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Vi sono capacità assunzionali distinte per i vigili?

I comuni possono utilizzare le cessazioni dei vigili intervenute nell’anno 2016 per dare corso alla assunzione di nuovi vigili nel tetto dello 80% dei conseguenti risparmi. Possono inoltre utilizzare le cessazioni dei vigili intervenute nell’anno 2017 per dare corso alla assunzione di nuovi vigili nel tetto del 100% dei conseguenti risparmi. Siamo in presenza di una possibilità e non di un obbligo e la utilizzazione di queste disposizioni determina come conseguenza che queste risorse non possono essere utilizzate per finanziare altre assunzioni.

I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti possono utilizzare i resti delle capacità assunzionali del triennio precedente?

La risposta è positiva. Nel corso del 2018 possono essere utilizzate oltre alle capacità assunzionali dell’anno anche quelle degli anni 2015, 2016 e 2017. Ricordiamo che rispettivamente esse sono determinate in quote dei risparmi delle cessazioni del 2014, 2015 e 2016. La sezione autonomie della Corte dei Conti ha di recente chiarito che i resti delle cessazioni del triennio precedente vanno utilizzate con le stesse capacità assunzionali previste dalla legislazione dell’anno in cui sono maturate.

Quali sono le capacità assunzionali dei comuni al di sotto di 1.000 abitanti?

Tali comuni possono effettuare assunzioni a tempo determinato in numero pari ai cessati dell’anno precedente. Essi possono inoltre utilizzare tutte le cessazioni che hanno avuto dal 2007 in poi e che non sono state utilizzate per finanziare nuove assunzioni

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Le principali disposizioni della legge di bilancio 2018 per il personale degli Enti Locali

a cura di Arturo Bianco

Sintetizziamo le principali disposizioni della legge di bilancio 2018 per il personale degli enti locali.

- Tali disposizioni possono essere così sintetizzate:

- Ampliamento delle capacità assunzionali per i piccoli comuni;

- Previsione della possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali

- Allargamento dei margini di assunzione da parte degli enti di area vasta;

- Superamento delle differenziazioni per il salario accessorio del personale degli neti di area vasta trasferito ad altre PA;

- Stanziamento di risorse per i rinnovi contrattuali;

- Precisazione ed ampliamento delle stabilizzazioni;

- Proroga di validità delle graduatorie;

- Proroga della entrata in vigore del divieto di conferire incarichi di cococo.

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Art.42-bis TU espropri dal Commissario ad acta: serve la comunicazione avvio procedimento

a cura di Marco Morelli

Anche il decreto di acquisizione ex art. 42-bis adottato dal Commissario ad Acta necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento. E’ questo il principio di diritto che emerge, chiaramente, dalla sentenza n. 65 dell’8 gennaio 2018 del Consiglio di Stato.

La natura discrezionale del provvedimento, di per sé, impone (pure se il legislatore non lo ha detto a chiare note nella norma lo si rinviene dai principi generali del nostro ordinamento) la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/90.

La giurisprudenza è assolutamente costante nell’affermare che, prima dell’adozione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis, l’amministrazione procedente deve inviare la comunicazione di avvio del relativo procedimento.

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Ape social e congedo straordinario biennale

a cura di Francesco Disano

Come è noto l'entrata in vigore della legge di bilancio 2017 e, soprattutto,    l’emanazione, a  metà  giugno,  del  decreto  attuativo  riguardante  l’Ape  social, offrono ai  cosiddetti caregivers  (coloro che si prendono cura dei familiari disabili ) la possibilità e l’alternativa di  poter scegliere, ai fini dell’accesso al  pensionamento, oltre che del  congedo straordinario biennale ( art. 42, comma  5,  del  decreto  legislativo n. 151/2001)  anche  dell'APe social. Siamo di fronte a due istituti sulla cui utilità e  convenienza  è necessario porre   un’attenta valutazione da parte di coloro i quali  intendono operare una scelta, anche e soprattutto in  ragione dei diversi risvolti che   ciò comporta in ambito previdenziale.

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La prescrizione dei contributi e la nuova circolare N° 169/2017 dell’INPS

A cura di Villiam Zanoni

Ci siamo già occupati di questo argomento a giugno scorso in occasione della emanazione della circolare n° 94/2017 dell’INPS, ma a riprova di quanto sia demenziale far evolvere la normativa sulla base delle interpretazioni burocratiche piuttosto che sulla base della evoluzione della normativa stessa, eccoci di nuovo sull’argomento per effetto dell’ennesima circolare dell’INPS, la n° 169 del 15 novembre 2017. Ci perdoneremmo i lettori se riprenderemo alcune delle considerazioni che già facemmo 6 mesi fa, ma la vicenda è troppo importante perché possa passare sotto silenzio.

LE VALUTAZIONI

E’ possibile utilizzare tra i criteri di selezione per le progressioni orizzontali gli esiti delle valutazioni effettuate annualmente per la corresponsione dell’indennità di produttività?

Sulla base delle previsioni del D.Lgs. n. 150/2009 la valutazione delle attività svolte ai fini della corresponsione della indennità di produttività costituisce un elemento essenziale per le progressioni orizzontali. Le amministrazioni possono, per esplicita indicazione legislativa, utilizzare anche gli esiti delle valutazioni dell’ultimo triennio.

LA DECORRENZA

La decorrenza delle progressioni orizzontali può essere fissata allo 1 gennaio dell’anno cui si riferisce il contratto?

Sulla base delle indicazioni dell’Aran e della Ragioneria Generale dello Stato la decorrenza delle progressioni orizzontali non può essere antecedente allo 1 gennaio dell’anno in cui le relative graduatorie sono approvate, a prescindere dal fatto che il contratto decentrato sia stato o meno stipulato nello stesso anno.

IL TETTO ALLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI

Il contratto collettivo decentrato integrativo può disporre progressioni orizzontali per tutto il personale in servizio ed in possesso dei requisiti di anzianità minima biennale?

La risposta è negativa. Il dettato del D.Lgs. n. 15072009 stabilisce infatti che gli enti possano fare ricorso a progressioni orizzontali solamente per quote limitate. Ancora prima di questa disposizione, l’Aran ha interpretato i contratti nazionali stabilendo che l’istituto ha un carattere meritocratico, per cui non può essere applicato contemporaneamente a tutto il personale.

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