IL CALCOLO DEL TETTO DI SPESA PER LE ASSUNZIONI FLESSIBILI
Il tetto di spesa per le assunzioni flessibili deve essere calcolato con riferimento al complesso delle spese sostenute nel 2009 a questo fine o in modo analitico per singola tipologia di assunzione flessibile?
La scelta se tetto di spesa per le assunzioni flessibili con riferimento al complesso delle spese sostenute nel 2009 a questo fine o in modo analitico per singola tipologia di assunzione flessibile è rimessa per le amministrazioni locali e regionali alla valutazione autonoma, per cui si può con una deliberazione che ha natura regolamentare stabilire di calcolare tale tetto in modo complessivo.
LE ASSUNZIONI FLESSIBILI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Vi sono delle deroghe per il tetto alla spesa per le assunzioni flessibili degli assistenti sociali?
Sulla base delle previsioni dettate dalla legge di bilancio 2018, per le assunzioni flessibili degli assistenti sociali che devono essere utilizzati per lo svolgimento dei compiti attribuiti ai comuni in tema di lotta alla povertà, si può superare il tetto di spesa per le assunzioni flessibili del 2009 utilizzando fino ad 1/3 delle risorse trasferite per il finanziamento di queste attività.
LA SPESA PER LE ASSUNZIONI FLESSIBILI
Quale è il tetto di spesa per le assunzioni flessibili delle PA?
Le amministrazioni pubbliche non possono superare per le assunzioni flessibili il tetto del 50% di quanto sostenuto allo stesso titolo nell’anno 2009. I comuni che rispettano i tetti di spesa del personale possono effettuare assunzioni flessibili nel tetto del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009. Gli enti di area vasta nel tetto del 25% di tale spesa.
IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE
Di Arturo Bianco
Si deve in premessa evidenziare che la costituzione del fondo non costituisce oggetto né di contrattazione né di confronto. Per cui si deve sottolineare che è oggetto esclusivamente di informazione, che si deve ritenere debba essere necessariamente preventiva rispetto alla sua costituzione. Come per il passato i soggetti sindacali possono chiedere chiarimenti, segnalare errori e, se lo ritengono necessario, avanzare un ricorso al giudice del lavoro. Uno spazio di intervento, come per il passato, è previsto solamente per la integrazione della parte variabile fino allo 1,2% del monte salari 1997. Il comma 7 dell’articolo 67 stabilisce che le risorse del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative, sulla base delle previsioni di cui all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 non devono superare quelle dell’anno 2016.
Abemus l’APE volontaria
di Villiam Zanoni
Dopo lunga e faticosa attesa è finalmente arrivato al traguardo lo strumento di anticipazione volontaria della pensione attraverso l’A.Pe., anche se in questo caso l’acronimo tradisce il vero senso dello strumento assumendo una valenza molto generica. Infatti l’A.Pe. (Anticipo Pensionistico), introdotto sperimentalmente per un biennio, in verità ricomprende al proprio interno degli strumenti che sono tutt’altro rispetto alla pensione vera e propria, anche se tutto deriverà dal diritto (anagrafico e contributivo per la pensione di vecchiaia) e dall’importo della pensione attesa.
Anche la cosiddetta A.Pe. Social, che in verità la stessa legge definisce “indennità” (articolo 1, comma 179, della legge n° 232/2016), altro non è che una sorta di ammortizzatore sociale destinato ad alcune figure particolari del mondo del lavoro prossime alla pensione di vecchiaia, tant’è che non ha alcun carattere di onerosità.
L’affidamento diretto ed il ri-affido (diretto) al pregresso affidatario
a cura di Stefano Usai
Con il nuovo schema di linee guida n. 4 – dedicate all’affidamento nell’ambito del sotto soglia comunitario (sostanzialmente riconducibile all’ambito dell’articolo 36 del codice dei contratti che disciplina le cc.dd “procedure semplificate” ad inviti) – approvato nel mese di dicembre, sottoposto al parere (già reso, n. 361/2018) del Consiglio di Stato, l’autorità anticorruzione “riscrive”, in realtà solo in parte, le disposizioni in tema di affidamento diretto con uno sforzo di semplificazione – rispetto alle linee guida n. 4/2016 – di particolare rilevanza da un punto di visto anche pratico/operativo.
LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI DEI PROSSIMI ANNI
Quali sono le capacità assunzionali dei prossimi anni?
Allo stato attuale della normativa sono la sostituzione integrale del turn over nei comuni che non erano assoggettati al patto di stabilità, la utilizzazione del 100% dei risparmi nei comuni fino a 5.000 abitanti con un rapporto inferiore al 24% tra spesa del personale ed entrate correnti e, sulla base dell’articolo 3, comma 5, del DL n. 90/2014, il 100% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente in tutti i comuni.
LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI DEGLI ANNI PRECEDENTI
Le capacità assunzionali degli anni precedenti possono essere utilizzate in quale misura e senza limiti procedurali?
Le capacità assunzionali degli anni precedenti possono essere nella stessa misura prevista nell’anno in cui sono maturate. Per le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Sicilia e della Campania possono essere utilizzate solamente se l’ente le aveva previste nella programmazione del fabbisogno dell’anno in cui sono maturate.
LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI PER I VIGILI
L’ente è obbligato ad utilizzare il 100% dei risparmi delle cessazioni dei vigili per effettuare nuove assunzioni di personale di questo profilo?
Le amministrazioni comunali possono utilizzare il 100% dei risparmi delle cessazioni dei vigili intervenute nel 2017 per finanziare nuove assunzioni della polizia locale, ma non sono obbligate a destinare questi risparmi a nuove assunzioni di personale di questo profilo. Se tali risparmi sono utilizzati per altre finalità occorre restare nel tetto previsto per le altre capacità assunzionali.
La preintesa per il personale delle regioni e degli Enti Locali
di Arturo Bianco
Lo scorso 21 febbraio è stata sottoscritta tra Aran ed organizzazioni sindacali la “ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016/2018”. E’ probabile che essa entri in vigore agli inizi del mese di aprile, dopo la approvazione da parte del comitato di settore e del Governo e la verifica positiva da parte della Corte dei Conti. Da quella data decorrono i 30 giorni entro cui dovranno essere applicati gli istituti di carattere economico che hanno un contenuto vincolato, quindi la erogazione delle maggiorazioni del trattamento economico fondamentale e la corresponsione dei relativi arretrati dovrà essere effettuata entro il mese di maggio.
Sono molte ampie le materie trattate; la intesa si suddivide in 73 articoli che disciplinano a 360 gradi il rapporto di lavoro dei dipendenti delle regioni e degli enti locali.
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