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Dott. Francesco Disano

Calcolo  parallelo con  doppia  simulazione degli assegni di quiescenza

pensioniprevCon  il  messaggio  n. 2214 del  19.05.2016  ( non pubblicato, peraltro,  sul proprio  sito  istituzionale ), l’Inps ha diramato  ulteriori istruzioni operative in ordine all'applicazione delle novità introdotte dai commi 707 e 708  dell’art. 1  della Legge  n. 190/2014 (finanziaria 2015), riguardanti il calcolo della  misura del  trattamento pensionistico dei   dipendenti   cosiddetti  "ex retributivi"La riforma del 2011 ( legge  Fornero ) ha introdotto,  dal 2012,  la quota contributiva anche per quei soggetti  che, avendo  alla data del  31.12.1995   almeno  18  anni  di contribuzione, non erano stati interessati fino ad allora dal sistema contributivo. Questa  novità ha  comportato   come, fatto  consequenziale, che spesse volte ci  si  è trovati di  fronte  alla l'erogazione di trattamenti pensionistici di maggior favore, perché gli  interessati  hanno  potuto sommare  ai benefici di una pensione calcolata con le regole del sistema interamente retributivo anche  quote aggiuntive calcolate con il sistema contributivo.

Appare  chiaro  che se la riforma Monti - Fornero non fosse stata  emanata , l'aliquota di rendimento sarebbe rimasta cristallizzata in corrispondenza del  quarantesimo  anno ( massima  anzianità di  servizio). E’ opportuno  evidenziare,  a  tal proposito, che la prima bozza del decreto prevedeva una clausola di salvaguardia che però  successivamente  scomparve, in  occasione  dell'approvazione definitiva. Con la circolare 74/2015, l'Inps ha fornito le indicazioni sull'argomento, alla quale sono seguiti due messaggi di quest'anno (n. 1180 e  n.2214).

L'adempimento è scaturito dall'articolo 1, comma 707, dellalegge 190/2014   con il quale il è  stabilito che l'importo "complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa". 

Al fine  di  determinare il tetto,   è  necessario  effettuare un calcolo piuttosto  articolato e complesso:

>  prima,  deve essere determinato  l'importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le attuali   norme  in vigore (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012) ;

> successivamente,  occorre  verificare l'importo, per così dire "virtuale", dell'assegno che si sarebbe conseguito applicando interamente il calcolo retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011 sino alla data di effettivo pensionamento , operando  una modifica, non da  poco , rispetto alle vecchie regole.  In  concreto, si supera infatti,  il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile, garantendo cioè che l'importo del trattamento possa andare anche oltre quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione tout court del vecchio sistema retributivo, valorizzando, in ultima analisi, anche i periodi contributivi eccedenti i 40 anni.

L'importominoretra il confronto dei due sistemi sarà quello messo in pagamento.

Se il valore dell'assegno determinato con le regole attuali sarà inferiorea quello determinato con le regole retributive, l'assegno non subirà alcuna penalità, in caso contrario dovrà essere messo in pagamento l'importo determinato con il secondo sistema di calcolo.

I  lavoratori interessati dall'innovazione dovrebbero essere coloro in particolare che cessano con un'anzianità anagrafica superiore all'età prevista per la pensione di vecchiaia  (cioè oltre i 66 anni e 7 mesi) e con retribuzioni medie superiori a circa46milaeuro annui, cioè superiori alla prima fascia ensionabile vigente nel sistema retributivo.  Sulle  retribuzioni  di  questi  soggetti, infatti,  non  viene   applicato   il  massimale   di  cui  all’art. 2, comma  18, della  legge  n. 335/1995 (  legge Dini) ,  ragion  per cui essi  riescono a valorizzare, con il sistema contributivo, l'intera cifra sulla terza quota di pensione (quota C),  ottenendo  spesso una prestazione superiore a quella che sarebbe stata determinata con il secondo sistema di calcolo. Questo risultato è possibile che   possa  verificarsi   anche grazie all'attivazione di  coefficienti di trasformazione   più  alti  perché  calcolati sino al 70° anno di età. 

Il  personale interessato è costituito, soprattutto. da magistrati, professori universitari, dirigenti  e alte cariche dello stato che  solitamente cessano  dall’attività  lavorativa   in età avanzate con retribuzioni superiori a  100  mila  euro annui. 

