AMPLIAMENTO DELLE CAPACITA’ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO (DL n. 4/2019 - Quota 100)
di Arturo Bianco
La disposizione amplia in misura rilevante gli spazi entro cui gli enti locali, ivi comprese anche le province e le città metropolitane, nonché le regioni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato. La possibilità di coprire direttamente nel corso dell’anno le cessazioni viene introdotta, sulla base delle richieste dell’Anci, a seguito della constatazione che in molte amministrazioni per il collocamento in quiescenza che segue la introduzione della cd quota 100, si determinano riduzioni di personale in misura assai elevata. La utilizzazione dei resti delle capacità assunzionali degli ultimi 5 anni e non più degli ultimi 3, amplia ulteriormente gli spai per assunzioni a tempo indeterminato e segue all’innalzamento disposto dallo scorso 1 gennaio degli spazi per finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale, ampliamento che ricordiamo essere stato fissato nel 100% dei risparmi delle cessazioni per tutti gli enti locali, salvo le province, e per le regioni.
Nel provvedimento non sono comprese le modifiche richieste alle disposizioni sulle assunzioni contenute nella legge n. 145/2018, cd di bilancio 2019. Ricordiamo che tali chiarimenti e/o richieste di modifica sono i seguenti: la introduzione dell’obbligo per le amministrazioni non statali di aderire ai concorsi unici nazionali, il divieto di utilizzare per scorrimento le graduatorie dei concorsi banditi a partire dallo scorso 1 gennaio, con tutti i rischi connessi di allungamento delle procedure assunzionali, il carattere vincolante della utilizzazione per scorrimento delle proprie graduatorie approvate dallo 1.1.2010 allo scorso 31.12.2018 e la permanenza della possibilità di effettuare assunzioni tramite scorrimenti di graduatorie di altre PA.
LA UTILIZZAZIONE DEI RESTI ASSUNZIONALI
Gli enti locali e le regioni potranno utilizzare dalla entrata in vigore della legge di conversione, quindi già nel 2019, le capacità assunzionali dell’ultimo quinquennio, ovviamente per le quote che non sono già state utilizzate. Per il 2019 si potranno utilizzare le capacità assunzionali del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014. Quindi i risparmi delle cessazioni del 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013. Ricordiamo che attualmente invece le amministrazioni già soggette al patto di stabilità possono utilizzare tutte le possibilità di finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato che sono maturate negli ultimi 3 anni. Occorre ricordare che le capacità assunzionali degli anni precedenti non utilizzate possono esserlo, sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 25/2017, nella stessa misura fissata dalla normativa in vigore nell’anno in cui sono maturate e non con le regole in vigore nell’anno in cui vengono utilizzate.
LA UTILIZZAZIONE DEI RESTI DELLE CESSAZIONI DELL’ANNO
L’altro ampliamento delle capacità assunzionali è dato dalla disposizione per cui nel triennio 2019/2021 le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate già per coprire le cessazioni che si sono verificate nello stesso anno. La disposizione chiarisce che l’effettiva assunzione deve seguire al collocamento in quiescenza, mentre la programmazione si può basare sulle cessazioni previste nell’anno. Gli enti già non soggetti al patto possono utilizzare tutte le cessazioni non sostituite intervenute dal 2017.
I VINCOLI DI PERMANENZA NELLA STESSA SEDE
Viene esteso alle regioni ed agli enti locali il divieto si consentire spostamenti, ivi compresa la mobilità volontaria, ai dipendenti nei primi 5 anni di assunzione a tempo indeterminato. Finora, tale previsione è obbligatoria per le sole amministrazioni statali. Ma si deve anche ricordare che molti comuni, province e regioni hanno esteso tale divieto di spostamento o obbligo di restare alle dipendenze della stessa amministrazione con una propria norma regolamentare. La nuova regola impone ai neo assunti di restare per almeno 5 anni nella “sede di prima destinazione” anche nel caso di regioni ed enti territoriali, ivi compresi quelle che non hanno una “articolazione territoriale”. Si deve ritenere che la nuova regola è applicabile tanto ai vincitori dei concorsi degli ultimi 5 anni quanto ai vincitori dei concorsi di quest’anno e di quelli successivi.
LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO
Appare necessario che le singole amministrazioni modifichino, subito dopo l’entrata in vigore prevista entro la fine del mese della legge di conversione, la propria programmazione del fabbisogno del personale del triennio 2019/2021, in modo da includere sia le capacità assunzionali del 2015 che quelle del 2014, nonché prevedere la sostituzione già nel 2019 delle cessazioni programmate per questo anno. Tale vincolo si deve applicare anche alle amministrazioni che hanno già approvato il bilancio preventivo ed il connesso DUP del triennio 2019/2021, con allegato programma di fabbisogno del personale.
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