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Si completa il cumulo anche per il sistema contributivo

a cura di Villiam Zanoni

E’ già da un quinquennio che ci occupiamo dell’argomento “cumulo dei periodi contributi”, in particolare dopo il varo della legge di stabilità del 2013 (legge n° 228/2012), e di primo acchito c’eravamo chiesti per quale motivo non si fosse fatta piazza pulita delle norme precedenti di analoga portata, soprattutto dell’articolo 1 del decreto legislativo n° 184/1997. Il decreto legislativo 30 aprile 1997 n° 184, attuativo di una della tante deleghe della legge n° 335/1995, per la parte relativa all’oggetto della discussione odierna fece una grande anticipazione, salvo poi scoprire che anche coloro che avrebbero dovuto attuarla se ne sono dimenticati per lungo tempo.

L’articolo 1 (Cumulo di periodi assicurativi), unico articolo del Capo I pomposamente titolato “Disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi”, iniziò infattià un percorso, che si articolerà successivamente in diverse tappe, destinato in effetti a creare valide alternative alle ricongiunzioni onerose, fermo restando che tale opportunità fu originariamente riservata ai soli lavoratori destinatari del sistema contributivo.

Essendo il primo tentativo compiuto dal legislatore, al suo interno era stata inserita qualche restrizione di troppo, come ad esempio il fatto che detto cumulo non potesse essere esercitato da parte di coloro che avevano già maturato il diritto a pensione in una gestione previdenziale, limitazione che impiegammo 10 anni a rimuovere con la legge n° 247/2007.

Tuttavia solo nel 2011, con la circolare n° 116 del 9 settembre 2011, l’INPS emanò le prime disposizioni applicative a distanza di oltre 14 anni dall’entrata in vigore della disposizione.

Ma subito dopo, complice nuovamente la riforma Fornero, tutto rimane in sospeso sia nelle prime circolari applicative del 2012 (n° 35, 36 e 37), ma soprattutto nel messaggio n° 219 del 4 gennaio 2013 che chiarì diversi punti rimasti in sospeso, ma che al punto 15 formulò una pesante riserva proprio in relazione ai criteri applicativi del D.Lgs. n° 184/1997.

Ora finalmente, dopo ulteriori 4 anni e mezzo, con la circolare n° 103 del 23 giugno 2017 l’INPS scioglie la riserva e chiarisce definitivamente la situazione.

Per facilità di comprensione giova a questo punto mettere sistematicamente a confronto le diverse opportunità di cumulo a seconda delle varie situazioni.

Le gestioni coinvolte

Serve soprattutto chiarire da un lato che il nuovo cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n° 228/2012, modificato dalla legge n° 232/2016, trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti a prescindere dalla collocazione temporale dei periodi assicurativi, mentre il cumulo di cui al D.Lgs. n° 184/1997 trova applicazione solo nei confronti dei soggetti la cui contribuzione si colloca tutta nel sistema contributivo post 1995 o tutt’al più, nonostante fossero destinatari del sistema misto o retributivo, avessero optato per il sistema contributivo.

La differenza più significativa, tuttavia, riguarda le gestioni coinvolte nel cumulo e soprattutto le modalità di coinvolgimento.

Il nuovo cumulo della legge n° 228/2012, infatti, in seguito alle modifiche della legge n° 232/2016, non pone più alcun limite alle tipologie di gestioni coinvolgendo l’AGO (lavoratori dipendenti e autonomi), la gestione separata, i fondi sostitutivi, i fondi esclusivi, nonché le Casse professionali, sia di remota che di nuova istituzione.

Tutte le Casse o Gestioni concorrono al cumulo in eguale misura ai fini del diritto alle prestazioni previste, fermo restando che ai fini della misura ciascuna gestione applica i propri ordinamenti.

Il cumulo di cui al D.Lgs. n° 184/1997 si rivolge apparentemente alle stesse tipologie di gestioni, prevedendo tuttavia una significativa eccezione per le Casse professionali.

Infatti, mentre le Casse professionali di cui al D.Lgs. n° 103/1996 sono nate dopo la legge n° 335/1995 avendo come principio fondamentale quello della gestione con il sistema contributivo, e di conseguenza entrano a pieno titolo nella logica del cumulo, le Casse professionali di cui al D.Lgs. n° 509/1994 dotate di gestione privatizzata potranno concorrere al cumulo solo se nei propri statuti e regolamenti hanno adottato il sistema contributivo; tuttavia in ogni caso, per entrambe le tipologie di Casse, i loro periodi contributivi potranno essere utilizzati ai soli fini del diritto alle prestazioni, ma non per la misura.

