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Pensioni ed accesso all'APe sociale

a cura di Francesco Disano

L’inserimento nella Gazzetta Ufficiale del 16.06.2017 del decreto attuativo riguardante  l'Ape sociale   e la relativa  pubblicazione, in pari data, sul sito dell’Inps  della  circolare n. 100/2017 hanno, a  decorrere  dal  17.06.2017, di fatto “sbloccato” e  “messo  in  moto” la procedura finalizzata  alla  richiesta  della  fruizione  del  beneficio  dell’Ape  sociale, l'indennità che   sostanzialmente  accompagnerà   fino  alla  pensione, “portandoseli a   braccetto “  quei dipendenti in  possesso di  almeno 63 anni  di età  anagrafica  e  30 anni (o 36 anni ) di contributi, che rientrano  in alcuni  dei profili di tutela previsti  dalla  normativa.

Occorre, innanzitutto, precisare che gli interessati dovranno inviare una doppia istanza: la prima (da presentare entro  il 15.07.2017) volta alla verifica delle condizioni, la seconda finalizzata ad accedere all'APE sociale, al perfezionamento  dei  requisiti  richiesti.

  • Per  quel  che  concerne  la prima istanza, si  dovrà, prioritariamente, allegare una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza al momento della domanda o il concretizzarsi  entro la fine dell’anno dei requisiti anagrafici e contributivi (i 63 anni e 30 o 36 anni di contributi), dei tre mesi dal termine del sussidio di disoccupazione (per il profilo dedicato ai disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento ), della condizione di aver svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 un’attività gravosa (lavori gravosi). Questi requisiti, in altri termini, non è  necessario che  siano necessariamente posseduti al momento in cui viene  presentata l'istanza, ma possono essere perfezionati entro la fine dell'anno in via prospettica

Gli altri requisiti vanno invece già posseduti e, quindi, allegati al momento della presentazione dell'istanza di accertamento. Per quanto riguarda il profilo dei soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o il parente entro il primo grado convivente, sarà necessario allegare la certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza. Appare utile  sottolineare il fatto  che per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile conseguire una sola APE sociale.  Da ciò ne consegue, ad esempio, che se ci sono due figli che assistono il genitore disabile solo uno di loro potrà accedere al  beneficio, sebbene entrambi posseggono i requisiti richiesti. Per quel che  concerne, poi, il profilo dei lavoratori cosiddetti  “invalidi", sarà necessario allegare il verbale di invalidità civile attestante un’invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento.Infine gli addetti ai lavori gravosi , dovranno  produrre il contratto di lavoro o una busta paga , e una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall’INPS o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva attestante:

1) i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze;

2) il contratto collettivo applicato;

3) le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito;

 4) l'indicazione delle voci di tariffa INAIL (il cui tasso medio non dovrà risultare inferiore al 17 per mille ). L'Inps ha precisato, ove il soggetto abbia svolto nel tempo una o più attività cosiddette  “gravose”, presso diversi datori di lavoro, dovrà produrre un’attestazione per ogni datore di lavoro coinvolto nonché i relativi contratti di lavoro o buste paga . I periodi così attestati verranno tutti valutati ai fini della sussistenza dei 6 anni continuativi.

Va, altresì, evidenziato che le date del 15 luglio 2017 e del 31 marzo 2018 non sono , comunque, perentorie. Gli interessati potranno presentare l'istanza entro il 30 novembre di ciascun anno ma in tal caso sarà accolta esclusivamente se all’esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie (l'Inps, in questo caso, dovrà rispondere circa l'accoglimento o il rigetto della domanda entro il 31 dicembre di ciascun anno).Unitamente all'istanza che mira alla verifica delle condizioni per  usufruire dell'ape sociale (o nelle more dell'istruttoria) il dipendente, in possesso di tutti i requisiti richiesti , dovrà produrre istanza di accesso alla prestazione (tramite il canale telematico). In tale istanza gli interessati dovranno rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in cui confermano il permanere dei requisiti e delle condizioni per l’accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento, oppure l’avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica. Il decreto stabilisce, al riguardo, che l’Ape sociale sarà corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all’esito della positiva conclusione del monitoraggio. In fase di prima applicazione e per le sole domande di accesso presentate entro il 30 novembre 2017 la prestazione è corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017. La norma prevede che sia garantita la retroattività del trattamento per quei soggetti che hanno maturato le condizioni prima della conclusione del monitoraggio. 

A questo  proposito, si  consideri l’esempio  che  segue:

  • un dipendente in possesso di un’invalidità pari al  90%  che raggiunge i 63 anni e 30 anni di contributi a novembre 2017, inoltrerà  la domanda di verifica dei requisiti entro il 15 luglio 2017 e presenterà la  istanza di accesso a novembre , di  modo che riceverà l'indennità dal 1° dicembre 2017, previa cessazione definitiva dell'attività lavorativa. Se, invece,  l’età anagrafica  dei  63 anni verrà raggiunta nel  mese  di gennaio 2018, sia la l'istanza di verifica delle condizioni  così come quella  di   accesso, andranno prodotte contestualmente a gennaio ed il richiedente riceverà l'indennità dal 1° febbraio 2018 . 


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