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Usuranti: si prospettano novità dal 01.01.2017

Dott. Francesco Disano

pensioniprevUna delle possibili  “ varianti “, correttiva  alla Legge Fornero, che potrebbe essere  introdotta  nella prossima  legge  di stabilità per l’anno  2017  riguarda alcuni benefici per coloro  che svolgono attività definite ai sensi del decreto  legislativo n.  67/2011 come particolarmente faticose ed usuranti o notturni. Si tratta di uno degli eventuali  possibili  correttivi in arrivo,  sebbene una  decisione definitiva sarà adottata  nei prossimi giorni, in  occasione  degli incontri con le  organizzazioni  sindacali.

La normativa  in  atto  in vigore, come  è noto, prevede  che  i lavoratori dipendenti impegnati in mansioni usuranti o notturni possono  perfezionare  il  diritto  alla  quiescenza  avvalendosi  del  sistema  delle  "quote", cioè  sommando  l’età  anagrafica  ai  contributi   accreditati.  Per  l’anno  2016  la quota  prevista  e da  rispettare  dev'essere  di 97,6  con un'età minima di 61 anni e 7 mesi e almeno 35 anni di contributi.

Questa  previsione  permette di  ottenere, in  genere,  un anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia  sino a 5 anni,  anche se,  in  realtà,  si tratta  di 4  anni se si considera la finestra mobile; i  vincoli da  rispettare, però,  sono tanti e tali  da disincentivare questa soluzione, considerato che   spesse  volte si arriva prima alla pensione anticipata "standard".A causa delle presenza, per questa categoria di dipendenti , del sistema delle finestre mobili che   fa  slittare  l'età di uscita di altri 12 mesi dalla  maturazione dei requisiti, le modifiche che  dovrebbero  essere  apportate  potrebbero ridurre l'adeguamento dei parametri alla speranza di vita, cancellando  le  suddette finestre di uscita  e  consentire, in tal modo,  un anticipo del pensionamento di un anno rispetto ai requisiti attualmente  previsti . 

Ciò  significa, ad esempio, che  un  dipendente  che  svolge  lavori  usuranti  e che  raggiungerà    la “ quota “  97,6   nel mese  di  ottobre  2016 (con 36 di contributi e 61 anni e 7 mesi di età) dovrà   “ attendere “  il 1° novembre  2017 per  poter   ricevere  l’assegno pensionistico ,così  come   prevede  il  succitato  decreto legislativo  n. 67/2011.  Se, viceversa, con  il  nuovo  intervento  legislativo, la finestra mobile   sarà  disapplicata, così  come  è  accaduto,  a  seguito dell’entrata  in vigore  della  legge  n. 214/2001, a  decorrere  dal 01.01.2012  per la generalità dei dipendenti,  l’accesso  al  pensionamento  avverrà  immediatamente, con un anno di anticipo, rispetto alla disciplina attualmente  in  vigore .

Un’ulteriore  modifica, assai  probabile  e  che  potrebbe  concretizzarsi, riguarda  la  possibilità  di  ampliare la  platea di coloro  che potrebbero   avvalersi   di  questo  canale di uscita, sino ad oggi, in verità, abbondantemente   sottoutilizzato;  basti  osservare  che nel 2012 e nel 2013 è stato impiegato un quinto delle risorse che erano state destinate a questo scopo, a fronte di 5.100 pensionati.

Allo stato  attuale, infatti, sono qualificati lavori usuranti solo quattro categorie di lavoratori:

1) gli addetti a  “ lavori faticosi e pesanti”   di cui all'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999  (lavori in galleria, cava o miniera ecc.);

2) i lavoratori addetti alla cosiddetta  “ linea catena “ (alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso Decreto legislativo  n. 67/2011);

3) i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (  in  questa  categoria  vi rientrano  a  pieno titolo  gli  autisti   scuola – bus );

4) i “ lavoratori notturni “  con almeno 64 notti lavorate l'anno.

L'intervento legislativo potrebbe includere nella categoria anche gli edili, chi svolge attività in altezza (es. gruisti),  gli addetti alla condotta dei treni e il personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo FS (questi ultimi hanno perso dal 2012 le specificità riconosciute dalla previgente disciplina pensionistica) ed altre categorie di lavoratori ancora da definire.  In  atto si  assiste pure  a  forti  pressioni per l'attribuzione del beneficio  anche ai lavoratori invalidi  o  ai  caregivers  cioè chi assiste un parente che  si trova  in situazione  di gravità ( art. 3, comma  3,  legge  n. 104/1992 ).

Un  importante  altro   intervento  di  modifica del  testo  legislativo,  dovrebbe  essere  volto a  scongiurare la stretta che richiederà con  decorrenza  01.01.2017 , ai fini dell'accesso alla pensione, che le attività usuranti o notturne sopra  accennate  debbano essere state prestate per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. La  normativa  vigente, infatti ,  prevede che per  potere accedere alla pensione i  soggetti   interessati abbiano svolto tali attività per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa.

Per le pensioni aventi  decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2018  ed  i cui  requisiti verranno,  pertanto, raggiunti nel corso del  2017,  questo criterio   muterà  poiché  si  farà riferimento all'intero arco della vita lavorativa.  Nello specifico, i  soggetti  interessati dovranno  dimostrare di avere svolto tali attività per almeno metà della vita lavorativa.  Un effetto da non sottovalutare poiché  la  variazione  di  questo  parametro porterà  sicuramente   all’esclusione  dal beneficio altri  potenziali  beneficiari  .   Un  criterio, quindi, che  potrebbe essere   rivisto  e  corretto. 

 

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