Il cumulo per i già pensionati

Stabiliti questi primi importanti criteri, c’è poi un altro elemento altrettanto importante che differenzia i due scenari in relazione alla titolarità o meno di pensione.

Il nuovo cumulo della legge n° 228/2012, nel definire l’ambito di applicazione sopra richiamato, pone come condizione assoluta il fatto che i richiedenti “non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni”, condizione che viene esplicitamente richiamata anche dall’INPS nella circolare n° 120/2013.

Ne consegue che, a fronte di qualsiasi pensione liquidata a carico di una delle gestioni potenzialmente coinvolgibile nel cumulo (quindi oggi anche le Casse professionali), è preclusa la possibilità di cumulo.

Il cumulo di cui al D.Lgs. n° 184/1997 si presenta invece con una ottica diversa innanzitutto a fronte del fatto che nell’articolo 1 non esiste alcun vicolo equiparabile a quello sopra ricordato.

Solo nelle circolari ci siamo trovati di fronte a qualche vincolo posto dall’INPS, tant’è che nella prima circolare n° 116/2011 al punto 1.1 si chiude con la frase seguente: “E’ invece preclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto in questione a coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni nell’ambito delle quali si chiede il cumulo”.

La cosa viene poi ripresa al punto 1 dell’ultima circolare n° 103/2017 con la quale ci si riaggancia innanzitutto alla precedente: “Si ribadisce, infine, che la facoltà di avvalersi del cumulo è preclusa a coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni nell’ambito delle quali si chiede il cumulo”.

E’ però al capoverso successivo che viene meglio precisato il principio, laddove si va ad affermare che “Ne consegue che possono avvalersi del cumulo i titolari di pensione a carico di una più gestioni diverse da quelle presso le quali gli stessi soggetti posseggono periodi assicurativi interessati dal cumulo”

In sostanza, salvo successive sorprese interpretative, al titolare di pensione a carico di una delle diverse gestioni potenzialmente interessate dal cumulo, che fosse successivamente titolare di due o più ulteriori gestioni previdenziali, tutte collocate nel sistema contributivo, pare sia consentito cumulare tali contribuzioni al fine di accedere ad una ulteriore pensione.

Ovviamente anche sul versante delle prestazioni esistono delle differenze.

La pensione di vecchiaia

Per la pensione di vecchiaia nel nuovo cumulo della legge n° 228/2012 c’è un rinvio esplicito alle nuove regole Fornero previste dai commi 6 e 7 dell’articolo 24 della legge n° 214/2011, e cioè alla nuova età pensionabile (66 anni e 7 mesi attuali) associata al requisito dei 20 anni di contribuzione per coloro che posseggono già contribuzione alla data del 31.12.1995, nonché all’ulteriore requisito di importo pari a 1,5 volte l’assegno sociale per chi ha contribuzione solo dopo il 1995, ferma restando per questi ultimi la possibilità di accedere all’età di 70 anni e 7 mesi (attuali) con 5 anni di contribuzione effettiva a prescindere dall’importo.

A fronte di requisiti diversi previsti nelle diverse gestioni coinvolte, troverà applicazione il requisito anagrafico e contributivo più elevato.

Per la pensione di vecchiaia nel cumulo di cui al D.Lgs. n° 184/1997 occorre invece fare una distinzione fra regole generali e condizioni riservate agli optanti.

In base alle regole generali si ritorna alle regole Fornero del sistema contributivo, e cioè l’età pensionabile (66 anni e 7 mesi attuali) associata al requisito dei 20 anni, nonché l’ulteriore requisito di importo pari a 1,5 volte l’assegno sociale, ferma restando la possibilità di accedere all’età di 70 anni e 7 mesi (attuali) con 5 anni di contribuzione effettiva a prescindere dall’importo.

Va tuttavia segnalato che laddove concorressero al cumulo Casse professionali, pur essendo tali periodi utili per il diritto a pensione, il fatto che non siano utili ai fini della misura li esclude anche dalla valutazione dell’importo complessivo di 1,5 volte l’assegno sociale.

