Domanda: La destinazione della produttività collettiva è oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa?
Risposta: La contrattazione collettiva decentrata integrativa ripartisce la produttività tra quella destinata alla incentivazione della quota individuale e la parte destinata alla incentivazione della produttività per gruppi di dipendenti. La ripartizione di questa quota in relazione ai progetti è materia che appartiene alla sfera delle prerogative dell’amministrazione.
Domanda: L’intero importo delle risorse destinate al finanziamento della produttività deve essere destinato alla produttività individuale o possono essere riservate delle quote al finanziamento della produttività per gruppi di dipendenti?
Risposta: La contrattazione collettiva decentrata integrativa stabilisce la ripartizione delle risorse destinate al finanziamento della produttività tra il finanziamento della produttività individuale e quello della produttività per gruppi di dipendenti, anche sulla base di cd progetti
Domanda: L’erogazione della indennità di produttività è subordinata alla previa verifica da parte dell’OIV o nucleo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati?
Risposta: Sulla base delle previsioni dei CCNL dello 1.4.1999 e del 22.1.2004 la erogazione della indennità di produttività è subordinata alla previa verifica da parte dell’OIV o nucleo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati, cui segue o, per meglio dire, si deve connettere la valutazione da parte dei dirigenti dell’apporto individuale.
Il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori ed ai segretari
Prof. Arturo Bianco
Gli amministratori che non risiedono nel comune in cui svolgono il loro mandato hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Tale rimborso, nel caso in cui si dimostri la impossibilità di utilizzare il mezzo pubblico, può riguardare l’utilizzo della propria autovettura ed in tal caso deve essere fissato nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina. Questo rimborso spetta solamente per lo svolgimento di attività che hanno un carattere essenziale, quale la partecipazione alle riunioni del consiglio e/o delle commissioni e/o della giunta. Tale principio non si estende alle missioni che vengono svolte per conto dell’ente. Sono queste le indicazioni dettate dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 38 del 29 dicembre 2016.
Consiglio di Stato sez. V 4/1/2017 n. 9
Discrezionalità della stazione appaltante di prevedere requisiti di capacità rigorosi ma non discriminanti
Va ribadito il principio generale, pacifico in giurisprudenza, secondo cui i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore, giacché rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione aggiudicatrice di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge. Il che in punto di adeguatezza corrisponde a un corretto uso del principio di proporzionalità nell’azione amministrativa: le credenziali e le qualificazioni pregresse debbono infatti – ai fini dell’efficiente risultato del contratto e dunque dell’interesse alla buona amministrazione mediante una tale esternalizzazione – essere attentamente congrue rispetto all’oggetto del contratto. Sicché tanto più questo è particolare, tanto più il livello dei requisiti da richiedere in concreto deve essere particolare. Errerebbe l’amministrazione pubblica che, non facendosi carico di un tale criterio di corrispondenza, aprisse incautamente la via dell’aggiudicazione a chi non dimostri inerenti particolari esperienze e capacità. Naturalmente, sempre in ragione del criterio dell’adeguatezza, stavolta congiunto a quello della necessarietà, tali particolari requisiti vanno parametrati all'oggetto complessivo del contratto di appalto ed essere riferiti alle sue specifiche peculiarità, al fine di valutarne la corrispondenza effettiva e concreta alla gara medesima, specie con riferimento a quei requisiti che esprimono la capacità tecnica dei concorrenti.
Consiglio di Stato sez. VI 27/12/2016 n. 5464
Assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali per tutta la durata della gara
Va rammentato in termini generali l’obbligo dell’impresa partecipante a una procedura di gara di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta (nella specie, alla data del 22 marzo 2013) e di conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva (cfr. Cons. St. , Ad. plen. n. 5 del 2016).
Non pare superfluo aggiungere che le risultanze del DURC rilasciato alla stazione appaltante dagli enti previdenziali preposti sono per la stessa Amministrazione procedente vincolanti, non residuando un margine di apprezzamento sulla valutazione di gravità dell'inadempienza contributiva come chiarito dalla Adunanza Plenaria con la decisione n. 8 del 2012: “… la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto”.
Consiglio di Stato sez. V 28/12/2016 n. 5488
Inapplicabilità del soccorso istruttorio in caso di totale mancanza di dichiarazioni richieste a pena di esclusione
Nell’ambito dei procedimenti ad evidenza pubblica finalizzati all’affidamento di un contratto, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni (riguardanti elementi essenziali ai fini della partecipazione) radicalmente mancanti – pena la violazione della par condicio fra concorrenti - ma soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara (Cons. Stato, A. P., 25/2/2014, n. 9; Sez. V, 12/10/2016, n. 4219; 15/7/2016, n. 3153; 21/7/2015, n. 3605; 25/2/2015, n. 927; Sez. III, 24/11/2016, n. 4930; 17/11/2015, n. 5249; Sez. IV, 15/9/2015, n. 4315).
