Le nuove disposizioni, che assumono rilevanza giuridica a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono finalizzate a consentire il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurati deceduti prima di aver acquisito il diritto a pensione.
I dipendenti interessati
La possibilità di avvalersi dell’istituto del cumulo è rivolto a tutta la platea dei dipendenti pubblici, privati o autonomi che possono far valere contributi versati presso:
> l’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti e gestioni dei lavoratori autonomi ( Inps )
> le forme esclusive dell’Ago (Inpdap)
> le forme sostitutive dell’Ago ( Enpals, fondo telefonici, fondo elettrici)
> la Gestione Separata Inps ( di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/95) .
Non è possibile, invece, avvalersi del cumulo per le contribuzioni versate presso le Casse di Previdenza per liberi professionisti ed il Fondo Clero.
Il trattamento pensionistico
Il ”cumulo contributivo” previsto dalla legge n. 228/2012 permette di ottenere la pensione di vecchiaia, la pensione di inabilità e la pensione ai superstiti.; trattasi, quindi, di un istituto che non consente il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata .
Per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può essere invocato solamente a condizione che il richiedente :
- non sia già titolare di trattamento pensionistico diretto presso una delle predette gestioni (compreso l’assegno di invalidità);
- non abbia maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo in argomento.
Occorre precisare che il diritto autonomo va individuato rispetto ad ogni singola"gestione".
Così ad esempio un soggetto che ha cumulato 13 anni di contributi in qualità di lavoratore nella pubblica amministrazione , 7 anni nella Gestione Commercianti e 5 anni nella Gestione Separata, può avvalersi del cumulo anche se, sommando i 13 anni da dipendente e i 7 anni da commerciante, avrebbe maturato il diritto alla pensione di vecchiaia avvalendosi del cumulo gratuito di cui alla legge 233/1990
Per quel che concerne, invece, i requisiti, l’assegno pensionistico si ottiene in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi, richiesti e previsti dalla legge n. 214/2011 ( Riforma Fornero), più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le diverse gestioni presso cui sono stati versati i contributi.
Una dipendente pubblica che, ad esempio, può far valere anni di contributi versati presso l’ex Inpdap e anni accreditati in precedenza presso l’INPS, può ottenere la pensione di vecchiaia in regime di cumulo, durante il triennio 2016 – 2017 – 20 , solamente al compimento dei 66 anni e 7 mesi, rispetto ai previsti 65 anni e 7 mesi, che costituisce il requisito anagrafico richiesto, nel precitato triennio, alle dipendenti del settore privato iscritte al regime Inps.
Al pari della totalizzazione e della ricongiunzione, il cumulo deve necessariamente interessare per intero tutti i periodi assicurativi, accreditati presso le gestioni interessate.
La decorrenza dell’assegno pensionistico di vecchiaia, che non può essere anteriore a febbraio del 2013, segue le regole previste dalla legge n. 214/2011, ovvero dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi, senza, perciò, “finestre mobili ” di attesa di alcuna sorta .
Il cumulo non è consentito per i pensionamenti anticipati
La precitata legge n. 228/2012 non permette di utilizzare il “cumulo retributivo” al fine del conseguimento della pensione anticipata. Con il “cumulo”, infatti , non viene superato e risolto il caso di coloro che sperano di accedere alla pensione anticipata con 42 anni e mesi di contribuzione complessiva accreditata, ad esempio, nei regimi Inps ed ex Inpdap .
Essi, infatti potranno accedere alla pensione utilizzando il “cumulo”, solamente ed esclusivamente al compimento dell’età pensionabile per vecchiaia (non prima, quindi, di 66 anni e 7 mesi nel triennio 2016/20) ed inoltre nella esclusiva condizione di non aver cumulato 20 anni di contributi in nessuna gestione.
Giova, a questo proposito, precisare ed osservare che le disposizioni esplicitate dalla legge n. 228/2012 non riescono a risolvere la situazione dei dipendenti pubblici che cessano dal servizio senza diritto a pensione in INPDAP ma con diritto in INPS ( con almeno 20 anni di contributi). In questo caso, infatti, non è possibile chiedere la pensione di vecchiaia con il cumulo, non è possibile trasferire gratuitamente la contribuzione all’INPS , né ottenere la pensione supplementare INPDAP, considerato che quest’ultima prestazione non è prevista dalla normativa di quest’Ente.
Calcolo del pro quota
Per il cumulo dei contributi, le gestioni previdenziali interessate determinano, ciascuna per la quota riferita ai contributi di propria competenza, il trattamento cosiddetto” pro quota” in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.
Per stabilire, quindi, il sistema di calcolo da utilizzare, (retributivo, misto o contributivo) bisogna accertarsi dell'anzianità contributiva complessivamente maturata alla data del 31.12. 1995 nelle diverse gestioni assicurative, fermo restando, ovviamente, che, come è noto la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio del 2012 sarà calcolata facendo riferimento al sistema contributivo.
Per stabilire, poi, se l'assicurato ha conseguito il diritto, nel calcolo della pensione, ad una quota retributiva fino al 31.12.2011 (e successivamente contributiva), oppure ad una quota retributiva fino al 31.12.1995 (e dal 1° gennaio 1996 contributiva), occorre verificare se al 31 dicembre del 1995 aveva o meno cumulato una anzianità contributiva pari o superiore a anni .
Per meglio capire il meccanismo proponiamo un esempio.
Il Signor Tizio , nato gennaio 1956, ha iniziato a lavorare il 20.03. 1975 in qualità di dipendente privato, con conseguente iscrizione all'Inps fino al 20.03.1990. Dal 21.03. 1990 è divenuto dipendente pubblico con iscrizione all’INPDAP per 16 anni. Dal 21.03.2006 ha smesso ogni attività lavorativa. Pertanto, ai fini del conteggio dell'anzianità ante 01.01.1996 si dovranno sommare i due periodi ( 15 anni di Inps e 6 anni di Inpdap) totalizzando, in tal modo, 21 anni accreditati al 31 dicembre 1995. Dal 2006 – come abbiamo detto - ha smesso di lavorare.
L’interessato, in ciascuna gestione previdenziale, non raggiunge il requisito minimo dei 20 anni di anzianità contributiva, ma, sommando i due periodi, il suddetto requisito è maturato.
Non rimane, a questo punto, che attendere il compimento dell'età anagrafica più elevata tra le due gestioni per poter accedere alla pensione di vecchiaia secondo la nuova regola.
Essendo in possesso di almeno anni di contributi al 31 dicembre 1995, la pensione per questo assicurato sarà retributiva fino al 31 dicembre 2011 e quindi ciascuna delle due gestioni calcolerà la propria quota di pensione con il sistema retributivo, non avendo anzianità contributiva successiva al 2012 . La pensione maturerà a giugno del 2023 a 67 anni e 5 mesi, requisito previsto per tutte le gestioni interessate al cumulo e la decorrenza della prestazione sarà dal mese successivo.