FAQ MINISTERO DEL LAVORO SU L’UTILIZZO DEI PERMESSI (LEGGE 104/92)
di Donato Benedetti
Come è noto, il decreto legge c.d. "cura italia" del 17 marzo 2020, n. 18 (GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020), ha, fra l'altro, modificato le modalità di fruizione dei permessi ex lege 104/92, la cui disciplina è contenuta nell'art. 24 del D.L. stesso rubricato : "Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104".
A tale proposito, riteniamo fare cosa gradita ai nostri lettori, unire l'allegato documento del Ministero del Lavoro contente una serie di interpretazioni applicative della norma in parola.
LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL GOVERNO CONTRO IL CORONAVIRUS - IL DECRETO LEGGE DEL 16/3/2020
di Pierluigi Tessaro
Con un Decreto Legge emanato lunedì 16 marzo, il Governo ha emanato un nuovo provvedimento denominato "Cura Italia" contro l’emergenza causata dal Coronavirus, con un intervento di oltre 25 miliardi di euro. Fra le misure adottate, in primis la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
Rubrica S.O.S. APPALTI - Edizione del 3 Marzo 2020
A cura di Carmine Podda
Consiglio di Stato sez. V 17/2/2020 n. 1212
Legittima l’esclusione automatica in caso di mancata dichiarazione di tutte le condanne penali
Principio ripetuto nella giurisprudenza formatasi nella vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici, e ribadito anche con riferimento al nuovo Codice, che nelle procedure a evidenza pubblica preordinate all’affidamento di un appalto l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate (sempreché per le stesse non sia già intervenuta una formale riabilitazione), anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell’art. 38, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, può giustificare senz’altro l’esclusione dalla gara, traducendosi in un impedimento per la stazione appaltante di valutarne la gravità (Cons. Stato, 13 marzo 2019, n. 1649, che cita, ex multis, Cons. Stato, IV, 29 febbraio 2016, n. 834; V, 29 aprile 2016, n. 1641; 27 luglio 2016, n. 3402; 2 dicembre 2015, n. 5451; III, 28 settembre 2016, n. 4019).
LA INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’
La contrattazione collettiva decentrata integrativa può aumentare il tetto massimo della indennità per specifiche responsabilità fissata dal CCNL del 21.5.2018?
La contrattazione collettiva decentrata integrativa non può aumentare il tetto massimo della indennità per specifiche responsabilità fissata dal CCNL del 21.5.2018. Vi è una specifica preclusione dettata nel contratto nazionale, che si riserva come materia di propria competenza tale scelta.
LA INDENNITA’ PER LE CONDIZIONI DI LAVORO
Entro il tetto massimo fissato dal CCNL del 21.5.2018 la misura della indennità per le condizioni di lavoro può essere fissata differentemente?
Spetta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa fissare, entro il tetto massimo fissato dal CCNL del 21.5.2018, la misura della indennità per le condizioni di lavoro. Tale misura può essere variata ad esempio in presenza di fattori di rischio e/o di disagio e/o per il maneggio di valori, ivi compresa la presenza in contemporanea di più di uno di tali fattori
LA INDENNITA’ PER IL SERVIZIO ESTERNO DEI VIGILI
La indennità per i vigili che svolgono attività all’esterno può essere erogata nel caso in cui la stessa sia svolta in modo occasionale?
L’Aran, con il parere CFL 51, ha chiarito che la indennità per i vigili che svolgono attività all’esterno può essere erogata “solo a quel personale della polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell’ambito non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale”.
LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE: LE NORME PER IL PERSONALE
Di Arturo Bianco
Ampliamento dei termini entro cui le pubbliche amministrazioni possono effettuare stabilizzazioni di personale precario e di quelli necessari per la maturazione della esperienza richiesta, prolungamento ed ampliamento degli spazi per le progressioni verticali, possibilità di scorrimento delle graduatorie anche per posti di nuova istituzione, modifica delle regole sulle assunzioni per i comuni che non rispettano per valori ridotti i parametri di virtuosità nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, aumento del numero dei segretari, nuove modalità di calcolo della popolazione in caso di segreterie convenzionate e possibilità per i piccoli comuni di conferire incarichi di vice segretario; riformulazione delle disposizioni sull’obbligo di pubblicazione dei redditi e dei patrimoni dei dirigenti pubblici.
S.O.S. APPALTI - Edizione del 3 Febbraio 2020
di Carmine Podda
Consiglio di Stato sez. V 20/12/2019 n. 8659
Aggiudicazione dei servizi ad alta intensità di manodopera
Come è stato di recente affermato dal Consiglio di Stato nella decisione n. 8 resa in Adunanza plenaria il 21 maggio 2019: “gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a), del codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand’anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi della comma 4, lett. b), del medesimo codice”.
