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CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE

A cura di Salvio Biancardi

Di particolare pregio appare la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 3182 del 26 aprile 2022, la quale ha fornito elementi che consentono di operare una netta distinzione tra il contratto di somministrazione del personale ed il contratto d’appalto.

I giudici hanno avuto modo di sottolineare i tratti distintivi che connotano, in modo tipico, il contratto d’appalto e valgono a differenziarlo dalla somministrazione di personale, precisando che essi consistono nell’assunzione da parte dell’appaltatore:

a) del potere di organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento dell’attività richiesta;

b) del potere direttivo sui lavoratori impiegati nella stessa;

c) del rischio di impresa (si veda in tal senso l’art. 29 del d.lgs. 276/2003, il quale recita: “Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione di mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa”.

Secondo i giudici, i richiamati profili di differenziazione si compendiano nel fatto che attraverso il contratto di appalto una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro – secondo lo schema dell’obbligazione di risultato; nel contratto di somministrazione, al contrario, l’agenzia invia dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore – secondo lo schema dell’obbligazione di mezzi.

Dal che, ulteriormente, consegue che nel contratto di appalto i lavoratori restano nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne cura la direzione ed il controllo; nella somministrazione è invece l’utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire.

Nella sostanza, si può affermare che il contratto di somministrazione di lavoro è un particolare rapporto di lavoro, che si caratterizza per il coinvolgimento di tre soggetti:

a) un’impresa oppure una pubblica amministrazione che fruisce delle prestazioni;

b) un’agenzia per il lavoro che costituisce il soggetto somministratore;

c) il lavoratore che coincide con il soggetto somministrato.

Ne contratto in parola il lavoratore viene assunto e retribuito dal somministratore e da questo, inviato a svolgere la propria attività lavorativa presso l'utilizzatore. Il fatto che il lavoratore venga assunto da un soggetto (agenzia di somministrazione, titolare dell'obbligazione retributiva e contributiva e del potere disciplinare) diverso da quello che effettivamente utilizzerà la prestazione di lavoro (impresa utilizzatrice, titolare del potere direttivo e di controllo) costituisce l'elemento caratterizzante di tale tipologia contrattuale.

L'attività di somministrazione non può essere assolta da qualunque soggetto, ma è riservata unicamente alle "agenzie per il lavoro", le quali devono risultare iscritte in un apposito albo informatico tenuto presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Conseguentemente, è necessario che vengano resi disponibili gli estremi del provvedimento di autorizzazione, i quali costituiscono uno degli elementi fondamentali del contratto di somministrazione, il quale deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta.

Incombe sull’agenzia somministratrice l'obbligo di retribuire il lavoratore e di versare i contributi Inps e i premi Inail nella stessa misura dei lavoratori dipendenti dell'impresa o amministrazione pubblica utilizzatrice. Gli oneri retributivi e previdenziali, con l'aggiunta di una percentuale, che costituisce il guadagno dell'agenzia stessa per il servizio di somministrazione, sono rimborsati all'agenzia dall'utilizzatore.

Con riferimento alle tutele, si evidenzia che i lavoratori hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte (oltre alle ore effettivamente lavorate, devono essere retribuite le ore di ferie, permesso, le festività, la malattia, l'infortunio e ogni altro istituto previsto dal Ccnl applicato dall'impresa o amministrazione utilizzatrice).

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