LE INCOGNITE DI “QUOTA 100” E LE RIGIDITA’ DELLE PP.AA.
di Villiam Zanoni
Il titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno può essere sostituito dalla anzianità maturata presso lo stesso ente e/o presso lo stesso settore?
Se l’ente deve assumere 10 dipendenti di categoria D può prevedere progressioni di carriera per 5 posti e progressioni verticali per 2?
Il tetto alle progressioni verticali è fissato nel 20% della spesa per le assunzioni dall’esterno nella stessa categoria?
CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 27/2/2019 N. 1387
Nomina del Rup all’interno della commissione di gara
Dibattuta è stata la questione interpretativa dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 (nel testo anteriore alla novella), inerente il quesito se possa svolgere le funzioni di presidente della Commissione (come avveniva nel vigore del previgente art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006) anche il R.U.P. Nella fattispecie in esame, nella quale il R.U.P. non ha anche predisposto gli atti di gara, redatti da altra unità organizzativa dell’Amministrazione, e peraltro riproduttivi della lex specialis delle precedenti procedure per l’affidamento del medesimo servizio, la soluzione del quesito appare al Collegio che possa essere prudentemente positiva. La norma contenuta nell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 può infatti essere interpretata, come ha fatto il primo giudice, nel senso che l’eventuale incompatibilità debba essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al R.U.P. ed alla Commissione.
GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO DURANTE IL PROCEDIMENTO DI GARA
di Stefano Usai
Al giudice campano veniva posta la questione della scorretta interpretazione in tema di esclusione dei concorrenti (art. 80 del codice dei contratti). Secondo il ricorrente l’aggiudicataria non poteva essere dichiarata tale in quanto – durante il procedimento di gara – risultava destinataria di una sanzione interdittiva dell’ANAC che ne inibiva la capacità a contrattare per due mesi.
SONO LEGITTIME LE NORME SULLA NOMINA DEI SEGRETARI COMUNALI
Di Arturo Bianco
di Carmine Podda
Consiglio di Stato sez. V 8/2/2019 n. 947
Decorrenza termine di impugnazione in difetto della formale comunicazione dell’atto
Secondo il generale principio sancito dagli artt. 41, comma 2 e 120, comma 5, ultima parte, del c.p.a. (..), in difetto della formale comunicazione dell'atto - o, per quanto qui interessa, in mancanza di pubblicazione di un autonomo atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante - il termine decorre, comunque, dal momento dell'intervenuta piena conoscenza del provvedimento da impugnare, ma ciò a patto che l’interessato sia in grado di percepire i profili che ne rendano evidente la lesività per la propria sfera giuridica in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale.
In altri termini, “la piena conoscenza dell’atto di ammissione della controinteressata, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso” (Cons. St. 5870 del 2017).
IL RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
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