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Prof. Arturo Bianco

Le novità per il personale

direttoreAbrogazione della sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale e di inserire risorse aggiuntive nel fondo per le amministrazioni che hanno superato il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente. Piano straordinario di assunzioni di educatori di asilo nido e scuole materne, con una ampia possibilità di stabilizzazione dei lavoratori precari. Inclusione nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili degli oneri per il ricorso da parte dei piccoli comuni al comma 557 della legge finanziaria 2005 solamente per la quota che eccede gli oneri per il normale orario di lavoro ed inclusione in modo figurativo nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili dei rimborsi delle altre amministrazioni. Sono queste le principali novità per il personale degli enti locali. Le prime due sono contenute nel decreto legge n. 113/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno: La terza è contenuta nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 23 dello scorso 20 giugno.

IL RAPPORTO TRA SPESA DEL PERSONALE E SPESA CORRENTE

L’articolo 16 del Dl n. 113/2016 abroga il comma 557 lettera a) della legge n. 296/2006. Tale disposizione stabiliva che, per concorrere alla riduzione della spesa del personale ed al rispetto del patto di stabilità, gli enti locali soggetti al patto dovessero dare corso ad interventi per la “a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile “. Tale previsione è stata interpretata dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015 nel senso che queste disposizioni “devono considerarsi immediatamente cogenti alla stregua del parametro fissato dal comma 557 quater” ed il confronto va fatto con il dato medio del triennio 2011/2013. La deliberazione della stessa sezione autonomie della Corte dei Conti n. 16/2016, muovendosi sulla stessa linea, ha confermato la vigenza di tale disposizione anche dopo l’entrata in vigore delle disposizioni sulla cd armonizzazione dei sistemi contabili.
Sulla base di questa lettura le amministrazioni locali che avessero visto crescere nel 2015 tale rapporto rispetto a quello medio del triennio 2011/2013 non potevano nel 2016 effettuare assunzioni di personale e non potevano neppure dare corso ad incrementi, anche sotto forma di mera conferma, degli aumenti della parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata del personale e della analoga disposizione dettata dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti. Tale sanzione colpiva e avrebbe colpito ancora più nel prossimo futuro un numero elevato di amministrazioni in quanto il peggioramento di questo rapporto dipende molto spesso dai drastici cali della spesa corrente. Essa determinava effetti paradossali in quanto puniva le amministrazioni che hanno ridotto, anche per propria scelta “virtuosa”, le spese correnti.

LE ASSUNZIONI DEGLI EDUCATORI

L’articolo 17 del citato DL n. 113/2016 consente la stabilizzazione del personale educativo delle scuole materne e degli asili nido precario; questa disposizione persegue lo scopo di “garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali” e si muove in coerenza con le previsioni della stabilizzazione del personale precario delle scuole statali di cui alla legge n. 107/2015.
Si prevede, in primo luogo, la possibilità per gli enti locali di dare corso nel triennio 2016/2018 ad un “piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa”. Tale piano viene assoggettato ai seguenti limiti:

  1. copertura di posti vacanti in dotazione organica;
  2. non aumento della “spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi  servizi  nell'anno educativo e scolastico 2015-2016”;
  3. “rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le  entrate e le spese finali” (cd pareggio di bilancio);
  4. rispetto delle “norme di contenimento della spesa di personale”.

Di conseguenza il reclutamento di tale personale và al di fuori del tetto di spesa per le nuove assunzioni, oltre che continuare a sfuggire per il 2016 ai vincoli derivanti dalle assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta e della CRI.

