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La distinzione tra accesso documentale e accesso civico generalizzato

di Stefano Usai

La recente sentenza del Tar Puglia, Lecce, sez. III, 11/02/2019 n. 242 fornisce una chiara indicazione su quale sia la ratio– e, pertanto, la legittimazione – dell’accesso civico generalizzato.

Accesso civico generalizzato

La fattispecie dell’accesso civico generalizzato (secondo l’attributo assegnato dall’ANAC) è l’istituto introdotto nel nostro Paese (per dare attuazione al c.d.foia) con il decreto legislativo 97/2016 (art. 5, comma 2, innestato nel decreto legislativo 33/2013)  ed è finalizzato, semplificando, a consentire un controllo sociale dell’attività amministrativa e sulla spendita delle risorse pubbliche. Strumento, pertanto, che dovrebbe tendere alla riduzione, visto le informalità di funzionamento,    alla riduzione di comportamenti patologici. 

L’accesso civico generalizzato si distingue dall’accesso civico “semplice” (art. 5, comma 1 del decreto legislativo 33/2013) in quanto consente ad ogni soggetto di richiedere l’ostensione di atti/dati comunque detenuti dalla pubblica amministrazione senza alcuna formalità né legittimazione attiva considerato, come detto, che lo scopo è quello di consentire forme di controllo diffuso.

L’accesso civico “semplice” invece è la possibilità di ogni soggetto di pretendere dalla pubblica amministrazione le pubblicazioni (ai sensi del decreto legislativo 33/2013) che siano state omesse e, evidentemente, di richiedere l’atto/dato non pubblicato. Prerogativa, pertanto, che si può azionare nel momento in cui la pubblica amministrazione viola i propri obblighi di pubblicazione.

Nel caso trattato dal giudice pugliese, viene in considerazione la richiesta di accesso ad atti/dati afferenti il personale azionata, immediatamente, ai sensi della legge 241/90 e solo successivamente – in fase di ricorso – esercitata come richiesta di ostensione ai sensi dell’accesso civico generalizzato. 

QUOTA 100 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONE ANTICIPATA" 

di Donato Benedetti

L'INPS, con Circolare n. 11 del 29 gennaio 2019 ricorda che in pari data, è entrato in vigore il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 23 del 28 gennaio 2019.

Il Decreto introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di soggetti : Allegato n. 1 alla Circolare.

In particolare, gli articoli da 14 a 17 del decreto attribuiscono, a determinate categorie di soggetti, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle condizioni indicate nella Circolare stessa.

Riteniamo di fare cosa gradita ai nostri abbonati, nel pubblicare detta Circolare, con relativo allegato : ribadendo comunque che il contenuto del Decreto, in sede di conversione, potrebbe contenere delle modifiche sostanziali in ordine a quanto indicato nella Circolare stessa. Sarà nostra cura tenervi informati sulla possibile evoluzione della materia una volta convertito in legge il Decreto stesso.     

OPZIONE DONNA: ULTIMO TRAGUARDO O RIEDIZIONE?

di Villiam Zanoni

Dopo diverse traversie è finalmente arrivato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n° 4 del 28 gennaio 2019 dedicato al reddito di cittadinanza e agli interventi pensionistici della manovra di bilancio 2019, all’interno del quale ha trovato spazio (articolo 16) anche la vicenda dell’opzione donna (o da alcuni definita pensione rosa)

Ovviamente si tratta di un decreto-legge che in sede di conversione potrebbe subire delle modifiche, anche se la soluzione adottata parrebbe essere in grado di soddisfare le esigenze che erano state manifestate.

IL TETTO NUMERICO ALLE ASSUNZIONI EX ARTICOLO 110 TUEL

Vi è un tetto numerico per le assunzioni di dirigenti e/o di responsabili assunti ai sensi dell’articolo 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000?

IL TETTO NUMERICO ALLE ASSUNZIONI FLESSIBILI

Sulla base del contratto nazionale vi sono deroghe al tetto del 20% del personale in servizio a tempo indeterminato per le assunzioni flessibili?

IL TETTO DI SPESA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Vi sono deroghe dettate dal legislatore al tetto di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato, cioè il 100% di quanto speso per assunzioni flessibili nell’anno 2009?

RUBRICA S.O.S APPALTI - EDIZIONE DEL 30 GENNAIO 2019

di Carmine Podda


Consiglio di Stato sez. III 21/1/2019 n. 498

Principio di continuità del possesso dei requisiti di gara

Per il principio di continuità del possesso dei requisiti dichiarati in gara, il possesso dei requisiti di ammissione ad una procedura di gara si impone a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, al fine di garantire la permanenza della affidabilità tecnica ed economica e della c.d. onorabilità dell'impresa che potrà, ove vincitrice, stipulare il contratto con la Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2017 n. 1050; Adunanza Plenaria, 20 luglio 2015 n. 8).

LE ASSUNZIONI DI PERSONALE NELL’ANNO 2019

di Arturo Bianco

Conferma dell’ampliamento delle capacità assunzionali da parte degli enti locali e delle regioni nel 2019 e modifica delle relative procedure, sia per la indizione dei concorsi sia per lo scorrimento delle graduatorie proprie che di altre pubbliche amministrazioni. Sono queste le principali indicazioni dettate dalla legge n. 145/2018, cd di bilancio 2019. Si deve evidenziare che sulla materia abbiamo ulteriori indicazioni contenute nel DL n. 113/2018, cd Salvini, per il personale della vigilanza e che, nel corso dell’esame parlamentare del DL n. 135/2018, cd semplificazioni, è stato previsto il ritorno alle progressioni verticali intese come concorso interamente riservato, anche se nel tetto del 50% delle assunzioni programmate.

S.O.S. APPALTI - EDIZIONE DEL 16/01/2019

a cura di Carmine Podda

Consiglio di Stato sez. III 18/12/2018 n. 7129

Giudizio di non anomalia: non richiede una motivazione puntuale ed analitica

Il giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta in una gara d'appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre che queste ultime siano a loro volta congrue ed adeguate (Cons. Stato, sez. V, 17/05/2018, n. 2951); solo in caso di giudizio negativo sussiste, infatti, l’obbligo di una puntuale motivazione.
La stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta e su tutti i costi, ma può legittimamente limitarsi a verificare se, nel complesso, quest’ultima sia remunerativa e come tale assicuri il corretto svolgimento del servizio: può limitarsi, quindi, a chiedere le giustificazioni con riferimento alle sole di voci di costo più rilevanti, le quali – da sole – potrebbero incidere in modo determinante sull’attendibilità dell’offerta complessiva.

VINCOLI E CRITERI IN TEMA DI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA

a cura di Stefano Usai 

Risulta di estrema attualità, la recente pronuncia del 9 gennaio 2019 n. 124 del Tar Campania, Napoli, sez. I in tema di vincoli sulla composizione della commissione di gara.

L’attualità è determinata anche, come noto, dalla circostanza dell’ulteriore differimento della nomina delle commissioni esterne (con componenti scelti dall’Albo ANAC) al 15 aprile 2019. Differimento “disposto” con comunicato dell’autorità anticorruzione, anch’esso, del 9 gennaio.

La questione posta al giudice campano

Al giudice campano veniva posta una questione “articolata” relativamente – tra gli altri – alla nomina della commissione di gara sollevata, in sostanza,  dalla stessa stazione appaltante.

Nel caso di specie, un comune campano ha inteso avvalersi, per l’espletamento dell’appalto, di una centrale di committenza (un soggetto privato) che ha provveduto a  trasmettere – dai propri elenchi – i nominativi dei soggetti da nominare in commissione di gara.

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