Per coloro che hanno esercitato il diritto di opzione per il sistema contributivo essendo in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n° 180/1996, e cioè meno di 18 anni al 1995, almeno 15 anni di contribuzione, almeno 5 dei quali successivi al 1995, occorre prendere atto delle modifiche introdotte a tale istituto dalla riforma Fornero, e cioè il fatto che l’opzione è utile unicamente ai fini del regime di calcolo della pensione, ma non per definire il regime di accesso.

Ne deriva che coloro i quali alla data del 31.12.2011 non erano già in possesso dei requisiti sia per l’esercizio dell’opzione, sia per il diritto a pensione, accederanno a pensione con le regole Fornero previste per coloro che hanno contributi al 1995, e cioè 66 anni e 7 mesi di età (per quest’anno ancora 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici private e 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome) associati a 20 anni di contribuzione.

Coloro che al 31.12.2011 erano già in possesso dei requisiti sia per l’esercizio dell’opzione, sia per il diritto a pensione, accederanno a pensione con le regole Fornero previste per coloro che hanno solo contribuzione successiva al 1995, e cioè il requisito di cui sopra associato al limite di importo di 1,5 volte l’assegno sociale, ovvero all’età di 70 anni e 7 mesi (attuali) con 5 anni di contribuzione effettiva a prescindere dall’importo.

La pensione anticipata

Anche per la pensione anticipata in regime di cumulo occorrerà nuovamente fare una distinzione analoga con qualche precisazione in più.

Per la pensione anticipata con il nuovo cumulo della legge n° 228/2012, modificato dalla legge n° 232/2016, da gennaio di quest’anno ha fatto il suo ingresso la possibilità di fruire anche di questa prestazione, ma solo con i requisiti di cui al comma 10 della legge n° 214/2011, e cioè gli attuali 42 anni e 10 mesi per gli uomini e i 41 anni e 10 mesi per le donne, quelli cioè applicabili solamente a coloro che hanno già contribuzione al 31.12.1995.

Tale possibilità potrà trovare applicazione anche ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione anticipata introdotta da quest’anno per i lavoratori precoci di cui abbiamo più volte scritto, e cioè per perfezionare i 41 anni di contribuzione associati alle varie situazioni oggettive e soggettive di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n° 232/2016.

Per la pensione anticipata con il cumulo di cui al D.Lgs. n° 184/1997 occorre nuovamente fare una distinzione fra regole generali e condizioni riservate agli optanti.

In base alle regole generali si ritorna alle regole Fornero del sistema contributivo per il quale oltre ai criteri già richiamati del comma 10 trova anche applicazione il comma 11 che associa al requisito dei 20 anni di contribuzione effettiva anche l’età anagrafica di 63 anni e 7 mesi (attuali), nonché l’ulteriore requisito di importo pari a 2,8 volte l’assegno sociale.

Va tuttavia segnalato ancora una volta che laddove concorressero al cumulo Casse professionali, pur essendo tali periodi utili per il diritto a pensione, il fatto che non siano utili ai fini della misura li esclude anche dalla valutazione dell’importo di 2,8 volte l’assegno sociale.

Per coloro che hanno esercitato il diritto di opzione valgono le stesse considerazioni fatte sopra a proposito della pensione di vecchiaia.

Ne deriva che coloro i quali alla data del 31.12.2011 non erano già in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’opzione accederanno a pensione anticipata solo con le regole Fornero previste per coloro che hanno contributi al 1995, e cioè 42 anni e 10 mesi per gli uomini o i 41 anni e 10 mesi per le donne.

Coloro che al 31.12.2011 erano già in possesso dei requisiti sia per l’esercizio dell’opzione, sia per il diritto a pensione contributiva, accederanno a pensione con le regole Fornero previste per coloro che hanno solo contribuzione successiva al 1995, e cioè il requisito dei 20 anni di contribuzione effettiva associato all’età anagrafica di 63 anni e 7 mesi (attuali), nonché l’ulteriore requisito di importo pari a 2,8 volte l’assegno sociale.

Il cumulo e le Casse Professionali

In chiusura va però ancora una volta ricordato che ad oggi, pur essendo teoricamente previsto, non è ancora possibile contare sulla possibilità di utilizzare la contribuzione delle Casse professionali ai fini del cumulo di cui alla legge n° 228/2012 poiché sono ancora in corso i confronti fra il Ministero del lavoro, l’INPS e le Casse per definire i vari aspetti della vicenda.

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