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L’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE

Di Arturo Bianco

contrattoIl tetto al fondo per le risorse decentrate deve essere applicato in modo distinto al personale ed alla dirigenza. I risparmi del fondo per il lavoro straordinario vanno inseriti nel fondo per la contrattazione decentrata dell’anno successivo e si devono considerare compresi nel tetto complessivo del salario accessorio. Il finanziamento degli incrementi che gli enti devono disporre per adeguare le indennità al miglioramento del trattamento economico fondamentale non consente alcun incremento del fondo. L’aumento di 83,20 per ogni dipendente va disposto, per il personale delle province trasferito alle regioni, dalle prime e non dalle seconde. Sono queste le più recenti indicazioni dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato sull’applicazione del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro).

S.O.S APPALTI - Edizione del 06/06/2019

di Carmine Podda

TAR Lombardia Milano sez. IV 27/5/2019 n. 1195

Onere di immediata impugnazione elle clausole escludenti di un bando

Il bando e in genere gli atti contenenti la legge di gara devono essere impugnati immediatamente, anziché unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento (i.e. l’aggiudicazione), qualora contengano clausole in qualche modo preclusive della partecipazione alla procedura concorrenziale. Tali sono le clausole che pongono requisiti di partecipazione di cui il potenziale concorrente non è in possesso o che fissano oneri che rendono difficile se non impossibile la formulazione di un’offerta o ancora che impediscono di presentare un’offerta remunerativa (cfr., C.d.S., Sez. III, sentenza n. 1331/2019). Orbene, nessuna delle clausole contestate dalla ricorrente rientra nelle suvviste categorie, nessuna cioè è preclusiva della partecipazione alla gara (come del resto, dimostra il fatto che essa pure abbia presentato offerta e – a quanto consta – non sia stata esclusa).

Gli onorari da corrispondere agli avvocati dipendenti in caso di “sentenze favorevoli”: quando una norma imprecisa può indurre in errore la Corte dei Conti

Di Carmine Podda

atti bandi accessoHa destato parecchie perplessità tra gli addetti ai lavori il recente parere della Corte dei Conti Sez. Controllo Regione Siciliana n. 88/2019, di senso contrario alla giurisprudenza consolidata in materia, in merito ai compensi  professionali da corrispondere agli avvocati dipendenti degli enti pubblici ai sensi di quanto disposto dall’ art.9 D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014. 

Le Capacità Assunzionali

Di Arturo Bianco

capacità assunzionaliPer la quarta volta nel corso del 2019 vengono cambiate le regole che determinano le capacità assunzionali dei comuni e delle province. In questa direzione vanno le previsioni contenute nell’articolo 33 del DL n. 34/2019, cd crescita. Tali disposizioni modificano anche le regole per la determinazione del tetto del fondo per il salario accessorio. Ricordiamo che le precedenti modifiche sono quelle contenute nel DL n. 113/2018, cd sicurezza, sulle assunzioni dei vigili;

Nella legge di bilancio 2019 e nella conversione del DL n. 4/2019, cd quota 100 e reddito di cittadinanza. Le nuove regole entreranno in vigore con un decreto attuativo del Ministro della Pubblica Amministrazione.

LE RELAZIONI SINDACALI SULLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Quali sono le relazioni sindacali che devono essere esperite nell’applicazione delle nuove regole sulle posizioni organizzative in applicazione delle previsioni dettate dal CCNL 21.5.2018?

IL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO SULLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Quale è il contenuto delle nuove regole sulle posizioni organizzative in applicazione delle previsioni dettate dal CCNL 21.5.2018?

L’ADOZIONE DELLE NUOVE REGOLE PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Quali sono le conseguenze della mancata adozione da parte dell’ente delle nuove regole sulle posizioni organizzative in applicazione delle previsioni dettate dal CCNL 21.5.2018?

IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

di Arturo Bianco

contrattazione decentrataLe voci che vanno in deroga al tetto del fondo per la contrattazione decentrata collettiva integrativa sono individuate in modo non estensivo dai pareri della sezione autonomie della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato. Solo le risorse di parte stabile non utilizzate possono essere portate in economia nel fondo dell’anno successivo e, in caso di mancata costituzione dello stesso, solamente esse possono essere utilizzate nell’anno successivo come somme aventi specifica destinazione. Sono queste le più recenti indicazioni che arrivano dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla sezione di controllo della Corte dei Conti del Lazio sulla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata.

S.O.S. APPALTI - FOCUS CONSIGLIO DI STATO E TAR

di Carmine Podda

TAR LAZIO ROMA SEZ. III QUATER 26/4/2019 N. 5246

Potere valutativo della commissione di gara in ordine alla congruità delle offerte tecniche

consiglio di statoE’ ampiamente noto l’indirizzo secondo cui: “le valutazioni in ordine alla congruità delle offerte tecniche dell’Amministrazione pubblica sono espressione di discrezionalità della stessa e, quindi, assoggettabili ad un sindacato limitato alla presenza di macroscopiche illogicità ed omissioni ovvero ad evidenti errori di fatto, ferma restando l’impossibilità da parte del giudice di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione e di procedere ad una autonoma verifica di congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera della Pubblica amministrazione” (Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2016, n.1756). Ed ancora: “Nell’ambito del sistema di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni tecniche delle Commissioni di gara costituiscono espressione di ampia discrezionalità, suscettibili di sindacato solo nei limiti della manifesta illogicità: pertanto, le valutazioni delle Commissioni di gara relativamente agli aspetti tecnici delle offerte sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal G.A. non mediante una sostituzione dei giudizi, ma soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto, incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, non plausibilità dei criteri valutativi o della loro applicazione” (cfr., ex multis, T.A.R. Lecce, sez. I, 7 maggio 2018, n.769); 

NUOVO ASSETTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ENTRO IL 20 MAGGIO 2019

di Donato Benedetti 

delegazione trattanteCome è noto, con l’approvazione del CCNL del 21.5.2018 del comparto funzioni locali, valido per il triennio 2016/2018, è stato, fra l’altro, disciplinato il nuovo assetto delle posizioni organizzative: artt. 13 e segg. e 17 e 18.

A tale proposito voglio ricordare ai lettori della rivista l’art.13 – comma 3 – del CCNL suddetto, il quale sancisce che entro il 20 maggio 2019 le P.A. del comparto interessato hanno l’obbligo di definire il nuovo assetto delle posizioni organizzative. Esemplifico per sommi capi i principi generali della nuova disciplina, mutuandola in parte dal documento ANCI qui allegato, che vi segnalo per la sua completezza.

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