Appare chiaro che se la riforma Monti - Fornero non fosse stata emanata , l'aliquota di rendimento sarebbe rimasta cristallizzata in corrispondenza del quarantesimo anno ( massima anzianità di servizio). E’ opportuno evidenziare, a tal proposito, che la prima bozza del decreto prevedeva una clausola di salvaguardia che però successivamente scomparve, in occasione dell'approvazione definitiva. Con la circolare 74/2015, l'Inps ha fornito le indicazioni sull'argomento, alla quale sono seguiti due messaggi di quest'anno (n. 1180 e n.2214).
L'adempimento è scaturito dall'articolo 1, comma 707, dellalegge 190/2014 con il quale il è stabilito che l'importo "complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".
Al fine di determinare il tetto, è necessario effettuare un calcolo piuttosto articolato e complesso:
> prima, deve essere determinato l'importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le attuali norme in vigore (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012) ;
> successivamente, occorre verificare l'importo, per così dire "virtuale", dell'assegno che si sarebbe conseguito applicando interamente il calcolo retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011 sino alla data di effettivo pensionamento , operando una modifica, non da poco , rispetto alle vecchie regole. In concreto, si supera infatti, il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile, garantendo cioè che l'importo del trattamento possa andare anche oltre quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione tout court del vecchio sistema retributivo, valorizzando, in ultima analisi, anche i periodi contributivi eccedenti i 40 anni.
L'importominoretra il confronto dei due sistemi sarà quello messo in pagamento.
Se il valore dell'assegno determinato con le regole attuali sarà inferiorea quello determinato con le regole retributive, l'assegno non subirà alcuna penalità, in caso contrario dovrà essere messo in pagamento l'importo determinato con il secondo sistema di calcolo.
I lavoratori interessati dall'innovazione dovrebbero essere coloro in particolare che cessano con un'anzianità anagrafica superiore all'età prevista per la pensione di vecchiaia (cioè oltre i 66 anni e 7 mesi) e con retribuzioni medie superiori a circa46milaeuro annui, cioè superiori alla prima fascia ensionabile vigente nel sistema retributivo. Sulle retribuzioni di questi soggetti, infatti, non viene applicato il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 ( legge Dini) , ragion per cui essi riescono a valorizzare, con il sistema contributivo, l'intera cifra sulla terza quota di pensione (quota C), ottenendo spesso una prestazione superiore a quella che sarebbe stata determinata con il secondo sistema di calcolo. Questo risultato è possibile che possa verificarsi anche grazie all'attivazione di coefficienti di trasformazione più alti perché calcolati sino al 70° anno di età.
Il personale interessato è costituito, soprattutto. da magistrati, professori universitari, dirigenti e alte cariche dello stato che solitamente cessano dall’attività lavorativa in età avanzate con retribuzioni superiori a 100 mila euro annui.
Il doppio calcolo si applica non solo ai trattamenti pensionistici che hanno decorrenza successiva al 2014, ma anche a quelli già liquidati in precedenza, con effetto dal 2015. Coloro i quali, infatti, sono cessati dal servizio durante l’arco temporale che va dal 1° gennaio 2012 al 31.12.2014 e che hanno fruito di un trattamento di quiescenza di maggior favore con l'applicazione delle regole della riforma Fornero, dal 1° gennaio 2015 vedranno ridursi l'importo , nel caso in cui l'assegno determinato con il secondo sistema di calcolo ( interamente retributivo ) risulti essere inferiore a quello messo fino ad ora in pagamento.
E’ previsto che i risparmi dovranno confluire in un apposito fondo gestito dall'Inps, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti chedevono ancora essere individuati da un apposito decreto ministeriale.
L'Inps comunica che sono comunque escluse dall’applicazione del sistema di confronto:
- le pensioni in totalizzazione;
- le pensioni di inabilità;
- le pensioni di reversibilità derivanti da pensioni di inabilità ;
- le pensioni ai superstiti indirette di assicurato riconosciuto inabile.
Gli esempi che seguono chiariscono ulteriormente la problematica.
> dipendente “ ex retributivo “ ( 18 anni di contribuzione al 31.12.1995) con acceso al pensionamento anticipato ( anni 42 e mesi 06 ) a decorrere dal 01.11.2015 ( ultimo giorno di servizio il 31.10.2015) .
* importo dell’assegno pensionistico spettante:
1° calcolo legge n. 214/2011 ( Fornero )
^ dal 01.05.1973 al 31.12.2011 ( pari ad anni 38 mesi 08 giorni zero ) - calcolo sistema retributivo = € 23.795,82 ( A ) ;
^ dal 01.01.2012 al 31.10.2015 ( pari ad anni 03 mesi 10 giorni zero ) - calcolo sistema contributivo = € 3.512,24 ( B ) ; importo pensione (A) + ( B ) = 23.795,82 + 3.512,24 =
€ 27.308,06 ( C ) ;
2° calcolo legge ante Fornero)
^ dal 01.05.1973 al 31.10.2015 ( pari ad anni 42 mesi 06 giorni zero ) - calcolo sistema retributivo = € 29.951,39 ( D ) ;
In questa ipotesi, l’assegno di quiescenza che sarà posto in pagamento è pari a € 27.308,06 ( C ) quello cioè di importo inferiore ;
> dipendente “ ex retributivo “ ( 18 anni di contribuzione al 31.12.1995) con acceso al pensionamento anticipato ( anni 42 e mesi 10 ) a decorrere dal 01.08.2016 ( ultimo giorno di servizio il 31.07.2016) .
* importo dell’assegno pensionistico spettante :
1° calcolo legge n. 214/2011 ( Fornero )
^ dal 01.10.1973 al 31.12.2011 ( pari ad anni 38 mesi 03 giorni zero ) - calcolo sistema retributivo = € 24.118,37 ( A ) ;
^ dal 01.01.2012 al 31.07.2016 ( pari ad anni 04 mesi 07 giorni zero ) - calcolo sistema contributivo = € 5.223,41 ( B ) ; importo pensione (A) + ( B ) = 24.118,37 + 5.223,41 =
€ 29.341,78 ( C ) ;
2° calcolo legge ante Fornero)
^ dal 01.10.1973 al 31.07.2016 ( pari ad anni 42 mesi 10 giorni zero ) - calcolo sistema retributivo = € 27.108,91 ( D ) ;
In questa ipotesi, l’assegno di quiescenza che sarà posto in pagamento è pari a € 27.108,91 ( D ) quello cioè di importo inferiore .