Il suddetto massimale. in pratica,, non trova applicazione in riferimento a coloro che risultano essere iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 che, tuttavia, abbiano acquisito anzianità assicurative relative a periodi antecedenti alla predetta data in virtù di una domanda di accredito figurativo o di riscatto.
La regola del massimale contributivo, come è risaputo, è stata introdotta dall’art. 2, comma 18, dellalegge n.335/1995 ( c. d. “ legge Dini “). Con detta norma, infatti, è stato introdotto il tetto massimo del proprio reddito annuo per la base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria a partire dal 1° gennaio 1996, cioè privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cd. "nuovi iscritti"). Il precitato massimale è costituito da un importo annuo stabilito per legge ( pari per l’anno 2016 a euro 100.324,00 ) che viene rivalutato di anno in anno dall’Istat in base all’ indice dei prezzi al consumo. La retribuzione imponibile eccedente tale importo, in sostanza, non deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale per i soggetti che ricadono nelcontributivo puro. Viceversa, per coloro che sono in possesso di anzianità contributiva già maturata in forme pensionistiche obbligatorie entro il 31 dicembre 1995 (cosiddetti “vecchi iscritti”), il citato massimale annuo non trova applicazione, con la conseguenza che l’intera retribuzione imponibile viene assoggettata a contribuzione previdenziale ai fini pensionistici .
Coloro che, assunti successivamente al 31 dicembre 1995 e che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al 1° gennaio 1996, non sono più soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente . Pertanto, a decorrere dalla predetta data, per i dipendenti interessati la contribuzione pensionistica dovrà essere calcolata sull’intera retribuzione di riferimento, senza cioè applicare il massimale contributivo.
Al fine del corretto adempimento degli obblighi contributivi, ogni dipendente interessato è tenuto a inoltrare opportuna e tempestiva comunicazione alla propria amministrazione di appartenenza dell’avvenuta presentazione della richiesta di riscatto o accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente, esibendo, altresì, anche la copia della ricevuta attestante la presentazione della relativa istanza .
Giova, peraltro, precisare che:
> l’accredito della contribuzione figurativa a domanda, riferito a periodi antecedenti l’1.01.1996, facendo assumere al lavoratore la qualità di “vecchio iscritto”, ai fini della non applicazione del massimale contributivo, vale quale “utilizzo” della contribuzione figurativa stessa ai fini delle prestazioni ed è quindi causa ostativa all’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito.
> non modificano, invece, lo status di “nuovo iscritto” del lavoratore e quindi non incidono sull’applicazione del massimale contributivo:
* i riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti in periodi antecedenti l’istituzione dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata da parte degli iscritti alla predetta gestione;
* i riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiesti da soggetti “inoccupati” ai sensi dell’art.1, comma 77, della Legge 24.12.2007 n. 247, collocati antecedentemente il 1.1.1996 e accreditati nella gestione pensionistica prescelta dall’assicurato, in quanto utili per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo.
Negli anni trascorsi era emersa, tuttavia, una questione con riferimento alle ipotesi di soggetti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente alla data del 1° gennaio 1996 che abbiano acquisito anzianità assicurative relative a periodi antecedenti alla predetta data in virtù di una richiesta di accredito figurativo o di riscatto (ad esempio la laurea). Nel momento in cui ricorreva tale ipotesi, sorgeva sempre il dubbio se il massimale dovesse essere cancellato, stante che il soggetto avrebbe acquisito anzianità contributiva prima del 1995, oppure mantenuto. L'Inps, con la circolare n. 42 del 17.03.2009 si era orientata alla prima ipotesi, con la conseguenza che tutta la retribuzione imponibile dovesse essere assoggettata a contribuzione previdenziale. In particolare, la predetta circolare prevedeva che, in caso di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo da parte di soggetti “nuovi iscritti”, i medesimi non erano più assoggettati all’applicazione del massimale ex art. 2, comma 18, della legge n. 335/95a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Adesso, precisa l'Inps, tale interpretazione è pienamente e totalmente confermata anche dalla recente norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 1, comma 280 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità2016).
L’acquisizione da parte dell’interessato della qualità di “vecchio iscritto” è subordinata, in ogni caso, all’assolvimento del relativo onere economico (il pagamento cioè di almeno una rata del riscatto ); se ciò non dovesse avvenire, l’interessato viene considerato nuovamente come “nuovo iscritto”, con conseguente applicazione del massimale citato. In tale ipotesi, il dipendente è tenuto a dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro del mancato assolvimento dell’onere economico relativo al riscatto. L’amministrazione di appartenenza, a questo punto, è nuovamente tenuta all’applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 citato e al conseguente adeguamento delle denunce pregresse.
L'istituto di previdenza precisa, inoltre, che la norma in questione è applicabile non solo alla generalità dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ma anche ai fondi esclusivi della stessa. Da ciò se ne deduce che anche per i soggetti iscritti alle forme di previdenza obbligatoria gestite dall’ex Inpdap ed iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996, la retribuzione imponibile è assoggettata alla contribuzione previdenziale nei limiti del predetto massimale annuo. Di converso, per i soggetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996, tale massimale non si applica.
A fronte di quanto fino ad ora esplicitato, le amministrazioni pubbliche possono aver commesso degli errori nell’applicazione del massimale. In concreto, potrà essere accaduto:
1) che l'ente datore di lavoro abbia effettuato un versamento di contribuzione previdenzialein misura maggioreal dovuto (qualora il massimale doveva essere applicato ma è stato erroneamente disapplicato);
2) che il medesimo ente abbia effettuato un versamento di contribuzione previdenzialeinferiore al dovuto(se il massimale non doveva essere applicato ma è stato erroneamente applicato).
Pertanto:
- nel primo caso, con riferimento ai dipendenti iscritti presso le gestioni pubbliche, si potrà dar luogo ad un rimborso delle predette somme nei limiti deltermine prescrizionale ordinario di dieci anniprevisto dall’art. 2946 c.c. per le ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Ove il termine prescrizionale sia decorso le contribuzioni aggiuntive saranno riportate e valutate solo entro il limite del massimale ai fini delle prestazioni.;
- nel secondo caso il datore di lavoro pubblico dovràprocedere alla regolarizzazione delle differenze contributive derivanti, entro il terzo mese successivo all’emanazione della circolare in parola, senza aggravio di oneri accessori a titolo di sanzioni civili, ma con la sola applicazione degli interessi al tasso legale.