di Salvio Biancardi
Recentemente il Dipartimento della Funzione pubblica ha emesso un interessante parere riguardante la risoluzione unilaterale del contratto per raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione.
Si tratta del Parere n. 54803/2021.
Il caso ha avuto riguardo un dipendente con un’età anagrafica di 60 anni e 41 anni e 10 mesi di contribuzione.
Il Dipartimento ha rammentato che la disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro è contenuta nell’articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 20081, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e consente alle amministrazioni, con decisione motivata in riferimento alle esigenze organizzative e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, di operare una risoluzione del contratto individuale di lavoro con quei dipendenti, anche dirigenti, che abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata, a prescindere dall’età anagrafica.
In questo ambito, gli orientamenti applicativi del Dipartimento, riferiti alle modifiche che il citato articolo 72 ha subito nel tempo, si sono espressi nel senso che l’amministrazione, prima di procedere all’applicazione di questo istituto, deve adottare criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente ed evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie.
Tali criteri possono configurarsi come atto di indirizzo generale e tra di essi può rientrare anche l’esigenza di riorganizzazione funzionale o la razionalizzazione degli assetti organizzativi.
Per quanto riguarda l’applicazione al personale dirigenziale, si è auspicato che le amministrazioni tengano conto di questa disposizione al momento in cui conferiscono l’incarico a favore di dirigenti prossimi alla maturazione dei requisiti previsti.
Inoltre, deve rilevarsi che, a seguito della riforma del sistema pensionistico operata dal decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con cui è stata generalizzata l'applicazione del sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012, non è più attuale il concetto di “anzianità massima contributiva”.
Il conseguimento da parte dei dipendenti del requisito contributivo utile per l’accesso alla pensione anticipata non si configura come un “limite massimo”, bensì come un requisito necessario alla maturazione del diritto stesso.
Il dipendente resta soggetto al solo limite di età anagrafica per la permanenza in servizio, relativo all’ordinamento di appartenenza (65 anni per la generalità dei dipendenti pubblici) e, se consegue il diritto all’accesso alla pensione anticipata ad un’età inferiore, può scegliere di:
Su queste basi, il legislatore ha confermato e chiarito nella disposizione contenuta nel citato articolo 72, comma 11, la necessità che la decisione sia motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e, in questo senso, gli orientamenti del Dipartimento hanno fornito le indicazioni applicative.
Il Dipartimento ha rammentato che il presupposto per l'esercizio del potere unilaterale di risoluzione è riferito agli anni di anzianità contributiva necessari al dipendente per maturare il diritto alla pensione anticipata.
L’amministrazione, nell’individuare la data di effettiva cessazione, deve, peraltro, tenere conto del regime delle decorrenze, come disciplinato dall’articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 20114, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che individua una finestra mobile applicabile di 3 mesi.
Durante questo periodo, conformemente ai criteri generali e agli indirizzi forniti in materia, il rapporto di lavoro prosegue e cessa effettivamente al conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, ossia una volta che il dipendente abbia scontato i 3 mesi di finestra.
In ultimo, con riferimento all’età anagrafica a partire dalla quale l’amministrazione può esercitare l’istituto della risoluzione unilaterale, il Dipartimento ha evidenziato che le penalizzazioni percentuali sull’importo della pensione, inizialmente previste dallo stesso articolo 24 del citato decreto legge n. 201 del 2011 per i soggetti che accedevano alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età, sono state disapplicate dall’articolo 1, comma 194, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Tale indicazione legislativa, ai fini dell’applicazione della risoluzione unilaterale, consente all’amministrazione di esercitare questo istituto a prescindere dall’età anagrafica, fermo restando, come sopra detto, il regime delle decorrenze, poiché la disposizione del citato comma 194 fa venir meno il pregiudizio economico che si sarebbe potuto configurare per il dipendente con età inferiore ai 62 anni nel caso l’amministrazione avesse esercitato la potestà unilaterale di recesso.
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