Il doppio calcolo si applica non solo ai trattamenti pensionistici che hanno decorrenza successiva al 2014, ma anche a quelli già liquidati in precedenza, con effetto dal 2015. Coloro  i  quali, infatti, sono  cessati dal  servizio  durante  l’arco  temporale  che  va  dal 1° gennaio  2012  al  31.12.2014 e che hanno fruito di un trattamento di  quiescenza  di maggior favore con l'applicazione delle regole della riforma Fornero, dal 1° gennaio 2015   vedranno  ridursi   l'importo , nel caso  in  cui   l'assegno determinato con il secondo sistema di calcolo ( interamente  retributivo ) risulti  essere  inferiore  a  quello  messo fino  ad  ora   in   pagamento.

E’  previsto  che  i  risparmi dovranno confluire in un apposito fondo gestito dall'Inps, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti chedevono ancora essere individuati da un apposito decreto ministeriale.

L'Inps comunica che sono comunque escluse dall’applicazione del sistema di confronto: 

  • le pensioni in totalizzazione;
  • le pensioni di inabilità;
  •  le pensioni di reversibilità derivanti da pensioni di inabilità ;
  •  le pensioni ai superstiti indirette di assicurato riconosciuto inabile.

Gli  esempi  che  seguono  chiariscono  ulteriormente  la  problematica.

dipendente  “ ex  retributivo “ ( 18  anni  di contribuzione  al  31.12.1995)   con   acceso  al   pensionamento  anticipato ( anni  42  e  mesi 06 )   a   decorrere  dal  01.11.2015 ( ultimo  giorno  di  servizio  il  31.10.2015) .

* importo dell’assegno  pensionistico  spettante:

1° calcolo   legge  n. 214/2011  ( Fornero )

^  dal  01.05.1973  al  31.12.2011   (  pari ad   anni  38   mesi 08    giorni  zero )  - calcolo  sistema  retributivo     =    €    23.795,82   ( A ) ;

^  dal  01.01.2012  al   31.10.2015  (  pari ad   anni  03   mesi 10    giorni  zero )  - calcolo  sistema   contributivo    =    €    3.512,24   ( B ) ;  importo  pensione  (A) + ( B )  =  23.795,82  +  3.512,24  = 

€  27.308,06  ( C )  ;

2° calcolo   legge  ante  Fornero)

^  dal  01.05.1973  al  31.10.2015   (  pari ad   anni  42   mesi 06    giorni  zero )  - calcolo  sistema  retributivo     =    €   29.951,39   ( D ) ;

In  questa  ipotesi,  l’assegno di quiescenza  che sarà posto in  pagamento   è  pari  a   €   27.308,06  ( C )   quello  cioè   di  importo  inferiore   ;

dipendente  “ ex  retributivo “ ( 18  anni  di contribuzione  al  31.12.1995)   con   acceso  al   pensionamento  anticipato ( anni  42  e  mesi  10 )   a   decorrere  dal  01.08.2016 ( ultimo  giorno  di  servizio  il  31.07.2016) .

* importo dell’assegno  pensionistico  spettante :

1° calcolo   legge  n. 214/2011  ( Fornero )

^  dal  01.10.1973  al  31.12.2011   (  pari ad   anni  38   mesi 03   giorni  zero )  - calcolo  sistema  retributivo     =    €    24.118,37  ( A ) ;

^  dal  01.01.2012  al   31.07.2016  (  pari ad   anni  04   mesi 07    giorni  zero )  - calcolo  sistema   contributivo    =    €    5.223,41   ( B ) ;  importo  pensione  (A) + ( B )  =  24.118,37  +  5.223,41 =

€  29.341,78  ( C )  ;

2° calcolo   legge  ante  Fornero)

^  dal  01.10.1973  al  31.07.2016   (  pari ad   anni  42   mesi  10    giorni  zero )  - calcolo  sistema  retributivo     =    €    27.108,91   ( D ) ;

In  questa  ipotesi,  l’assegno di quiescenza  che sarà posto in  pagamento   è  pari  a   €   27.108,91  ( D )   quello  cioè   di  importo  inferiore   .

     

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