Ciò, in attuazione delle disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (consideranda 89, 90 e 96 delle premesse, art. 67, commi 1, 2 e 5), per le quali il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è unico ed inderogabile per l’aggiudicazione degli appalti di servizi in cui la componente della manodopera abbia rilievo preponderante.
LE ASSUNZIONI DEI VIGILI
Ci sono delle regole specifiche per facilitare le assunzioni dei vigili nel 2020?
Sulla base della normativa attualmente in vigore, non ci sono delle regole specifiche per facilitare le assunzioni dei vigili nel 2020: le regole in vigore si applicano a tutte le tipologie di assunzioni
I COMUNI CON UN ALTO RAPPORTO TRA SPESA DEL PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI
Avendo il comune un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assai elevato, vi sono conseguenze negative sulle capacità assunzionali?
Un comune che ha un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità più elevato rispetto a quello previsto dall’emanando DPCM non ha conseguenze negative sulle capacità assunzionali, intese come limitazioni delle stesse. Ha il vincolo di prevedere il rientro di questo rapporto entro quello standard al più tardi nel 2025
LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI 2020
Quali sono le capacità assunzionali 2020 di tutti i comuni?
Tutti i comuni possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel 2020 utilizzando le seguenti capacità assunzionali: 100% dei risparmi delle cessazioni del 2019, 100% dei risparmi delle cessazioni del 2020, capacità assunzionali non utilizzate degli anni 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015
LE PRINCIPALI NOVITA’ PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE REGIONI DETTATE DAI DL 124/2019 (CD FISCALE) E 162/2019 (CD MILLEPROROGHE E DALLA LEGGE N. 160/2019 (CD DI BILANCIO 2020)
di Arturo Bianco
ASSUNZIONI E CONCORSI
L. 160 commi 145/6 |
Pubblicità concorsi |
Sul sito internet ogni PA deve pubblicare: le tracce delle prove e le graduatorie con la indicazione dello scorrimento delle stesse, con aggiornamenti costanti (tali previsioni si aggiungono a quelle già previste: bandi, criteri di valutazione delle commissioni e tracce delle prove scritte). Occorre inoltre garantire un collegamento ipertestuale con l’inserimento nel sito della Funzione Pubblica, sulla base delle indicazioni dettate in uno specifico decreto, da adottare entro la fine di febbraio. |
L. 160 commi 147/9 |
Scorrimento delle graduatorie |
Dallo 1 gennaio 2020 le graduatorie dei concorsi approvate nel 2011 sono utilizzabili fino al 30.3.2020 previa frequenza da parte degli idonei di corsi di formazione e previo superamento di un esame colloqui per accertarne la perdurante idoneità; quelle approvate dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; quelle approvate nel 2018 e 2019 entro 3 anni dalla approvazione. Le graduatorie dei concorsi delle PA valgono 2 anni dalla approvazione. |
L. 160 comma 160 |
Personale uffici stampa PA |
Ai dipendenti assunti da PA, sulla base di specifiche previsioni dettate da norme, con il contratto dei giornalisti prima della stipula dei CCNL del triennio 2016/2018, può essere mantenuto il trattamento economico più favorevole in godimento con un assegno ad personam riassorbibile sulla base delle regole dettate dai CCNL |
L. 160 comma 546 |
Assunzioni flessibili delle regioni |
Le regioni in regola con il tetto di spesa del personale, come i comuni, possono arrivare a spendere per assunzioni flessibili fino al 100% della spesa sostenuta nel 2009 e non più al 50%. |
L. 160 comma 853 |
Assunzioni nei comuni |
Viene previsto che i comuni con un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti superiore a quello degli enti virtuosi debbano diminuire lo stesso entro un valore fissato dal DPCM, con deroghe per i piccoli comuni e divieto di superamento della spesa del personale dell’ultimo rendiconto approvato |
Dl 162 art. 1, c. 6 |
Assunzioni dirigenti |
Le assunzioni di dirigenti a tempo determinato da parte delle PA possono essere effettuate nel tetto del 10% delle dotazioni organiche |
Dl 162 art 17 |
Assunzioni province e città metropolitana |
Estese anche alle province ed alle città metropolitane le disposizioni dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019. Per cui quelle che hanno un rapporto basso tra spesa del personale ed entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, potranno aumentare la loro capacità assunzionale, restando entro il predetto rapporto. Quelle con un rapporto più elevato dovranno entro il 2025 rientrare entro tale soglia; in caso di mancato rientro le loro capacità assunzionali saranno ridotte al 30% del risparmio delle cessazioni dell’anno precedente. Le regole attuative saranno dettate con specifico DPCM. Anche per queste amministrazioni sono dettate le stesse regole previste per i comuni e le regioni per l’adeguamento delle risorse per la contrattazione decentrata alla variazione del personale in servizio. |
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