interessato non dovrà essere titolare di una pensione diretta in una delle gestioni coinvolte nel cumulo dei periodi assicurativi. Appare necessario, comunque, chiarire se a questo istituto sarà possibile accedere anche al fine di poter raggiungere il requisito contributivo necessario ad integrare la nuova quota 41, prevista per in favore delle categorie di lavoratori precoci più svantaggiate. Allo stato attuale, il responso sembrerebbe negativo, anche se sarà opportuno attendere le istruzioni da parte dell’INPS.
Alla luce di quanto sopra esposto, tentiamo, in concreto, di renderci conto del cambiamento che dovrebbe avvenire .
Ipotizziamo un dipendente che ha cumulato 38 anni di contributi nel regine Inps – Gestione dipendenti pubblici ( ex Inpdap ) ed ulteriori 4 anni e 10 mesi nella Gestione Separata, non coincidenti temporalmente. Costui, a decorrere dal 01.01.2017, avrà la possibilità di poterli sommare ed accedere alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi, senza alcun onere e con la totale garanzia di mantenere intatto il sistema di calcolo. Ognuna delle due gestioni previdenziali calcolerà, infatti, l'importo pro quota dell'assegno, secondo le proprie regole di calcolo. Pertanto, l’interessato, conseguirà una pensione unica ma composta di due quote, quante sono le gestioni coinvolte nel cumulo.
Stando, invece, alla normativa in atto vigente, nel caso sopra esposto l'interessato si trova di fronte ad una scelta ardua: effettuare la totalizzazione nazionale perdendo parte dell'assegno pensionistico a causa del sistema di calcolo contributivo oppure, se non vuole rimetterci sull'assegno, attendere il compimento di 66 anni e 7 mesi di età, con un ulteriore differimento dell'età di pensionamento.
In definitiva il nuovo cumulo gratuito dei periodi assicurativi “strizzerà” l’occhio a chi dovrebbe ricorrere alla totalizzazione per ottenere la liquidazione di una pensione frutto di carriere miste. Dal prossimo anno l'operazione sarà possibile ed attuabile senza perdere nulla sull'assegno e, pertanto, chi si trova nella situazione appena menzionata conviene, a questo punto, che attenda.
Appare necessario, inoltre, prestare attenzione al fatto che tanto la ricongiunzione che la totalizzazione nazionale, gli altri due istituti generalmente utilizzati per valorizzare la contribuzione mista, non verranno modificati. Non a caso la norma approvata dal Governo prevede la facoltà di recedere sia dalla ricongiunzione che dalla totalizzazione se gli effetti di tali strumenti non si sono ancora prodotti in via definitiva.
La ricongiunzione, in particolare, rimarrà, comunque, onerosa (il costo dipende da diversi fattori ma in taluni casi potrebbe essere ridotto o addirittura assente) dato che il cumulo è uno strumento giuridico completamente diverso. La ricongiunzione sposta e fa “ trasmigrare” , infatti, i contributi da una cassa previdenziale all'altra, con la possibilità per l'interessato di guadagnare una pensione anche più elevata ove le regole di calcolo dell'assegno siano più favorevoli nella gestione accentrante, rispetto alla gestione che trasferisce i contributi; con il cumulo, invece, i contributi rimangono giacenti in ciascuna gestione previdenziale, la quale, come detto, erogherà un “pezzetto” di assegno secondo le proprie regole. Pertanto, nell’ipotesi in cui dal trasferimento dei contributi il dipendente potesse ottenere un assegno più elevato ad un costo contenuto, lo strumento della ricongiunzione resterà comunque più appetibile rispetto al cumulo dei periodi assicurativi.