Di Arturo Bianco
I CONCORSI: PUNTEGGIO MINIMO E SVOLGIMENTO
E’ legittima la previsione per cui costituisce condizione di ammissione alla seconda prova scritta ottenere il punteggio minimo di 21/30. Le prove scritte, anche se tenute nello stesso giorno, possono essere considerate distinte. In questa direzione vanno le previsioni di cui alla sentenza n. 19/2019 della sezione 3 quater del Tar del Lazio.
Con riferimento alle prove scritte ci viene detto che il loro svolgimento “nella medesima giornata è unicamente dovuto a ragioni logistiche ed organizzative e non anche alla volontà della PA di considerarle quale unica prova di esame, attesa peraltro la loro ontologica differenza (la prima riguardante materie più afferenti ai settori in cui opera l’INPS, l’altra concernente materie di cultura giuridica ed economica più in generale)”.
Sulla scorta di questa indicazione viene tratta la seguente “doverosa conseguente applicazione di cui all’art. 7, comma 1, del DPR n. 487/1994, a norma del quale conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente, e dunque il rigetto altresì di tale specifica censura. Di qui ancora la conseguente impossibilità di procedere alla media tra i voti ottenuti nelle due distinte prove scritte”.
di Stefano Usai
La fattispecie dell’accesso civico generalizzato (secondo l’attributo assegnato dall’ANAC) è l’istituto introdotto nel nostro Paese (per dare attuazione al c.d.foia) con il decreto legislativo 97/2016 (art. 5, comma 2, innestato nel decreto legislativo 33/2013) ed è finalizzato, semplificando, a consentire un controllo sociale dell’attività amministrativa e sulla spendita delle risorse pubbliche. Strumento, pertanto, che dovrebbe tendere alla riduzione, visto le informalità di funzionamento, alla riduzione di comportamenti patologici.
L’accesso civico generalizzato si distingue dall’accesso civico “semplice” (art. 5, comma 1 del decreto legislativo 33/2013) in quanto consente ad ogni soggetto di richiedere l’ostensione di atti/dati comunque detenuti dalla pubblica amministrazione senza alcuna formalità né legittimazione attiva considerato, come detto, che lo scopo è quello di consentire forme di controllo diffuso.
L’accesso civico “semplice” invece è la possibilità di ogni soggetto di pretendere dalla pubblica amministrazione le pubblicazioni (ai sensi del decreto legislativo 33/2013) che siano state omesse e, evidentemente, di richiedere l’atto/dato non pubblicato. Prerogativa, pertanto, che si può azionare nel momento in cui la pubblica amministrazione viola i propri obblighi di pubblicazione.
Nel caso trattato dal giudice pugliese, viene in considerazione la richiesta di accesso ad atti/dati afferenti il personale azionata, immediatamente, ai sensi della legge 241/90 e solo successivamente – in fase di ricorso – esercitata come richiesta di ostensione ai sensi dell’accesso civico generalizzato.
L'INPS, con Circolare n. 11 del 29 gennaio 2019 ricorda che in pari data, è entrato in vigore il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 23 del 28 gennaio 2019.
Il Decreto introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di soggetti : Allegato n. 1 alla Circolare.
In particolare, gli articoli da 14 a 17 del decreto attribuiscono, a determinate categorie di soggetti, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle condizioni indicate nella Circolare stessa.
Riteniamo di fare cosa gradita ai nostri abbonati, nel pubblicare detta Circolare, con relativo allegato : ribadendo comunque che il contenuto del Decreto, in sede di conversione, potrebbe contenere delle modifiche sostanziali in ordine a quanto indicato nella Circolare stessa. Sarà nostra cura tenervi informati sulla possibile evoluzione della materia una volta convertito in legge il Decreto stesso.
Dopo diverse traversie è finalmente arrivato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n° 4 del 28 gennaio 2019 dedicato al reddito di cittadinanza e agli interventi pensionistici della manovra di bilancio 2019, all’interno del quale ha trovato spazio (articolo 16) anche la vicenda dell’opzione donna (o da alcuni definita pensione rosa)
Ovviamente si tratta di un decreto-legge che in sede di conversione potrebbe subire delle modifiche, anche se la soluzione adottata parrebbe essere in grado di soddisfare le esigenze che erano state manifestate.
Per il principio di continuità del possesso dei requisiti dichiarati in gara, il possesso dei requisiti di ammissione ad una procedura di gara si impone a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, al fine di garantire la permanenza della affidabilità tecnica ed economica e della c.d. onorabilità dell'impresa che potrà, ove vincitrice, stipulare il contratto con la Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2017 n. 1050; Adunanza Plenaria, 20 luglio 2015 n. 8).
Conferma dell’ampliamento delle capacità assunzionali da parte degli enti locali e delle regioni nel 2019 e modifica delle relative procedure, sia per la indizione dei concorsi sia per lo scorrimento delle graduatorie proprie che di altre pubbliche amministrazioni. Sono queste le principali indicazioni dettate dalla legge n. 145/2018, cd di bilancio 2019. Si deve evidenziare che sulla materia abbiamo ulteriori indicazioni contenute nel DL n. 113/2018, cd Salvini, per il personale della vigilanza e che, nel corso dell’esame parlamentare del DL n. 135/2018, cd semplificazioni, è stato previsto il ritorno alle progressioni verticali intese come concorso interamente riservato, anche se nel tetto del 50% delle assunzioni programmate.
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