Accesso Abbonati

LA REVISIONE DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE NEGLI ENTI LOCALI

a cura di Arturo Bianco

La revisione dell’ordinamento professionale è una delle parti più innovative e di maggiore rilievo della ipotesi di CCNL del personale delle funzioni locali per il triennio 2019/202. Basta ricordare, il passaggio dalle categorie alle aree, il superamento della differenza tra le posizioni di accesso B1 e B3, le disposizioni sulla esigibilità delle mansioni professionalmente equivalenti, l’applicazione delle novità sulle elevate qualificazioni e la riscrittura delle declaratorie delle aree. Le disposizioni sono contenute negli articoli da 11 a 13, nell’allegato A e nella tabella B di “trasposizione automatica nel sistema di classificazione”. Queste disposizioni si completano con le nuove regole sulle progressioni economiche e su quelle tra le aree.

L’entrata in vigore di queste disposizioni è fissata per il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva. Gli enti, per la parte relativa alla definizione dei nuovi profili professionali dovranno tenere conto delle indicazioni contenute nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 22 luglio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre, contenente le “Linee di Indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle Amministrazioni Pubbliche”.

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE

Si superano le categorie A, B, C e D, con la distinzione tra gli accessi B1 e B3, per approdare alle aree che vengono individuate nelle seguenti 4: degli operatori, degli operatori esperti, degli istruttori, dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Per cui anche per questo comparto si utilizza la stessa terminologia utilizzata da quello delle funzioni centrali.

Le amministrazioni sono chiamate ad identificare i profili professionali, attività che come relazione sindacale richiede la informazione preventiva e l’eventuale confronto, collocandoli nelle singole aree.

Sulla base della tabella di trasposizione, il personale di categoria A viene inquadrato nell’area degli operatori, quello di categoria B nell’area degli operatori esperti, quello di categoria C nell’area degli istruttori e quello di categoria D nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

Le norme superano la distinzione tra le posizioni iniziali di accesso alla categoria B, per cui si deve dare corso al reinquadramento di tutti i dipendenti inseriti in essa come operatori esperti e per ciò che riguarda l’accesso dall’esterno si deve dare luogo allo svolgimento di procedure concorsuali e non all’assegnazione da parte dei centri per l’impiego, visto che viene richiesto il possesso di una “specifica qualificazione professionale”, oltre allo assolvimento dell’obbligo scolastico. Inoltre, per come peraltro espressamente previsto, gli incarichi di Elevata Qualificazione o EQ possono di norma essere conferiti solamente al personale inquadrato nell’area dei funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Per cui, il vincolo dettato dal d.l. n. 80/2021 per la istituzione di questa nuova area viene applicato con la introduzione del termine nella definizione dell’area e con la sua utilizzazione in luogo degli incarichi di posizione organizzativa.

Una disposizione che ha un notevole rilievo per ciò che riguarda la concreta assegnazione di mansioni ai dipendenti è la seguente: “ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali”. Questa disposizione modifica significativamente le previsioni finora in vigore, contenute nell’articolo 3, comma 2, del CCNL 31.3.1999, cd nuovo ordinamento professionale: “tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti sono esigibili”. Tale norma è stata espressamente disapplica dall’articolo 21 della stessa ipotesi. Si deve peraltro evidenziare che l’articolo 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 dispone che ad ogni singolo dipendente devono essere assegnate le “mansioni per le quali è stato assunto o le mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito”. In altri termini, manca una disposizione che stabilisce che tutte le mansioni assegnate ai dipendenti di una stessa area vanno considerate come professionalmente equivalenti e quindi esigibili. Di conseguenza, è l’ente che deve attestare e dimostrare tale equivalenza.

LE DECLARATORIE

Le declaratorie sono contenute in un allegato alla ipotesi. Quelle allegate al CCNL 31.3.1999, cd nuovo ordinamento professionale, sono espressamente disapplicate. Sulla base delle nuove disposizioni le declaratorie sono strutturate per ogni area con la descrizione delle caratteristiche che devono avere i dipendenti inquadrati nella stessa, le specifiche professionali (novità rispetto al testo del 1999), i requisiti di base per l’accesso e la esemplificazione dei profili. Si sottolinea che i requisiti di base per l’accesso sono i seguenti: area degli operatori “assolvimento dell’obbligo scolastico”; area degli operatori esperti “assolvimento dell’obbligo scolastico accompagnato da una specifica qualificazione professionale”; area degli istruttori “scuola secondaria di secondo grado”; area dei funzionari e della elevata qualificazione “laurea (triennale o magistrale), eventualmente accompagnata dalla iscrizione ad albi professionali”.

Occorre evidenziare che, per il personale educativo e scolastico, nonché per quello “infermieristico e della riabilitazione, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (secondo le definizioni dei Decreti del Ministero della Sanità), educatori professionali socio pedagogici ed educatori professionali socio sanitari”, l’inquadramento nell’area degli istruttori è “ad esaurimento”, per cui le nuove assunzioni di questo personale dovranno essere effettuate con inquadramento nell’area di funzionari e della elevata qualificazione e, per quelli in servizio, sono utilizzabili le progressioni verticali, anche nella forma speciale consentita fino al 2025.

LA PRIMA APPLICAZIONE

Le disposizioni sulla revisione dell’ordinamento professionale, comprese le disposizioni sulle progressioni economiche e verticali e sulle gestioni associate, entreranno in vigore il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL. Da tale data i dipendenti attualmente in servizio sono automaticamente reinquadrati nelle aree sulla base delle regole dettate dalla tabella B di trasposizione allegata alla ipotesi. Anche a coloro che saranno assunti sulla base di concorsi che sono stati o saranno banditi prima della entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, quindi non prima della entrata in vigore del nuovo contratto, si continuerà ad applicare la tabella di trasposizione prima ricordata. Questa stessa regola viene estesa anche alle progressioni verticali in essere alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale. Ed inoltre al “personale utilmente collocato nelle graduatorie delle stesse procedure”. La norma contrattuale ricorda che le amministrazioni possono sempre fare ricorso al cd “potere di autotutela”, quindi nel caso specifico alla revoca di tali procedure.

Letto 1314 volte

Copyright © 2021 OggiPA.it Tutti i diritti riservati.

Direttore di Redazione: Dott. Arturo Bianco

Editore: Pubbliformez s.r.l. - Autorizzazione Tribunale di Catania n°7/2013

Sede: Via Caronda 136 - 95128 Catania - P.IVA 03635090875

Recapiti: Tel. 095/437045 - Fax 095/7164114 - email: claudiogagliano@oggipa.it