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IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

di Arturo Bianco

contrattazione decentrataLe voci che vanno in deroga al tetto del fondo per la contrattazione decentrata collettiva integrativa sono individuate in modo non estensivo dai pareri della sezione autonomie della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato. Solo le risorse di parte stabile non utilizzate possono essere portate in economia nel fondo dell’anno successivo e, in caso di mancata costituzione dello stesso, solamente esse possono essere utilizzate nell’anno successivo come somme aventi specifica destinazione. Sono queste le più recenti indicazioni che arrivano dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla sezione di controllo della Corte dei Conti del Lazio sulla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata.

LE RISORSE ESCLUSE DAL TETTO DEL SALARIO ACCESSORIO

Utili chiarimenti sulle risorse che vanno al di fuori del tetto di spesa per il fondo per il salario accessorio sono forniti dal parere della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico, n. 257831 del 18 dicembre 2018.
Relativamente alle risorse che vanno in deroga al tetto del salario accessorio, ci viene detto che esse sono le seguenti:

-        parti non utilizzate del fondo dell’anno precedente, ivi comprese quelle per il lavoro straordinario;

-        “compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all’amministrazione con vittoria di spese (si ricorda che invece per numerose sezioni di controllo della Corte dei Conti vanno in deroga anche quelle per le sentenze favorevoli con compensazione delle spese);

-        “risorse in conto terzi individuale e conto terzi collettivo, in particolare in relazione ai fondi dell’Unione europea”;

-        “economie aggiuntive” derivanti dai piani di razionalizzazione ex articolo 16 DL n. 98/2011;

-        incentivo per funzioni tecniche;

-        compensi Istat;

-        “sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all’articolo 43 della legge n. 449/1997”, per come precisato dalla sezione di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 105/2018 “limitatamente ai rapporti con soggetti privati”;

-        “fondi di derivazione dell’Unione europea” (si vedano la circolare RGS n. 16/201e e le deliberazioni della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2014, n. 20/2017 e n. 23/2017”;

-        “prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi di cui all’articolo 22, comma 3 bis, DL n. 50/2017, come indicato nella nota interpretativa della Conferenza stato città ed autonomie locali del 26 luglio 2018”, cioè quelli per manifestazioni di privati che versano al comune gli oneri necessari per l’intervento della polizia locale. Il parere chiarisce che entrano invece nel tetto del fondo per le risorse decentrate “gli incentivi alla polizia locale derivanti da contravvenzioni ex articolo 208 del Codice della Strada;

-        “armonizzazione del trattamento accessorio del personale delle città metropolitane e delle province trasferito ad altre pubbliche amministrazioni con conseguente adeguamento dei fondi”;

-        “le risorse dei rinnovi CCNL destinate ai fondi per il trattamento accessorio del personale”, in quanto le stesse sono già finanziate nell’ambito dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali. In questa direzione la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 19/2018.

LA COSTITUZIONE DEL FONDO E LE SOMME NON UTILIZZATE

Solamente le risorse di parte stabile non utilizzate possono essere trasportate nell’esercizio successivo come entrate vincolate; la mancata costituzione del fondo- documento su cui occorre acquisire il parere dei revisori dei conti- consente la utilizzazione nell’anno successivo solamente delle risorse di parte stabile e le risorse destinate alla incentivazione del personale per il raggiungimento di obiettivi, come quelle derivanti da una quota delle sanzioni per le violazioni al codice della strada, sono da tenere distinte da tutte le altre di parte variabile in quanto hanno una destinazione individuata direttamente dalle norme contrattuali. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Lazio n. 7/2019.

In primo luogo viene chiarito che solamente le risorse di parte stabile non utilizzate possono essere spostate nell’esercizio finanziario successivo ed “acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento della relativa posta contabile, in rapporto all’esercizio cui la costituzione del Fondo si riferisce”. In questa direzione vanno i pareri delle sezioni di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 218/2015 e del Veneto n. 263/2916. Viene ricordato che la definizione di risorse stabili si trova nelle disposizioni contrattuali nazionali. Invece, non è possibile riportare nell’anno successivo le risorse di parte variabile non utilizzate: esse sono inserite nel fondo per “finanziare il salario accessorio per la componente avente carattere di premialità e finalità incentivanti”; di conseguenza, “in virtù della specifica finalizzazione annuale e della loro natura variabile, le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione, essere trasportate nell’esercizio successivo in caso di non utilizzato nell’anno di riferimento”.
La costituzione del fondo per la contrattazione decentrata è “un atto unilaterale da parte dell’amministrazione, funzionale a consentire la corretta imputazione” della parte stabile e di quella variabile. E’ necessaria “l’adozione di una formale delibera di costituzione, da adottarsi comunque entro l’esercizio di riferimento, riconducibile al plesso della dirigenza dell’ente in quanto atto di natura gestionale e non invece al Consiglio o alla Giunta. Ciò in ragione della sua essenza di atto avente valenza ricognitiva della presenza di sufficienti risorse in bilancio”.

Viene aggiunto dal parere che “l’articolo 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuata dall’organo di revisione. Peraltro, in caso di mancato completamento dell’iter volto alla sottoscrizione del contratto decentrato, continua ad applicarsi il contratto scaduto per i soli istituti contrattuali previsti dalla contrattazione nazionale”.

Di conseguenza sono tratte le seguenti indicazioni:

-        “la mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi”;

-        “in coerenza con le indicazioni dell’Aran, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e, quindi, le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l’ente- in via definitiva- la loro possibile utilizzazione”;

-        “non migliore sorte hanno anche le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non essendo incluse nella costituzione del fondo non potranno più essere utilizzate”.

Il parere infine ci dice che le risorse di cui all’articolo 67, comma 3, lettera i e comma 5 lettera b, del CCNL 21.5.108 e quelle derivanti dalle sanzioni per le inosservanze al codice della strada ex articolo 208 commi 4, lettera c, e 5 del D.Lgs. n. 285/1992 (siamo rispettivamente in presenza delle risorse destinate al finanziamento dell’impegno ulteriore richiesto al personale per il raggiungimento di obiettivi ed al salario accessorio della polizia locale), costituiscono “fattispecie tipiche da tenere necessariamente distinte rispetto alla generalità delle risorse che l’ente può destinare ad alimentare la componente variabile del trattamento accessorio del personale dipendente”.

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