Alla luce dell’enunciato principio di diritto, risulta evidente che non può essere consentito di ovviare all’omessa produzione di documentazione essenziale ai fini dell’ammissione alla gara (dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali) mediante il ricorso al soccorso istruttorio e ciò perché il rimedio in parola non può essere utilizzato, giusta quanto sopra rilevato, per sanare la mancanza di dichiarazioni o documentazione da allegare, a pena di esclusione, alla domanda di partecipazione.
Consiglio di Stato sez. V 22/12/2016 n. 5423
L’avvalimento di garanzia non implica la necessaria precisazione su aspetti specifici dell’impresa
Il c.d. avvalimento di garanzia, quale è quello avente ad oggetto il fatturato, non implica necessariamente il coinvolgimento di aspetti specifici dell’organizzazione della impresa, dacché la possibilità che essi non siano specificati in contratto e nella dichiarazione resa alla stazione appaltante, se non rispondenti ad un concreto interesse della stazione appaltante, quale desumibile dall’indicazione del requisito stesso (in questo senso: Cons. Stato, III, 17 novembre 2015, n. 5703, 4 novembre 2015, nn. 5038 e 5041, 2 marzo 2015, n. 1020, 6 febbraio 2014, n. 584; IV, 29 febbraio 2016, n. 812, che ha specificato che il requisito prestato serve essenzialmente non già ad arricchire un’impresa ausiliata che già possiede gli altri requisiti di partecipazione, ma solo a fornire risorse di carattere economico e finanziario, senza effettivo coinvolgimento di mezzi, attrezzature o personale; V, 15 marzo 2016, n. 1032, 22 ottobre 2015, n. 4860).
Consiglio di Stato sez. V 16/12/2016 n. 5323
Determinazione del risarcimento del danno in caso di comportamento illegittimo della stazione appaltante
Per quel che concerne la richiesta di condanna della Stazione appaltante al danno curriculare ed al danno per i mancati introiti causati dal comportamento illegittimo della stazione appaltante, nell’indiscussa assenza di prova del danno da parte della società richiedente in ordine alla loro concreta esistenza, non è consentito procedere alla sua determinazione in via equitativa.(v. sent. n. 6450/2014).
Ed invero, occorre porre in evidenza che l’utilizzazione di detto criterio supplementare è possibile rispetto al danno derivante dal mancato conseguimento dell’utile economico, inerendo la sua applicazione al solo quantum, laddove la prova dell’an del danno stesso è ricavabile deduttivamente dalla considerazione che, normalmente, la partecipazione alla gara ha come fine ed esito quello del conseguimento dell’ utile dalla sua aggiudicazione.
Nel danno per il mancato accrescimento del peso imprenditoriale (danno curricolare) e per l’aliunde perceptum, tale criterio supplementare non può essere utilizzato, venendo impedito l’ausilio logico deduttivo esposto dalla natura composita di circostanze la cui effettiva presenza soltanto, cioè quando adeguatamente provate e non genericamente affermate o fondate su presunzioni, afferma l’esistenza stessa del danno ( v.sent. da ultimo citata n. 6450/2014).
Diversamente ritenendo non vi è dubbio che illegittimamente, da un lato, la parte verrebbe avvantaggiata dall’elusione dell’onere di provare l’esistenza del danno e, dall’altro, il giudice perverrebbe alla sua quantificazione.
TAR Calabria Catanzaro sez. I 19/12/2016 n. 2522
Esclusione dalla gara in caso di gravi illeciti professionali
L’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che l’esclusione del concorrente è condizionata al fatto che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
La Notifica è valida anche se non viene barrata la qualifica del Consegnatario
Con la recente sentenza n. 26700 del 22 dicembre 2016 la Corte di Cassazione è ancora una volta intervenuta sulla nullità della notifica per posta affermando che la notifica risulta comunque provata seppur l’agente postale ha omesso di barrare la casella che indica la qualifica del soggetto “consegnatario”.
Per gli Ermellini è sufficiente tenere presente che”nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 cod. proc. civ.”. Ciò comporta che in questa vicenda va considerata “valida la notifica delle cartelle di pagamento”, avvenuta “a mani proprie del destinatario”.