Viene inoltre consentito agli enti locali, sempre nel triennio 2016/2018, di assumere a tempo indeterminato personale “educativo e scolastico” per le scuole d’infanzia e gli asili nido inserito nelle graduatorie dei precari di cui al DL n. 101/2013, alla legge n. 296/2006, alla legge n. 244/2007 e in proprie graduatorie formate a seguito di “prove selettive per titoli ed esami”. Questa norma ha la finalità di limitare il ricorso alle assunzioni flessibili in tali settori, nonché valorizzare la professionalità acquisita presso l’ente. Nel rispetto del pareggio di bilancio e del tetto alla spesa del personale è consentito alle amministrazioni di utilizzare la spesa per queste assunzioni flessibili entro il tetto di cui all’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010 (cioè quella sostenuta a questo titolo nel 2009) per finanziare assunzioni a tempo indeterminato di tale personale entro il tetto di quanto speso a questo titolo nel triennio 2013/2015. Il che determina la cancellazione in modo permanente di queste risorse dalle componenti di finanziamento delle assunzioni flessibili.

Viene inoltre consentito agli enti di bandire procedure selettive per l’assunzione a tempo indeterminato per titoli ed esami riservate al personale educativo delle scuole materne e degli asili nido che ha maturato almeno 3 anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato come educatore o docente presso lo stesso ente. Queste procedure possono essere riservate fino al 50% di quanto l’ente destina alle assunzioni di tale tipo di personale nel triennio 2016/2018. La percentuale di cui appena detto si calcola al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di stabilizzazione di cui al DL n. 101/2013 ed alle leggi n. 296/2006 e 244/2007 con corrispondente riduzione della spesa per le assunzioni flessibili. In questo caso le graduatorie possono comprendere fino al 10% in più del personale di cui è programmata l’assunzione. Non si deve superare il termine del 31 dicembre 2018.

GLI ONERI PER LE ASSUNZIONI FLESSIBILI

La deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 23 dello scorso 20 giugno detta il seguente principio di diritto: “Il limite di spesa previsto dall’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010 non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale previsto dall’articolo 1 comma 557 della legge n. 311/2004 avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei vincoli posti dall’articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006 (nda nel tetto di spesa per il personale). La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”.

La considerazione posta a base della deliberazione, con riferimento al comma 557 della legge n. 31/2004, è “che la prestazione aggiuntiva deve essere inquadrata necessariamente all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall’articolo 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo”. Per la sezione autonomie, di conseguenza “la maggiore spesa che ne consegue deve essere computata ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010”.

Nel caso in cui invece si applichi l’articolo 14 del CCNL 22.1.2004, cioè la convenzione per la utilizzazione del personale all’interno del normale tetto delle 36 ore settimanali, non si configura “un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale” Ed ancora, questa scelta “non implica la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro né comporta un incremento della spesa complessiva tra i due Enti. Per cui gli oneri derivanti dalla instaurazione di questo tipo di convenzione vanno al di fuori del tetto di spesa dell’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010, e del suo ambito di applicazione. Mentre esse sono soggette sicuramente al tetto di spesa per il personale di cui al comma 557 della legge n. 296/2006.

La deliberazione offre i propri chiarimenti anche sulla inclusione o meno degli oneri per il comando di personale: essi entrano nel tetto di spesa del personale per l’ente utilizzatore, mentre quelle rimborsate vanno per l’ente da cui il lavoratore dipende al di fuori da tale tetto.

La deliberazione precisa che, in virtù del favore del legislatore per la utilizzazione di forme di collaborazione che consentano una migliore distribuzione del personale, soprattutto per i comuni più piccoli, la spesa per il personale in comando ex comma 557 della legge n. 311/2004 “vada esclusa dall’ambito applicativo del medesimo articolo 9, comma 28, a condizione che le economie di spesa realizzate dall’Ente cedente non concorrano a finanziare spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”. E’ necessario che, se siamo nell’ambito di una tipologia di lavoro flessibile, “l’Ente cedente neutralizzi la minore spesa computando figurativamente nella spesa del personale, ai fini del rispetto dell’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010, anche l’importo di spesa che avrebbe dovuto sostenere in assenza di comando ovvero la spesa effettivamente sostenuta ma rimborsata dall’Ente utilizzatore”.

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