L’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE
Di Arturo Bianco
S.O.S APPALTI - Edizione del 06/06/2019
di Carmine Podda
TAR Lombardia Milano sez. IV 27/5/2019 n. 1195
Onere di immediata impugnazione elle clausole escludenti di un bando
Il bando e in genere gli atti contenenti la legge di gara devono essere impugnati immediatamente, anziché unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento (i.e. l’aggiudicazione), qualora contengano clausole in qualche modo preclusive della partecipazione alla procedura concorrenziale. Tali sono le clausole che pongono requisiti di partecipazione di cui il potenziale concorrente non è in possesso o che fissano oneri che rendono difficile se non impossibile la formulazione di un’offerta o ancora che impediscono di presentare un’offerta remunerativa (cfr., C.d.S., Sez. III, sentenza n. 1331/2019). Orbene, nessuna delle clausole contestate dalla ricorrente rientra nelle suvviste categorie, nessuna cioè è preclusiva della partecipazione alla gara (come del resto, dimostra il fatto che essa pure abbia presentato offerta e – a quanto consta – non sia stata esclusa).
Gli onorari da corrispondere agli avvocati dipendenti in caso di “sentenze favorevoli”: quando una norma imprecisa può indurre in errore la Corte dei Conti
Di Carmine Podda
Le Capacità Assunzionali
Di Arturo Bianco
LE RELAZIONI SINDACALI SULLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Quali sono le relazioni sindacali che devono essere esperite nell’applicazione delle nuove regole sulle posizioni organizzative in applicazione delle previsioni dettate dal CCNL 21.5.2018?
IL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO SULLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Quale è il contenuto delle nuove regole sulle posizioni organizzative in applicazione delle previsioni dettate dal CCNL 21.5.2018?
L’ADOZIONE DELLE NUOVE REGOLE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Quali sono le conseguenze della mancata adozione da parte dell’ente delle nuove regole sulle posizioni organizzative in applicazione delle previsioni dettate dal CCNL 21.5.2018?
IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
di Arturo Bianco
di Carmine Podda
TAR LAZIO ROMA SEZ. III QUATER 26/4/2019 N. 5246
Potere valutativo della commissione di gara in ordine alla congruità delle offerte tecniche
E’ ampiamente noto l’indirizzo secondo cui: “le valutazioni in ordine alla congruità delle offerte tecniche dell’Amministrazione pubblica sono espressione di discrezionalità della stessa e, quindi, assoggettabili ad un sindacato limitato alla presenza di macroscopiche illogicità ed omissioni ovvero ad evidenti errori di fatto, ferma restando l’impossibilità da parte del giudice di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione e di procedere ad una autonoma verifica di congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera della Pubblica amministrazione” (Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2016, n.1756). Ed ancora: “Nell’ambito del sistema di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni tecniche delle Commissioni di gara costituiscono espressione di ampia discrezionalità, suscettibili di sindacato solo nei limiti della manifesta illogicità: pertanto, le valutazioni delle Commissioni di gara relativamente agli aspetti tecnici delle offerte sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal G.A. non mediante una sostituzione dei giudizi, ma soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto, incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, non plausibilità dei criteri valutativi o della loro applicazione” (cfr., ex multis, T.A.R. Lecce, sez. I, 7 maggio 2018, n.769);
NUOVO ASSETTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ENTRO IL 20 MAGGIO 2019
di Donato Benedetti
A tale proposito voglio ricordare ai lettori della rivista l’art.13 – comma 3 – del CCNL suddetto, il quale sancisce che entro il 20 maggio 2019 le P.A. del comparto interessato hanno l’obbligo di definire il nuovo assetto delle posizioni organizzative. Esemplifico per sommi capi i principi generali della nuova disciplina, mutuandola in parte dal documento ANCI qui allegato, che vi segnalo per la sua completezza.
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