L’ente previdenziale, in sostanza, conferma la posizione già emersa ed illustrata a suo tempo con la circolare n.74 del 10.04.2015 ed i successivi messaggi, dai quali se ne deduce la previsione della procedura che prevede per tutti i dipendenti ex retributivi,a far data dal 01.01.2015 ,un doppio calcolo per la definizione della misura del trattamento pensionistico.Praticamente, la procedura sarà imperniata su due simulazioni di calcolo :
1) con il sistema previsto dalla legge Fornero (retributivo sino al 31.12.2011 e contributivo poi);
2) con il sistema corretto e rivisto dalla Legge n. 190/2014 (retributivo sino alla maturazione del diritto all'assegno di pensione compresa la finestra mobile , senza nessuno calcolo contributivo).
Effettuati tali calcoli, si procede a mettere in pagamento il meno favorevole, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2015 . Tutta l’operazione, mira ad un accertamento finalizzato a verificare che l'importo complessivamente erogato non superi quanto sarebbe stato conseguito applicando il sistema retributivo vigente sino al 31.12.2011.
Il ricalcolo in questione riguarda gli assegni pensionistici che sono stati erogati, a decorrere dal 01.01.2012, in favore di coloro che hanno cumulato almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995. L'obiettivo della norma è, perciò, quello di verificare che l'importo del trattamento erogato non superi quanto sarebbe stato corrisposto con il sistema retributivo, in osservanza al nuovo "tetto" introdotto dall'articolo 1, comma 707 dellalegge n. 190/2014 (legge di stabilità2015). La misura avrà, infatti, effetti e ripercussioni anche sugli assegni già liquidati anteriormente al 1° gennaio. In conseguenza di ciò, l'istituto dovrà effettuare il raffronto su tutti gli interessati cessati con diritto a pensione dal 01.01.2012 in poi e nei confronti dei quali sono state applicate le regole della legge Fornero e procedere, eventualmente, al recupero delle somme indebitamente corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2015.
La circolare n.74/2015 aveva chiarito che doveva essere posto in pagamentol'importo minore tra la cifra determinata con il sistema di calcolo vigente (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo pro rata dal 1° gennaio 2012) e quella determinata applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dagli interessati .
L'importo dell’assegno di quiescenza determinato con questa seconda modalità di calcolo dovrebbe, tuttavia, risultare meno penalizzante rispetto a quanto si potrebbe supporre . Giova, a questo proposito, sottolineare come da un lato l'Inps precisa che potranno essere valorizzate con l'aliquota di rendimento prevista con il sistema retributivo ( 2% e poi man mano in maniera decrescente al crescere dell’importo della stessa retribuzione pensionabile) anche le anzianità contributive eccedenti i 40 anni di contributi (superando il concetto di massima anzianità contributiva); dall'altro l'istituto indica che possono essere valorizzate tutte le contribuzioni accreditate comprese quelle eventualmente maturate dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione.
In concreto, per confrontare l'importo dell'assegno in essere, sarà utilizzato un calcolo retributivo diverso da quello in vigore fino al 31 dicembre 2011, più favorevole potendosi derogare al limite massimo di anzianità contributiva valorizzabile. Continueranno, invece, ad essere inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento per la generalità dei dipendenti: tali aliquote, come è noto, decrescono al crescere dell’importo della stessa retribuzione pensionabile.
L'Inps, come indicato, metterà in pagamento l’importo minore determinato dal raffronto fra i due sistemi di calcolo.
I soggetti che potrebbero risultare maggiormente colpiti dall'innovazione, cioè quelli per i quali l'importo del trattamento determinato attraverso il secondo sistema di calcolo è inferiore a quello attualmente vigente, sono coloro che cessano con un'anzianità anagrafica superiore all'età prevista per la pensione di vecchiaia (cioè oltre i 66 anni e 7 mesi) e con retribuzioni medie superiori a 46.123,00 euro annui, cioè superiori al tetto pensionabile vigente nel sistema retributivo.
