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L’APPLICAZIONE DEL CCNL 16.11.2022: I PRIMI ADEMPIMENTI

a cura di Arturo Bianco

Il CCNL del personale delle funzioni locali e regionali del triennio 2019/2021 è stato sottoscritto in data 16 novembre 2022 ed è entrato in vigore il 17 novembre, giorno successivo alla sua sottoscrizione definitiva. Il testo prevede delle decorrenze diverse per alcune sue disposizioni. Occorre ricordare in particolare gli aumenti del trattamento economico che decorrono dallo 1 gennaio 2019, dallo 1 gennaio 2020 e dallo 1 gennaio 2021, gli aumenti del fondo per la contrattazione decentrata che decorrono in parte dallo 1 gennaio 2021 ed in parte dal 2022; la revisione dell’ordinamento professionale, i differenziali stipendiali, le progressioni verticali speciali, le regole per gli incarichi di elevata qualificazione e una parte degli incrementi delle indennità entreranno in vigore il giorno 1 aprile 2023, in quanto tale data coincide con il primo giorno del quinto mese successivo alla stipula del contratto; di norma le nuove disposizioni per la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata si applicheranno a decorrere dall’anno 2023, con la espressa indicazione dell’inserimento come una tantum e nella parte variabile di tutti i suoi aumenti previsti per gli anni 2021 e 2022.

LE INIZIATIVE DA ASSUMERE

Gli enti sono tenuti a dare corso a numerosi adempimenti per l’applicazione del contratto, tra cui si devono sottolineare quelli legati alla revisione dell’ordinamento professionale, con le connesse novità sulla definizione dei profili, sui differenziali stipendiali, sulle progressioni verticali e sugli incarichi di elevata qualificazione: non a caso per l’attuazione di questa parte del contratto viene dato tempo fino allo 1 aprile 2023, termine ovviamente non imperativo.

Elenchiamo di seguito gli adempimenti da effettuare subito. Essi sono i seguenti:

  1. Erogazione dei miglioramenti economici a regime con la busta paga di dicembre, in quanto il CCNL fissa 30 giorni dalla stipula per la sua applicazione;
  2. Liquidazione degli arretrati maturati con la busta paga di dicembre. Questi arretrati sono soggetti a tassazione separata e non entrano nel tetto della spesa del personale per le somme relative al 2019, 2020 e 2021. Essi vanno corrisposti con la busta paga del mese di dicembre, in quanto il CCNL fissa 30 giorni dalla stipula per la sua applicazione;
  3. Revisione della indennità di vacanza contrattuale che viene erogata dal mese di aprile e luglio del 2023: la sua misura deve essere aumentata alla luce degli incrementi contrattuali. Ricordiamo che la indennità di vacanza contrattuale corrisposta a partire dall’anno 2019, così come l’elemento perequativo, sono assorbiti dalla entrata in vigore del nuovo CCNL e che questa indennità di vacanza contrattuale deve continuare ad essere erogata ai dirigenti ed ai segretari comunali e provinciali;
  4. Calcolo degli aumenti del lavoro straordinario e della turnazione a seguito degli aumenti del trattamento economico tabellare;
  5. Calcolo e corresponsione degli arretrati maturati a seguito degli incrementi del lavoro straordinario e della turnazione a seguito degli aumenti del trattamento economico tabellare, con le decorrenze previste dallo stesso CCNL, cioè dallo 1 gennaio 2019, dallo 1 gennaio 2020 e dallo 1 gennaio 2021. Gli incrementi di questi compensi per gli anni dal 2019 al 2021 vanno anche essi assoggettati a tassazione separata. La erogazione di queste maggiorazioni deve essere finanziata a carico, rispettivamente dei fondi per la contrattazione decentrata e di quello per il lavoro straordinario. Il finanziamento va trovato nei fondi dell’anno 2022 e, in caso di loro mancata capienza, utilizzando i fondi dell’anno 2023;
  6. A coloro che sono stati collocati in quiescenza a partire dalla data dello 1 gennaio dell’anno 2019 devono essere corrisposti interamente gli aumenti contrattuali maturati sulla base del contratto. Questa rideterminazione serve anche per il calcolo del trattamento pensionistico;
  7. A corso che sono stati collocati in quiescenza a partire dalla data dello 1 gennaio dell’anno 2019 ai fini della determinazione delle indennità di fine servizio o rapporto o comunque denominata si tiene conto unicamente degli aumenti maturati alla data di collocamento in quiescenza;
  8. Tutte le amministrazioni del comparto devono pubblicare sul proprio sito internet il codice disciplinare, per come modificato dal CCNL. Si ricorda che il codice disciplinare è completato dalle previsioni dettate dal d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento a quelle contenute negli articoli 55 e seguenti. E’ questo un passaggio obbligato per potere dare corso all’avvio dei procedimenti disciplinari, che sono vincolati a tenere conto delle nuove previsioni a partire dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione. Essa deve essere effettuata entro il giorno 1 dicembre, cioè entro i 15 giorni successivi alla stipula del contratto. Questa pubblicazione produce gli stessi effetti della affissione in un luogo accessibile a tutti i dipendenti prevista dalla legge n. 300/1970, cd statuto dei diritti dei lavoratori.
  9. Entro il 16 dicembre (cioè entro 30 giorni dalla stipula del contratto) tutte le amministrazioni, con una delibera della giunta, devono nominare la delegazione trattante di parte pubblica. Con la stessa delibera occorre individuare, al suo interno, il presidente e l’eventuale sostituto. Tale vincolo deve essere rispettato anche nel caso in cui la delegazione trattante fosse stata nominata di recente. Si può dare corso, nel rispetto dei vincoli dettati dal contratto nazionale, alla conferma degli attuali componenti;
  10. Entro il 16 dicembre (cioè entro 30 giorni dalla stipula del contratto) tutte le amministrazioni che hanno più di 70 dipendenti in servizio devono dare corso alla istituzione dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione. Ricordiamo che, sulla base delle previsioni dettate dal CCNL 21.5.2018, esso andava istituito solamente negli enti con più di 300 dipendenti.
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