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LA VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI ALLA TRASPARENZA

di Arturo Bianco

trasparenzaTutte le PA devono, entro il 30 aprile, pubblicare sul proprio sito l’attestazione del Nucleo di Valutazione o Organismo Indipendente di Valutazione sul rispetto dei vincoli di trasparenza intesi come pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del proprio sito internet delle informazioni richieste dal trasparenza amministrativa e smi. Questa rilevazione deve essere effettuata alla data del 31 marzo. La deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 141 del 27 febbraio 2019 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità” individua i dati che devono essere monitorati e detta i relativi criteri. Alla deliberazione sono allegati i documenti di attestazione, le griglie di rilevazione, le schede di sintesi sulla rilevazione, nonché i criteri di compilazione ed il documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati

 

I DATI DA PUBBLICARE

Nella scelta delle informazioni la cui pubblicazione deve essere monitorata l’Anac ha utilizzato, come per gli anni passati, il criterio della rotazione: da qui deriva la indicazione che fa riferimento a dati come le informazioni ambientali, che non erano mai stati verificati nel passato. Inoltre, per determinare tale griglia, sono stati utilizzati criteri riferiti “alla rilevanza informativa degli obblighi assunta dagli stessi ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull’efficace perseguimento delle funzioni istituzionali”.
Sono tenute ad applicare le nuove disposizioni le pubbliche amministrazioni; gli enti pubblici non economici, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico; le società a partecipazione pubblica non di controllo e le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (con riferimento a quelle che “hanno un bilancio superiore a 500.000 euro e che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni”). Le pubbliche amministrazioni sono quelle indicate dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi compresi gli ordini professionali.

LE REGOLE OPERATIVE
Sul terreno operativo gli OIV e/o Nuclei di Valutazione possono avvalersi della “collaborazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per Trasparenza (RPCT)”. Appare necessario che, se del Nucleo di Valutazione fa parte il segretario e lo stesso è stato individuato come RPCT, lo stesso si astenga dal partecipare a tale attività in quanto è del tutto evidente che in questo caso può maturare un conflitto di interessi o una commistione di ruoli, visto che il compito dell’organismo di valutazione è essenzialmente quello di effettuare un controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza e sulla conseguente attività svolta da tale Responsabile, basandosi e validando la sua relazione.
Il monitoraggio e le attestazioni del Nucleo di Valutazione o OIV devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, sotto sezione di secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, “Attestazione dell’OIV o di altre struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”. Il vincolo della “pubblicazione compete al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”; quindi l’organismo di valutazione deve trasmettere le risultanze della propria attività a tale soggetto.
Non si deve trasmettere alcunchè all’ANAC. Essa svolge un compito di vigilanza, anche avvalendosi dell’attività della Guardia di Finanza, cui sono assegnati essenzialmente compiti di “controllo documentale” su amministrazioni scelte sulla base di campioni di tipo casuale. In primo luogo, l’ANAC svolge compiti di verifica a campione dei siti e segnalerà agli enti ed agli organismi di valutazione i casi in cui i dati non sono stati pubblicati e/o in cui vi sono “discordanze tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato”.

LA GRIGLIA

La griglia per la rilevazione di dati è composta da due fogli. Negli enti locali occorre compilare solo il primo, “Pubblicazione e qualità dei dati”, mentre il secondo, “Uffici periferici”, si riferisce esclusivamente alle amministrazioni statali.
Ecco di seguito le informazioni che devono essere monitorate in questa occasione nell’ambito dei singoli settori:

1) Performance, con aggiornamento da effettuare tempestivamente: sistema di misurazione e valutazione della performance; piano della performance, documento il cui contenuto negli enti locali è soddisfatto anche tramite il PEG e/o PDO; relazione sulla performance, documento la cui pubblicazione non è obbligatoria per gli enti locali; ammontare complessivo dei premi e dati relativi ai premi. Queste ultime due informazioni devono essere pubblicate in tabelle;

2) Provvedimenti, con aggiornamento semestrale: sono distinti quelli adottati dagli organi politici e quelli dirigenziali. Devono in particolare essere pubblicati i documenti relativi alla scelta dei contraenti ed agli accordi sottoscritti con altre PA e/o con privati;

3) Bilanci: preventivo e consuntivo, da pubblicare entro i 30 giorni successivi all’approvazione e con i dati riassuntivi delle entrate e delle spese in formato tabellare; piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

4) Servizi erogati: carta dei servizi e standard di qualità; costi contabilizzati, compreso l’andamento nel tempo. Non si applica agli enti locali la verifica della pubblicazione delle informazioni relative alle liste si attesa. Sono queste le sottosezioni soggette al vincolo del monitoraggio;

5) Pagamenti dell’amministrazione, con cadenza iniziale semestrale e successivamente almeno triennale: uscite correnti (acquisto beni e servizi, trasferimenti correnti, interessi passivi, altre spese in conto capitale e correnti) ed uscite in conto capitale (investimenti, altri trasferimenti e spese in conto capitale, acquisizione di attività finanziarie). Vanno indicati i beneficiari e la data dei pagamenti; indicatore di tempestività dei pagamenti, ivi compreso l’ammontare dei debiti e dei creditori; Iban e pagamenti informatici. Si deve ricordare che la mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti determina la irrogazione di una sanzione pecuniaria;

6) Opere pubbliche: nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, informazione che non riguarda gli enti locali; atti di programmazione delle opere pubbliche, con obbligo di collegamento ipertestuale alla sezione bandi di gara e contratti; tempi, costi ed indicatori di realizzazione delle opere pubbliche;

7) Pianificazione e governo del territorio, con aggiornamento tempestivo, tra cui i piani territoriali, gli strumenti urbanistici, i piani di coordinamento, i piani paesistici, il documento programmatico preliminare ed i piani delle attività estrattive;

8) Informazioni ambientali: stato dell’ambiente; fattori inquinanti; misure incidenti sull’ambiente e relative analisi di impatto; relazioni sull’attuazione della legislazione; stato della salute e della sicurezza umana; relazione sullo stato dell’ambiente redatta dallo specifico ministero.

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