E’ legittima la Notifica dell’accertamento al domicilio indicato in dichiarazione.A nulla rileva la diversa residenza.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25680 del 14/12/2016 ha messo fine a tanti dubbi sorti nel tempo in relazione a dove correttamente andava notificato l’avviso di accertamento nel momento in cui il domicilio fiscale,ovvero quello indicato in dichiarazione, seppur nello stesso Comune, risultava diverso da quello di effettiva residenza.
Per gli Ermellini è “regolare la notifica degli avvisi di accertamento effettuata presso il domicilio indicato nelle dichiarazioni dei redditi, indicazione costituente notizia legale in ordine al domicilio fiscale, ancorché non coincidente con le risultanze anagrafiche”
Concludono i Giudici affermando che “le notificazioni degli atti tributari debbono essere eseguite al domicilio fiscale del contribuente, che per le persone fisiche si identifica con quello del Comune nella cui anagrafe sono iscritte”, ma ciò non significa che “dovendo l’Ufficio, prima di notificare un atto al contribuente, controllare, mediante una verifica sui registri anagrafici, l’attualità dell’indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi, detta indicazione sia priva di effetti ai fini della notifica degli atti dell’Amministrazione finanziaria”. Soprattutto perché, in caso contrario, “tale interpretazione renderebbe del tutto priva di scopo l’indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi”.
Di conseguenza, si può affermare, concludono i giudici, che “altro è il caso di un cambio di residenza e altro è il caso di una originaria difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi: in quest’ultimo caso, infatti, la notificazione che si sia perfezionata presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi (anche quando, come nella specie, il perfezionamento della notifica avvenga tramite il meccanismo della compiuta giacenza dell’atto in casa comunale) deve considerarsi valida, nonostante che tale indicazione sia difforme rispetto alle risultanze anagrafiche”.Ciò comporta che, “posto che l’Amministrazione finanziaria era a conoscenza del domicilio del contribuente, come indicato nelle dichiarazioni dei redditi presentate”, è da ritenere “valida” in questa vicenda “la notificazione dell’atto impositivo siccome eseguita nel domicilio indicato nelle dichiarazioni dei redditi del contribuente”, e ciò rende legittima “la conseguente cartella esattoriale”.
La redazione dei verbali di gara nel nuovo codice degli appalti
Dott. Stefano Usai
La recentissima sentenza del Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, del 2 gennaio 2017 n. 2 si sofferma sulla tematica della corretta redazione dei verbali delle varie sedute della commissione di gara in relazione agli aspetti della contestualità (se sia o meno necessaria) e per quanto concerne la completezza ed esaustività. Il pronunciamento riguarda l’articolo 78 del pregresso codice ma, per le varie sottolineature, ben si presta ad essere degna di considerazione anche in relazione al nuovo codice degli appalti che pur non riportando la norma predetta si sofferma sulla verbalizzazione nell’articolo 155 in tema di concorsi di progettazione (in particolare il comma 4, lett. e ed f).
Legge di Bilancio 2017, quota 41, precoci ed attività particolarmente gravose
Dott. Francesco Disano
Per agevolare e facilitare l’accesso alla pensione dei cosiddetti “ lavoratori precoci” ( quei soggetti che possono vantare almeno 12 mesi effettivi di contribuzione prima del compimento del 19° anno di età ), la legge di bilancio per l’anno 2017 (legge 11.12.2016, N. 232 ) concede la possibilità, a decorrere dal 1° maggio 2017, di poter perfezionare la pensione anticipata in deroga alle norme in atto in vigore, introdotte, come è noto, dal 01.01.2012 dalla Legge Fornero. Secondo la vigente ed attuale normativa, costoro possono abbandonare l’attività lavorativa solo ed esclusivamente alla maturazione di 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini e 41 anni e 10 mesi se donne, prescindendo dall'età anagrafica.
DOMANDA: Quali sono le capacità assunzionali utilizzabili per nuove assunzioni?
RISPOSTA: Nel 2017 si possono sommare le capacità assunzionali del 2017 (quindi una quota dei risparmi delle cessazioni del 2016) e quelle non utilizzate del triennio precedente, quindi 2016 (quota dei risparmi delle cessazioni del 2015), 2015 (quota dei risparmi delle cessazioni del 2014) e 2014 (quota dei risparmi delle cessazioni del 2013)
DOMANDA: Gli enti che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% possono effettuare assunzioni di personale nel tetto del 100% della spesa del personale cessato?
RISPOSTA: Per l’anno 2017 non è attualmente prevista alcuna deroga alla capacità assunzionale per gli enti che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%. L’unica deroga è prevista per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti popolazione in linea con le previsioni dettate per gli enti dissestati
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