Una attenta ed approfondita analisi della problematica in questione, porta alla conclusione che coloro i quali si trovano nella situazione si cui sopra, non avendo nessun massimale sulle retribuzioni, riescono a valorizzare, con il sistema contributivo, l'intera cifra sulla terza quota di pensione (quota C), ottenendo, in tal modo, una prestazione superiore a quella determinata con il secondo sistema di calcolo, grazie anche all'attivazione di coefficienti di trasformazione più redditizi dovuti al fatto che sono calcolati sino al 70° anno di età.
L’ambito di applicazione del taglio risulta, quindi, interessare potenzialmente soprattutto i professori universitari, i dirigenti, i medici, i magistrati e alti funzionari delle forze militari o dello stato, che, come è risaputo, possono permanere in servizio sino a 70/75 anni, a fronte di retribuzioni medie lorde ben superiori ai 100.000,00 euro; mentre (teoricamente ) non dovrebbero sussistere conseguenze negative per i dipendenti con retribuzioni medio/basse che magari si trattengono oltre il 40° anno sul posto di lavoro. Ciò in virtù proprio del superamento del concetto di massima anzianità contributiva che, altrimenti, avrebbe costituito un ulteriore limite alla crescita degli assegni nel sistema retributivo, determinando la spiacevole conseguenza di travolgere anche gli assegni di importi bassi.
Gli esempi che seguono chiariscono ulteriormente la problematica .
> dipendente “ ex retributivo “ ( 18 anni di contribuzione al 31.12.1995) con acceso al pensionamento anticipato ( anni 42 e mesi 06 ) a decorrere dal 01.11.2015 ( ultimo giorno di servizio il 31.10.2015) .
* importo dell’assegno pensionistico spettante :
1° calcolo legge n. 214/2011 ( Fornero )
^ dal 01.05.1973 al 31.12.2011 ( pari ad anni 38 mesi 08 giorni zero ) - calcolo sistema retributivo = € 23.795,82 ( A ) ;
^ dal 01.01.2012 al 31.10.2015 ( pari ad anni 03 mesi 10 giorni zero ) - calcolo sistema contributivo = € 3.512,24 ( B ) ; importo pensione (A) + ( B ) = 23.795,82 + 3.512,24 =
€ 27.308,06 ( C ) ;
2° calcolo legge ante Fornero)
^ dal 01.05.1973 al 31.10.2015 ( pari ad anni 42 mesi 06 giorni zero ) - calcolo sistema retributivo = € 29.951,39 ( D ) ;
In questa ipotesi, l’assegno di quiescenza che sarà posto in pagamento è pari a € 27.308,06 ( C ) quello cioè di importo inferiore ;
> dipendente “ ex retributivo “ ( 18 anni di contribuzione al 31.12.1995) con acceso al pensionamento anticipato ( anni 42 e mesi 10 ) a decorrere dal 01.08.2016 ( ultimo giorno di servizio il 31.07.2016) .
* importo dell’assegno pensionistico spettante :
1° calcolo legge n. 214/2011 ( Fornero )
^ dal 01.10.1973 al 31.12.2011 ( pari ad anni 38 mesi 03 giorni zero ) - calcolo sistema retributivo = € 24.118,37 ( A ) ;
^ dal 01.01.2012 al 31.07.2016 ( pari ad anni 04 mesi 07 giorni zero ) - calcolo sistema contributivo = € 5.223,41 ( B ) ; importo pensione (A) + ( B ) = 24.118,37 + 5.223,41 =
€ 29.341,78 ( C ) ;
2° calcolo (legge ante Fornero)
^ dal 01.10.1973 al 31.07.2016 ( pari ad anni 42 mesi 10 giorni zero ) - calcolo sistema retributivo = € 27.108,91 ( D ) ;
In questa ipotesi, l’assegno di quiescenza che sarà posto in pagamento è pari a € 27.108,91 ( D ) quello cioè di importo inferiore.