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LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 24/E GUIDA ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021

A cura di Pierluigi Tessaro

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 7/7/2022 la Circolare n. 24/E, che contiene, come di consueto, i documenti di prassi e le istruzioni riferiti alle spese che danno diritto alle deduzioni dal reddito, detrazioni fiscali e crediti d’imposta utili per la dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021.

Il corposo documento, di ben 362 pagine, costituisce, pertanto, una guida a favore di tutti gli operatori, perché, oltre a riepilogare le novità introdotte nel 2021, raccoglie le disposizioni normative ed interpretative, analizzando nel dettaglio gli oneri detraibili, deducibili, i crediti d’imposta e gli obblighi di produzione della documentazione da parte del contribuente ai CAF o ai professionisti abilitati nonché gli obblighi di conservazione della documentazione successiva all’Amministrazione finanziaria.

La circolare, oltre a richiamare i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali, fornisce, inoltre, i chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

Va precisato che si tratta della prima parte di una guida poiché non contiene le indicazioni riferite ai bonus edilizi, che saranno oggetto di una successiva circolare.

Fra le novità relative alla dichiarazione 2022 troviamo il bonus musica, con il riconoscimento della detrazione fiscale del 19% nel caso di spese sostenute per l’iscrizione annuale e abbonamento di ragazzi di età compresa fra 5 e 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (al rigo E8/E10, codice 45) legalmente riconosciute ai sensi della l. n. 508/1999, a scuole di musica iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 1.000 euro per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera 36.000 euro, comprensivo, inoltre, del reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad es. i figli) e può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad es. i genitori).

In questo caso, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare euro 1.000 per ciascun ragazzo.

Nel documento viene evidenziato che il contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.lgs.vo n. 241/97, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari, quindi in presenza di pagamenti tracciabili.

Nella dichiarazione dei redditi, quest'anno fa il suo ingresso il credito d’imposta prima casa under 36 (rigo G8 – Sez. VI) volto ad incentivare l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte dei giovani fino all’età di 36 anni e che si applicano ai contratti stipulati nel periodo compreso fra il 26/5/2021 e il 31/12/2022, cui la norma riconosce, per le compravendite non soggette ad IVA, l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (art. 64, comma 6), per le compravendite soggette ad IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto applicata con aliquota nella misura del 4 per cento (art. 64, comma 7); per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (art. 64, comma 8).

Possono beneficiare delle agevolazioni “prima casa under 36” coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stato rogitato e che hanno un ISEE il cui valore non supera € 40.000 annui.

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