Sempre nell'ottica di tutelare i potenziali fruitori della norma, il Consiglio di Stato invita, altresì, a spostare il termine per la presentazione dell'istanza volta all'accertamento delle condizioni per chiedere l'APE sociale e del pensionamento anticipato per i lavoratori precoci quanto meno alla data del 31.07.2017. Il significativo ritardo (di oltre due mesi) con il quale il presente regolamento verrà emanato, rende ora la data del 30 giugno 2017 (1° giugno quella per i precoci) un termine irragionevolmente breve, perché costringe gli interessati a presentare la domanda in meno di sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo" scrivono i giudici. Servirà, invece, una modifica legislativa per consentire l'accesso ai predetti strumenti anche ai soggetti che non hanno diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti e gli operai agricoli, purché si trovino da almeno tre mesi in condizione di non occupazione. L'estensione è stata prevista dal Governo nei regolamenti attuativi ma i giudici l'hanno respinta in quanto l'esecutivo non può inserire ulteriori categorie di soggetti non previsti nella legge istitutiva.
Come è ormai noto APE sociale è una sorta di “reddito/sussidio ponte” finalizzato ad accompagnare i richiedenti (dipendenti pubblici, privati o autonomi) che si trovano in uno status di difficoltà economica sino alla maturazione del diritto alla quiescenza .
Nello specifico, l’Ape sociale è contraddistinta da tre regole/principi basilari :
- Principio “anagrafico”: la possibilità di accedere all’Anticipo pensionistico è prevista solo per coloro che hanno compiuto 63 anni di età e ai quali mancano fino ad un massimo di 3 anni e 7 mesi per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ;
- Principio “contributivo”: i richiedenti in possesso del requisito anagrafico dovranno aver cumulato almeno 30 anni di contributi se invalidi, disoccupati o con parenti di 1°grado con disabilità grave cui prestano assistenza oppure un minimo di 36 anni di contributi se si tratta di lavoratori addetti a mansioni considerate gravose.
- Principio “gestionale”: i suddetti richiedenti dovranno essere iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o presso le gestioni ad essa sostitutive o esclusive., nonché anche presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata dell’Inps.
Come già in precedenza evidenziato e così come stabilito dal decreto attuativo, l’Ape sociale può essere richiesto, e quindi concesso ed erogato, a determinate categorie di soggetti . In pensione anticipata a 63 anni di età (il requisito deve essere maturato entro il 31.12. 2017) possono accedere:
- i disoccupati licenziati che non percepiscono indennità o altri tipi di ammortizzatori sociali da almeno tre mesi e con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- i soggetti nei cui confronti, dalle Commissioni mediche preposte, è stata accertata una invalidità pari o superiore al 74% e con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- i dipendenti che assistono un disabile convivente (coniuge o di primo grado) da almeno sei mesi dalla data di presentazione della relativa istanza e con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- gli addetti ai lavori faticosi e pesanti, coloro cioè che hanno prestato per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni un’attività lavorativa particolarmente difficoltosa o rischiosa, per i quali però è richiesto il possesso di un’anzianità contributiva non inferire a 36 anni, facenti parte dell’elenco di professioni di seguito indicato:
- conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- professori di scuola pre-primaria;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
Occorre tener ben presente che l’Ape , per espressa previsione normativa, è compatibile solo con attività lavorativa subordinata o parasubordinata dalla quale derivi un reddito annuo massimo 8 mila euro e con attività lavorativa autonoma dalla quale derivi un reddito annuo massimo di 4.800 euro.
L’Ape social non verrà tassata alla stregua di una normale pensione, ma sarà equiparata a reddito da lavoro dipendente. Ciò implica che l’importo netto dell’assegno sarà più alto rispetto a quello previsto per il reddito derivante da pensione equivalente, in considerazione del fatto che le detrazioni fiscali attribuite e riconosciute ai redditi di lavoro dipendente sono più elevate rispetto a quelle previste per i gli importi pensionistici. Inoltre, esiste un altro aspetto da non sottovalutare: l’Ape sociale è corrisposta annualmente per 12 mensilità, anziché 13, dato che non è considerato un trattamento pensionistico vero e proprio, ma un anticipo pensionistico corrisposto sotto forma di indennità, cui non spetta la tredicesima mensilità . Si decade dal diritto all’indennità se si raggiungono i requisiti della pensione anticipata.
Per accedere alla misura bisognerà inoltrare richiesta all’Inps – Gestione dipendenti pubblici tra il 1°primo maggio 20017 e non oltre il 30 giugno 2017 al fine di poter rientrare nella prima finestra utile di pagamento della prestazione, che si aprirà tra settembre e dicembre previo monitoraggio da parte dell’Inps delle istanze presentate. Per l’anno 2018, invece, le richieste di accesso all’Ape sociale dovranno essere presentate tra il 1° gennaio ed il 30 marzo per consentire la decorrenza della prestazione dal 1° giugno 2018.
L’importo dell’APE sociale è stato fissato e quantificato in una misura pari alla pensione certificata all’atto della richiesta del dipendente ed, in ogni caso, sino ad un massimo 1.500 euro lordi. Questo sta a significare che chi è titolare di un assegno pensionistico lordo che non supera tale tetto, quando raggiungerà la pensione vera e propria non dovrà restituire nulla, perché l’anticipo (quota capitale, interessi e assicurazione) è a totale carico dello Stato fino a tale soglia.
Nell’ipotesi in cui, invece, l’assegno maturato supera i 1.500 euro il beneficiario può :
- richiedere un importo di pensione anticipata inferiore a quella maturata, così da non avere alcuna trattenuta sulla pensione finale;
- richiedere l’anticipo pieno e poi restituire la parte eccedente, in rate ventennali, trattenute dall’assegno pensionistico, applicando la stessa penalizzazione prevista per le altre forme di Ape volontaria .
Alla stessa maniera, anche chi è titolare di un importo di pensione lorda inferiore ai 1.500 euro, potrebbe decidere che gli venga anticipato un importo più basso, anche se probabilmente non vi sono e non sussistono ragioni per farlo, considerato che al conseguimento della pensione vera e propria non avrebbe nulla da restituire .
L’ammontare e la consistenza dell’assegno saranno determinati secondo il normale criterio di calcolo della pensione:
- calcolo retributivo (che tiene conto cioè sulla media delle ultime retribuzioni) sino al 31.12.2011, poi contributivo (basato sui contributi accantonati), per chi possiede oltre 18 anni di contributi al 31.12.1995;
- calcolo retributivo (basato cioè sulla media delle ultime retribuzioni) sino al 31.12. 1995, poi contributivo (basato sui contributi accantonati), per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: in questa ipotesi ci si trova ad operare nel sistema di calcolo misto;
- calcolo esclusivamente contributivo per chi non possiede contributi versati prima del 1996