Conferma dell’ampliamento delle capacità assunzionali da parte degli enti locali e delle regioni nel 2019 e modifica delle relative procedure, sia per la indizione dei concorsi sia per lo scorrimento delle graduatorie proprie che di altre pubbliche amministrazioni. Sono queste le principali indicazioni dettate dalla legge n. 145/2018, cd di bilancio 2019. Si deve evidenziare che sulla materia abbiamo ulteriori indicazioni contenute nel DL n. 113/2018, cd Salvini, per il personale della vigilanza e che, nel corso dell’esame parlamentare del DL n. 135/2018, cd semplificazioni, è stato previsto il ritorno alle progressioni verticali intese come concorso interamente riservato, anche se nel tetto del 50% delle assunzioni programmate.
Le regioni, i comuni e gli altri enti locali tranne le province possono a partire dall’anno 2019 assumere dipendenti a tempo indeterminato nel tetto del 100% dei risparmi dei cessati dell’anno precedente, oltre alle capacità assunzionali non utilizzate del triennio precedente. La disposizione non prevede alcuna distinzione tra gli enti sulla base del rapporto tra dipendenti e popolazione o su quello tra spesa del personale ed entrate correnti: essa si applica a tutti gli enti. La disposizione opera anche per gli anni successivi, quindi nella programmazione del fabbisogno del personale del triennio 2019/2021 le capacità assunzionali vanno calcolate con questa percentuale. Si deve inoltre aggiungere che, per i centri per l’impiego, saranno inoltre autorizzate nelle prossime settimane assunzioni a tempo indeterminato per circa 4.000 unità.
I comuni possono disporre assunzioni a tempo indeterminato di vigili nel tetto del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2016. Per cui in sostanza essi possono coprire con assunzioni tramite concorsi anche le cessazioni di vigili intervenute per mobilità volontaria successivamente al 2016 e, a parere di chi scrive, anche i trasferimenti disposti in via definitiva, con cambio del profilo, di vigili ad altre attività. Sempre per i vigili occorre considerare che le cessazioni di queste figure professionali nel corso del 2018 potranno essere utilizzate solamente per l’assunzione di nuove figure dello stesso profilo. E’ evidente che l’uso di queste disposizioni determina come conseguenza la necessità di operare un calcolo differenziato nella capacità assunzionali, escludendo i risparmi derivanti dalle cessazioni dei vigili.
Per le province continuano ad essere in vigore le previsioni del comma 844 della legge 205/2017, in base alle quali esse possono dare corso ad assunzioni nel tetto del 100% dei cessati dell’anno precedente “se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III” ed invece ad assunzioni nel tetto del 25% nel caso in cui tale percentuale sia più elevata. Si deve sottolineare che, sempre per le province le assunzioni vanno disposte in via preferenziali per “attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica”. La legge di bilancio 2019 dispone l’aggiunta delle figure di alto livello professionale di tecnici e di appalti pubblici.
Oltre alle assunzioni finanziate dalle capacità del 2019, quindi dai risparmi delle cessazioni del 2018, le amministrazioni possono utilizzare anche le capacità assunzionali del triennio precedente, quindi quelle del 2018, del 2017 e del 2016. Come chiarito dalla sezione autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 25/2017 le modalità di calcolo di tali capacità sono quelle dell’anno in cui le stesse sono maturate e non quelle dell’anno in cui vengono utilizzate. Esse sono le seguenti, come si vede non sono mai le stesse nel corso degli anni:
Le disposizioni contenute nei commi da 446 a 449 consentono alle amministrazioni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna di dare corso nel triennio 2019/2021 alle stabilizzazioni di lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità, ivi compresi quelli con un contratto di cococo o altre tipologie di assunzioni flessibili.
Per il comma 300 della legge di bilancio le assunzioni delle amministrazioni statali, fate salve quelle per specifiche professionalità, sono svolte tramite concorsi unici gestiti dalla Funzione Pubblica tramite la commissione interministeriale RIPAM ed avvalendosi del supporto del Formez. Le procedure concorsuali potranno essere adeguatamente snellite, sulla base di uno specifico decreto della Funzione Pubblica e non dovranno essere precedute dalla mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001. Questo vincolo, sulla base delle previsioni contenute nei commi da 360 a 366, si applicherà a tutte le PA a far data dalla adozione dello specifico Decreto della Funzione Pubblica,
Una ulteriore novità di grande rilievo è costituita dalla abrogazione dell’obbligo di scorrimento delle proprie graduatorie valide prima di dare corso alla indizione di concorsi.
Il legislatore stabilisce che le graduatorie dei concorsi indetti a partire dallo 1 gennaio 2019 non potranno più essere utilizzate tramite scorrimento per le assunzioni degli idonei.
La validità delle graduatorie approvate dal 2010 al 2013 è prolungata fino a settembre del 2019 previa adeguata formazione ed uno specifico colloquio e di quelle approvate successivamente è prorogata in misura progressiva, per cui quelle del 2018 avranno validità fino a tutto il 2021. E dal 2019 si ritorna pienamente all’applicazione della previsione di carattere generale, cioè la validità triennale delle graduatorie.
Il comma 823 dispone che, in caso di inadempienza del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, non si applicano le sanzioni. Tra esse, oltre alla riduzione del fondo di riequilibrio e di quello di solidarietà, al vincolo del versamento di un importo pari ad 1/3 dello scostamento, alla riduzione delle spese correnti per almeno lo 1%, al divieto di indebitamento per investimenti ed al taglio delle indennità di funzione degli amministratori nella misura del 30%, è previsto anche il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo. Tale disposizione si applica a partire dall’anno 2019.
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